Cinture di sicurezza obbligatorie su camion, autobus, taxi


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto legislativo 150 del 2006 che attua in Italia la direttiva comunitaria 2003/20/CE.

Queste alcune tra le novità in vigore dal 14 aprile:

– è stato esteso l’obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate;

– è stato sancito l’obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti

– è stato stabilito che i bambini sino a 3 anni non possano viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza e che quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possano occupare un sedile anteriore.

– è stato sancito il divieto dell’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l’airbag.

– si è stabilito che, fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

– sono state esentate dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza alcune categorie di persone, tra cui:

1) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

2) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

3) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;

4) le persone che risultino – sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro delle Comunità europee – affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;

5) le donne in stato di gravidanza – sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

Sono previste sanzioni amministrative a carico di:

a) chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta;

b) chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne ostacoli il normale funzionamento;

c) chiunque importi o produca per la commercializzazione o commercializzi dispositivi di ritenuta non omologati.



. . . . .



Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150

Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.



(Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006)


Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004;

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;

Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

L’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

ART. 172

(Uso delle cinture dì sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini)



1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, NI, N2 cd N3. di cui all’art. 47. comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 in devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle

equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma1.

3. Sui veicoli delle categorie Ml, NI, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini. a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. 1 bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da aírbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. 1 passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono

seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza:

b) h) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEF e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni dì emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei, dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi dì ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione 11, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 curo.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non

omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI.”.

ART. 2

(Modifiche alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992)

1. Nella tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “articolo 172 commi 8 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 172 commi 10 e 11”.

ART. 3

(Modiche all’articolo 169, comma5, del decreto legislativo 285 del 1992)

1. Il comma 5 dell’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

” 5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini dì età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.”.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Redazione

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