I Limiti della Delega al Governo

Il Codice de Lise, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
approvato con decreto legislativo del 12 aprile 2006, verrà
pubblicato questa settimana in Gazzetta Ufficiale.

Occorrerà tenere ben presenti, perchè formeranno oggetto di prevedibile contenzioso
Stato-Regioni innanzi alla Corte Costituzionale, i contenuti della legge
delega, con cui il Parlamento ha autorizzato il Governo
ad innovare
nella
preesistente
disciplina in materia di appalti pubblici, sostituendo la precedente legge
Merloni, numero 109 del 1994, più volte rimaneggiata, ed introducendo nell’ordinamento
italiano, per la prima volta, una gestione unitaria delle gare d’appalto,
a prescindere dall’avere esse ad oggetto lavori, forniture o servizi, secondo
quanto previsto dall’Unione Europea, con la direttiva unica appalti 2004/18/CE.

La delega è contenuta all’art. 25 della legge comunitaria 2004 (legge
18 aprile 2005 n. 62, “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004”
), che così recita:

“Art. 25.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative
in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando
anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del
Trattato istitutivo dell’Unione europea;
b) semplificazione delle procedure
di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto
della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti
di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali
dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali
disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal
comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale
si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni”.

Il decreto legislativo troverà applicazione immediata alle Regioni
a Statuto ordinario, in virtù della clausola di cedevolezza per esse prevista
dall’art. 1 della legge comunitaria 2004.

L’art. 1 (“delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie”)
così infatti prevede, al sesto comma:

“6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data
di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma
nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie
di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l’esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi
contenute”.

Il Codice, in via di pubblicazione in Gazzetta, reca la clausola di cedevolezza,
all’art. 4 (“competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome”),
al comma 4, che si riporta:

“4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva,
le disposizioni del presente codice si applicano alle Regioni nelle quali non
sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione”.

In relazione invece alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome
di Trento e Bolzano, non è stata prevista analoga clausola di cedevolezza,
come può evincersi dalla lettura del successivo quinto comma:

“5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti
e nelle relative norme di attuazione”
.

Redazione

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