Le osservazioni della Commissione Affari Costituzionali del Senato

La Commissione Affari Costituzionali del Senato si è espressa in senso “non ostativo con rilievi” sullo schema di decreto legislativo recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (n. 606).

Osserva la Commissione che la disciplina dei lavori pubblici coinvolge ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma che si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti (cfr. Corte costituzionale, dalla sentenza n. 303 del 2003).

Vengono dunque in rilievo unicamente le competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie “tutela della concorrenza”, “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali; giustizia amministrativa” (ex art.117 c.2, lett. e) ed l) Costituzione).

La tutela della concorrenza costituisce in particolare una competenza trasversale, che può coinvolgere diversi ambiti materiali, legittimando interventi del legislatore statale anche su materie di competenza regionale, concorrenti o residuali (sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 272 del 2004, nonché da ultimo n. 29 del 2006), con la conseguenza che il legislatore regionale dovrà attenersi ai principi espressi dal codice, potendo dettare – nelle materie di propria competenza – norme integrative purché con essi coerenti e non irragionevoli (sentenza n. 29 del 2006).

Il Governo è invitato a integrare lo schema in esame prevedendo (ex legge n. 62 del 2005, articolo 1, comma 6) una clausola che qualifichi come suppletive e cedevoli le disposizioni di dettaglio statali ivi previste, nelle materie di competenza legislativa delle regioni.

Si invita poi a valutare l’estensione anche agli appalti cosiddetti “sottosoglia” della disciplina oggetto dello schema in titolo alla luce dei principi e criteri di delega e, nello stesso tempo, a valutare l’innalzamento tetti per le procedure speciali, quali quelle disposte dall’articolo 123 in materia di licitazione semplificata e dall’articolo 124 sui lavori in economia, nonché le disposizioni che consentono l’esclusione automatica delle offerte anomale per le gare concernenti appalti di lavori e di servizi al di sotto dei limiti di importo indicati

Viene censurata l’attribuzione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di una nuova funzione di natura sostanzialmente “para-contenziosa” (operata dall’articolo 6, comma 7), in quanto “non sembra trovare esplicito radicamento in alcuno dei principi e criteri di delega”.

Si propone infine l’integrazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 127 del provvedimento) con una rappresentanza delle regioni.

Il sottosegretario di Stato, presente ai lavori, dichiara infine che “è intenzione del Governo conformarsi alle osservazioni e ai rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato”.


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1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI)

Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi (21 febbraio)

Schema di decreto legislativo recante: “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (n. 606)


Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo;

ricorda che la disciplina dei lavori pubblici coinvolge ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma che si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

Vengono altresì in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie “tutela della concorrenza”, “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali; giustizia amministrativa”, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione.

Ricorda a tale riguardo che la tutela della concorrenza costituisce – secondo un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale – una competenza trasversale, che può coinvolgere diversi ambiti materiali, legittimando interventi del legislatore statale anche su materie di competenza regionale, concorrenti o residuali (sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 272 del 2004, nonché la recente n. 29 del 2006), con la conseguenza che il legislatore regionale dovrà attenersi ai principi espressi dal codice, potendo dettare – nelle materie di propria competenza – norme integrative purché con essi coerenti e non irragionevoli (sentenza n. 29 del 2006).

Segnala che la Conferenza unificata ha espresso un parere negativo sul provvedimento in titolo lo scorso 9 febbraio; anche il Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di codice, approvando un ampio e articolato parere in data 6 febbraio 2006.

Anche alla luce di tali atti, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l’esigenza di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso lo scorso 6 febbraio e a tenere in considerazione le osservazioni formulate nel parere che la Conferenza unificata, segnalando in particolare i seguenti rilievi:

si invita a integrare lo schema in esame prevedendo, come peraltro consentito dalla legge comunitaria in attuazione della quale esso è adottato (legge n. 62 del 2005, articolo 1, comma 6), una clausola che qualifichi come suppletive e cedevoli le disposizioni di dettaglio statali ivi previste, nelle materie di competenza legislativa delle regioni;

si invita a valutare l’estensione anche agli appalti cosiddetti “sottosoglia” della disciplina oggetto dello schema in titolo alla luce dei principi e criteri di delega; nello stesso senso si invita inoltre a valutare l’innalzamento tetti per le procedure speciali, quali quelle disposte dall’articolo 123 in materia di licitazione semplificata e dall’articolo 124 sui lavori in economia, nonché le disposizioni che consentono l’esclusione automatica delle offerte anomale per le gare concernenti appalti di lavori e di servizi al di sotto dei limiti di importo indicati;

si rileva che l’attribuzione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di una nuova funzione di natura sostanzialmente “para-contenziosa”, operata dall’articolo 6, comma 7, non sembra trovare esplicito radicamento in alcuno dei principi e criteri di delega;

si invita a valutare l’opportunità di integrare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 127 del provvedimento in titolo) con una rappresentanza delle regioni.

Il sottosegretario GASPERINI comunica che è intenzione del Governo conformarsi alle osservazioni e ai rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore.

Redazione

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