E’ stato firmato il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro riguardante circa 9000
dirigenti
scolastici.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, vale a dire
dall’11 aprile .
Il Contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per
la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre
2003 per la parte economica. In pari data è stato però stipulato anche l’accordo
economico per il secondo biennio economico 2004-2005, che si riporta pure in
calce.
Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata entro trenta
giorni dalla sottoscrizione stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimarranno comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica, sarà corrisposta la relativa indennità (cd.
di “vacanza contrattuale”).
Dal punto di vista economico, sono stati previsti aumenti
a regime di 306 euro di retribuzione media mensile fissa e 134 euro medi
mensili a regime da destinare alla retribuzione variabile (posizione e risultato).
Il Contratto riunifica in un unico testo tutte le disposizioni vigenti,
anche
le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti, tra cui, in particolare,
il CCNL del 1 marzo 2002, per il periodo giuridico ed economico dal 1.9.2000
al 31.12.2001 e l’Accordo successivo, ai sensi dell’art. 45 del
CCNL 1.3.02, relativo ai dirigenti dell’Area V da destinarsi all’estero, sottoscritto
il 6 giugno 2003.
Il Contratto riporta, a tal fine, sotto la titolazione di ciascun articolo
sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui
discende la disposizione
contrattuale.
. . . . .
Comparto Dirigenza dell’area V – Dirigenti scolastici
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2006
Quadriennio giuridico
2002-05 e 1° biennio economico
2002-03
Sommario
Premessa e disposizioni di carattere generale
Titolo I – Definizione e contenuti della funzione dirigenziale
art. 1 – Funzione dirigenziale
art. 2 – Contenuti della funzione dirigenziale
Titolo II – Relazioni sindacali
art. 3 – Obiettivi e strumenti
art. 4 – Contrattazione collettiva integrativa
art. 5 – Partecipazione
art. 6 – Interpretazione autentica del contratto
art. 7 – Composizione delle delegazioni
art. 8 – Altre forme di partecipazione
art. 9 – Contributi sindacali
Titolo III – Rapporto di lavoro
art. 10 – Assunzione in servizio
art. 11 – Conferimento dell’incarico
art. 12 – Contratto individuale di lavoro
art. 13 – Personale in particolari condizioni di stato
art. 14 – Periodo di prova
art. 15 – Impegno di lavoro
art. 16 – Ferie e festività
art. 17 – Mutamento dell’incarico
art. 18 – Mobilità professionale
art. 19 – Incarichi aggiuntivi
art. 20 – Verifica dei risultati e valutazione del dirigente
art. 21 – La formazione del dirigente
Titolo IV – Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro
art. 22 – Assenze
retribuite
art. 23 – Congedi parentali
art. 24 – Congedi per motivi di famiglia e di studio
art. 25 – Assenze per malattia
art. 26 – Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Titolo V – Estinzione del rapporto di lavoro
art. 27 – Cause di
cessazione del rapporto di lavoro
art. 28 – Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti
art. 29 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
art. 30 – Recesso dell’Amministrazione
art. 31 – Nullità del licenziamento
art. 32 – Termini di preavviso
Titolo VI – Istituti di particolare interesse
art. 33 – Comitato
paritetico per le pari opportunità
art. 34 – Comitato paritetico per il mobbing
art. 35 – Procedura di conciliazione e arbitrato in caso di recesso
art. 36 – Responsabilità dirigenziale
art. 37 – Comitato dei garanti
art. 38 – Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
art. 39 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
art. 40 – Trattamento di trasferta
art. 41 – Trattamento di trasferimento
art. 42 – Responsabilità civile e patrocinio legale
art. 43 – Normativa vigente e disapplicazioni
Titolo VII – Disposizioni per le Scuole italiane all’estero
art. 44 – Campo
di applicazione
art. 45 – La funzione del dirigente all’estero
art. 46 – Destinazione dei dirigenti scolastici all’estero
art. 47 – Sedi di destinazione all’estero
art. 48 – Raccordo con le normative contrattuali nazionali e rel. sindacali
art. 49 – Durata del servizio all’estero
art. 50 – Disapplicazioni e mantenimento in vigore
art. 51 – Foro competente
art. 52 – Struttura della retribuzione
art. 53 – Aumenti della retribuzione base
art. 54 – Effetti dei nuovi stipendi
art. 55 – Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
art. 56 – Retribuzione di posizione
art. 57 – Retribuzione di risultato
art. 58 – Disposizioni particolari
PREMESSA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
(campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto, testo unificato).
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dirigenti scolastici
dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonché ai
dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo
che segue il predetto personale verrà unitariamente indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre
2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino
al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva
l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La
stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte
dei soggetti nego-ziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001.
4. In considerazione dei tempi di sottoscrizione, il presente contratto dopo
la scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una del-le parti con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla
sottoscrizione stessa. In caso di disdetta, le dispo-sizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Le piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla firma
definitiva del presente contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me-si dalla data di
scadenza della parte economica, al personale dell’Area sarà corrisposta
la relativa inden-nità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt.
47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
6. Il presente CCNL, inoltre, raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico
ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni
sindacali di Area.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati
dal 01.03.02 al 06.06.03:
· CCNL per il periodo giuridico ed economico dal 01.09.2000 al 31.12.2001,
firmato il 01.03.2002;
· Accordo successivo, ai sensi dell’art. 45 del CCNL 01.03.02, relativo
ai dirigenti dell’Area V da destinarsi all’estero, sottoscritto il 06.06.03.
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari
decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia
dal giorno della firma definitiva del presente CCNL.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme
di fonte negoziale vigenti, sia sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste
ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le
eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell’articolato che
segue, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore
ai fini contrattuali, come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
TITOLO I
DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
ART. 1
FUNZIONE DIRIGENZIALE NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI AFAM
(Art. 1, commi 2 e 3 del CCNL 01.03.02)
1. La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con
i compiti e le modalità previsti dal D.lgs. 30 marzo 2001, n.165,
fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003, n.132.
2. I dirigenti ricompresi nell’Area svolgono un ruolo di particolare complessità e
specificità, caratterizzato:
·
dall’essere preposti al corretto ed efficace funzionamento di Istituzioni funzionalmente
e giuridicamente autonome, la cui autonomia ha peraltro assunto rilevanza costituzionale
ai sensi del Titolo V della Costituzione;
·
dall’agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali
devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici
interni all’Istituzione stessa e a libertà anch’esse costituzionalmente
sancite, così come anche previsto dal DPR n.275/99;
·
dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di
una piena autonomia, derivano dall’oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive
e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell’istruzione.
ART. 2
CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
1. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell’art.25
del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
e di quelle attribuite dall’art. 3 del DPR n.275/99, assicura il funzionamento
generale dell’unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro
il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l’autonomia sul
piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente
tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte
delle famiglie.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 01.03.02)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, caratterizzato da correttezza e trasparenza
dei comportamenti e dal rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, è finalizzato
a sostenere e promuovere le migliori condizioni di lavoro e di crescita professionale
dei dirigenti unitamente all’incremento di qualità e di efficacia
dei servizi cui essi sono preposti.
2. Si conviene che quanto sopra richieda relazioni sindacali puntualmente
individuate e definite, che tengano adeguata considerazione del ruolo attribuito
a ciascun dirigente dalle leggi e dai contratti collettivi e individuali nonché della
specificità delle funzioni dirigenziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a livello nazionale e a
livello regionale, con le modalità, i tempi e le materie indicate
all’art. 4;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione,
di cui all’art. 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 6.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(Art.7 del CCNL 01.03.02)
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR,
sono disciplinati, con cadenza annuale:
a) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione
e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5,
del presente CCNL.
e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione
scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per
accordo tra le Parti:
a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
b) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione
e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello
locale;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
d) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative
di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell’attuazione
delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt.
40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei
costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs.
n. 165/2001. Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto
integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta verifica, in
assenza di specifici rilievi esso si intende approvato.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali
nè procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall’inizio
degli stessi.
4. Le parti, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative,
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, cos’ come previsto dall’art. 45, comma
1, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline
fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve
essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita
e positiva conclusione delle trattative.
5. La contrattazione integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il
MIUR.
ART. 5
PARTECIPAZIONE
(Artt.4,5 e 6 del CCNL 01.03.02)
1. Il MIUR fornisce informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali identificati
all’art. 7 sulle seguenti materie:
a) dati generali sullo stato dell’occupazione e di utilizzazione del personale
dirigente;
b) andamento generale della mobilità del personale;
c) stato di attuazione dei processi d’innovazione;
d) iniziative di sostegno alla persona;
e) modalità organizzative sulle procedure concorsuali per l’assunzione
dei dirigenti;
f) modalità di valutazione dell’attività dirigenziale;
g) misure di pari opportunità;
h) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dirigenti.
2. La Direzione scolastica regionale fornisce informazioni e, ove necessaria,
la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali
identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) operatività e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
b) criteri e modalità di conferimento delle reggenze;
c) criteri e modalità per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
3) Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all’art.
7, le Amministrazioni di cui ai precedenti commi forniscono informazioni successive
su provvedimenti amministrativi e atti di gestione attinenti le materie del
presente CCNL o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei
dirigenti. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenendo conto in via prioritaria dell’esigenza di continuità dell’azione
amministrativa.
4. Ricevuta l’informazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 7 possono
chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle materie di
cui ai punti e), f),g), h) del comma 1, b) e c) del comma 2.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal
ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di
un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla
sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal
quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
la concertazione deve comunque concludersi due mesi prima dell’inizio dello
stesso.
ART. 6
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
(Art. 11 del CCNL 01.03.02)
1. In attuazione dell’art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando insorgano
controversie sull’interpretazione del presente CCNL, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa, con le procedure di cui all’art. 47 del medesimo D.Lgs.
n.165/2001.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita
ri-chiesta scritta con lettera raccomandata. La ri-chiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fat-ti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi
di rilevanza generale.
3. L’eventuale accordo sosti-tuisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vi-genza del contratto.
ART. 7
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art.9 del CCNL 01.03.02)
1. Le delegazioni trattanti in sede di contrattazione integrativa sono costituite
come segue:
I – A livello nazionale di Aministrazione:
a) Per la parte pubblica:
– dal Ministro o da un suo delegato;
– da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.b) Per le organizzazioni sindacali:
– dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
II – A livello di Direzione scolastica regionale:
a) per la parte pubblica:
– dal Direttore generale regionale o da un dirigente suo delegato.b) per le
organizzazioni sindacali:
– dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
ART. 8
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
(Art. 10 del CCNL 01.03.02)
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’amministrazione, è prevista la possibilità di
costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
delle Istituzioni scolastiche e accademiche, l’osservazione sull’andamento
dei processi di valutazione, nonché l’ambiente, l’igiene, la sicurezza
del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso
il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno
il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare
proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi,
che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.
ART. 9
CONTRIBUTI SINDACALI
(Art. 12 del CCNL 01.03.02)
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa
all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata
ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione
di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente
alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate
con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.
TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO
ART. 10
ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente scolastico è assunto dall’Amministrazione a tempo indeterminato,
a seguito dell’espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla
legislazione vigente.
2. l’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato
a presentare la documentazione prescritta dal bando di concorso, assegnandogli
un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere prorogato a 60
giorni in casi particolari e a richiesta dell’interessato medesimo.
Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato,
salvo quanto previsto dal comma 9 del successivo art. 14, e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.lgs. n.165/2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre
esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con
la nuova Amministrazione che procede all’assunzione.
Scaduti i termini precedentemente indicati, l’Amministrazione comunica all’interessato
che non procederà alla stipula del contratto di lavoro.
ART. 11
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l’affidamento
e l’avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti,
avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001.
3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell’incarico deve precisare,
contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall’organo
di vertice, la natura, l’oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi
da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica,
sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse
umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell’incarico ed
il trattamento economico complessivo.
4. L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell’ambito
della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e
alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati
presso l’Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti
dai responsabili dei relativi Uffici.
Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque
dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.
In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore
a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente
ai predetti tre anni.
Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso
l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di collaborazione
in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni
scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art, 26, comma 8, della
legge n. 448/98, la durata dell’incarico è correlata al programma di
lavoro e all’obiettivo assegnato.
Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed
il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio
del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti dirigenziali
vacanti.
5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio
dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti
scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento
fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali
e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda
al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del
termine fissato al comma 3 del presente articolo;-
d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d’incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1
viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza
del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province
della regione.
7. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro
il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico
dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
8. I responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con
le procedure e i criteri di cui all’art. 20, entro tre mesi dalla scadenza
naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell’incarico
svolto. Qualora, nell’ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non
venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia
una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti
ad assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico
di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde
almeno un’analoga retribuzione di posizione.
9. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la
modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede
ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto
possibile, delle preferenze del dirigente interessato.
ART. 12
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
1. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale
di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare:
– la data d’inizio del rapporto;
– la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;
– la sede di lavoro;
– le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause
di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo
causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, ai fini dell’articolazione delle
funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata
la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali
concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
A) Criteri attinenti alla dimensione;
B) Criteri attinenti alla complessità;
C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 sono così specificati:
A) DIMENSIONE
a) numero degli alunni;
b) numero dei docenti;
c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
B) COMPLESSITA’
a) istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;
b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed
organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
c) istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri
o
presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;
d) istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione
o con
rilevante specificità;
e) istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi
e/o
scuole aventi incidenza sull’organizzazione dei servizi;
f) istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private.
C) CONTESTO TERRITORIALE
a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;
b) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale
(piccole
isole, zone di montagna, ecc.).
5. I criteri di cui al comma precedente potranno essere integrati in sede
di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche
realtà locali.
ART. 13
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL 01.03.02)
1. Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti
e in particolare dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate
dall’Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione
in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto
alle istituzioni scolastiche autonome, anche con riferimento ai processi
di innovazione in atto, l’apposito incarico viene conferito dai responsabili
degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato, in base
ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di competenza.
2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs. n.165/2001,
nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall’art.
11.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell’Area V l’art. 18, comma 4,
del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi.
4. Il periodo trascorso dal personale compreso nell’Area in posizione di comando,
distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori
ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione del MIUR, è valido
a tutti gli effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell’accesso al
trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte
le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa
e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la
retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste
nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità.
I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando.
Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del
periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato
che comportano assenza dall’istituzione di titolarità. Al rientro in
sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente
nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento,
al dirigente che l’abbia effettivamente svolto.
ART. 14
PERIODO DI PROVA
(Art. 15 del CCNL 01.03.02)
1. I neo assunti sono soggetti al periodo di prova nella qualifica di dirigente
per una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere
prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell’ipotesi
di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere
risolto, salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 8. Nell’ipotesi di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l’art.
26.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non
in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione
di cui al precedente comma 3, ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva
del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione dev’essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del servizio
prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell’assunzione.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio. Spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza,
salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare,
a domanda, nell’Amministrazione di comparto di provenienza, sulla base della
disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nell’area,
nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza
ART. 15
IMPEGNO DI LAVORO
(Art. 16 del CCNL 01.03.02)
1. In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il
dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività,
correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto
e all’espletamento dell’incarico affidatogli.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un’interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque,
derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere
in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato
recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.
ART. 16
FERIE E FESTIVITA’
(Art. 17 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In
tale periodo al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella Pubblica Amministrazione dopo
la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma
1.
3. Nel caso che presso l’Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto
l’orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana,
le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti
assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive
delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell’anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni
ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in
cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti
con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in
ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo
art. 22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto
al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore
dell’Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del
servizio.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di
3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare
tempestivamente l’Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno scolastico,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale
termine può essere prorogato alla fine dell’anno scolastico successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine
di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa disponibili
all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente
per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
ART. 17
MUTAMENTO DELL’INCARICO
(Artt. 24 e 25 del CCNL 01.03.02)
1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni
anno scolastico o accademico.
2. Dall’anno successivo, a richiesta del dirigente che abbia superato il periodo
di prova, può essere disposto il mutamento dell’incarico anche in pendenza
di contratto individuale per sede e/o Istituzione diversa da quella di servizio.
Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla
base di criteri coerenti con quanto previsto dal D.lg.s n.165/2001 e dall’art.
11 del presente contratto.
3. Il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma
2 per una delle sedi o delle Istituzioni richieste non ha titolo a formulare
ulteriori richieste analoghe per i successivi due anni.
4. Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente
nei seguenti
casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti
solo
nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto
individuale;
c) altri casi previsti da norme speciali.
5.Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale
di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della
regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale
fino al limite del 15% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta
deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato
entro il successivo 15 luglio.
Nelle ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso,
non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico
conferito.
ART. 18
MOBILITA’ PROFESSIONALE
(Art. 24 del CCNL 01.03.02)
1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale, come previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, sono i seguenti:
a) scuola elementare e media
b) istituti secondari superiori
c) istituti educativi.
2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti
che abbiano superato il periodo di prova, da calcolarsi in 180 giorni decorrenti
dal 1° settembre.
3. Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti
fino al 30 per cento di quelli annualmente vacanti e disponibili in ciascun
settore formativo.
ART. 19
INCARICHI AGGIUNTIVI
(Art. 26 del CCNL 01.03.02)
1. Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono
formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto
ad accettare:
a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di
licenza media;
b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico
dirigenziale;
c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
d) funzione di Commissario governativo;
e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui
all’art. 20;
f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area
degli istituti professionali;
h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.
In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001,
i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria
e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n.165/2001
non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi
vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
3. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni
degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la
realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato
in una quota, da corrispondere direttamente, pari all’80 %. Il residuo 20%
confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della
retribuzione.
4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei
dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati,
viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto,
pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali
in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
5. Nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali
seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi
assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle
capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio
della rotazione.
ART. 20
VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 27 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente risponde in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale,
tenuto conto delle competenze spettanti in relazione all’assetto funzionale
tipico delle Istituzioni cui è preposto.
2. L’Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure
che informano il sistema di valutazione, dandone informazione preventiva alle
OO.SS.-
3. I criteri di cui al comma 2 devono tener conto della correlazione tra le
direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie
e strumentali effettivamente poste a disposizione del dirigente, tenuto altresì conto
degli obiettivi e finalità del POF dell’Istituzione medesima.
4. Il sistema di valutazione è organizzato in procedure essenziali
e snelle volte ad apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale.
Le procedure stesse si propongono, innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo
professionale del dirigente, prevedono la partecipazione al procedimento da
parte del valutato, favoriscono il confronto e il dialogo tra valutatori e
valutato, privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati
oggettivi.
5. La valutazione è effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente
generale regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo
e un dirigente scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo
deve avere almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d’Istituto e
dirigente scolastico, aver frequentato e superato apposito corso di formazione
e prestare servizio in provincia diversa da quella in cui insiste l’Istituzione
cui è preposto il dirigente valutato. La partecipazione ed il superamento
del corso di formazione è requisito necessario per la partecipazione
al nucleo di valutazione anche da parte del dirigente tecnico e del dirigente
amministrativo.
6. Tutti i dirigenti scolastici possono accedere al predetto corso di formazione
purchè in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
7. L’incarico di valutatore ha la durata massima di sei anni, è rinnovabile
dopo un’interruzione di due anni e non dà luogo ad esonero dal servizio.
8. La valutazione finale è formulata dal Direttore regionale, tenuto
conto di quanto emerso dalla valutazione del nucleo predetto. La valutazione
finale difforme da quella del nucleo deve essere congruamente e chiaramente
motivata.
9. Il nucleo di valutazione svolge con ogni dirigente un colloquio di restituzione
nel corso del quale vengono illustrati gli esiti della valutazione e le motivazioni
che l’hanno indotta.
10. La valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell’incarico
conferito. Si articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione
di risultato, privilegiando, in tale fase, l’aspetto autovalutativo. Entrambe
le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva.
11. La valutazione può essere anticipata in base a decisione del Direttore
regionale nel caso di rischio di grave risultato negativo ipotizzabile prima
della scadenza annuale. Della decisione deve essere informato il dirigente
interessato.
12. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione
non positiva, il Direttore regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni
del dirigente interessato. Entro i successivi 15 giorni il Direttore regionale
assume le determinazioni di competenza.
13. Avverso le determinazioni di cui al comma precedente è ammesso
il ricorso alle procedure di cui all’art. 35 del presente CCNL.
14. I dirigenti che si trovano in altre posizioni di stato vengono valutati
con i sistemi di valutazione adottati dagli Enti o dalle Amministrazioni presso
cui prestano servizio.
15. Il sistema di valutazione di cui al presente articolo è oggetto
di monitoraggio annuale da parte dell’Amministrazione. Degli esiti del monitoraggio
viene data informativa alle OO.SS.
ART. 21
LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 14 del CCNL 01.03.02)
1. Nell’ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso
obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini,
la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica
fondamentale per gli apparati pubblici.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l’aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dall’Amministrazione come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento
e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato
e all’innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia
contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o
di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere
processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti
nell’evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante
dell’identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva
aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.
Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi
formativi hanno, in particolare, l’obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio
di competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli,
per l’ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecniche e di controllo, finalizzato all’accrescimento dell’efficienza/efficacia
della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Il Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da destinare
ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle
direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle
politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive
dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo
e l’occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall’Amministrazione
in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative
formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall’Università,
da soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
la Scuola Superiore dell’Ecomia e delle Finanze, etc.) o da agenzie private
specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche d’intesa tra
loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare
comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a promuovere e
sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche
in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, è comunicata all’Amministrazione dal dirigente
interessato con congruo anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente
e motivatamente negata o rinviata, ed è considerata servizio utile a
tutti gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l’Amministrazione,
a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano comunque in
linea con gli obiettivi indicati nei commi che precedono. A tal fine al dirigente è concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell’arco di un anno.
9. Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi dei commi 7 e 8
con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può concorrere
con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
10. I dirigenti che hanno superato il periodo di prova possono usufruire,
ai sensi della 23.12.1998, n.448, art. 26, comma 14, di un periodo di aspettativa
non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni.
Per i detti periodi i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura
degli oneri previdenziali.
11. Le Parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra
il MIUR, espressione del Comitato di settore dell’Area, e le OO.SS. firmatarie
del presente CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate
e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale dell’Area.
L’Ente predetto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo.
A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, le Parti si impegnano ad attivare presso il MIUR una commissione paritetica
di studio che definisca modalità di costituzione, ordinamento e strumenti
dell’Ente di cui sopra.
TITOLO IV
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
ASSENZE RETRIBUITE
(Art. 18 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione,
nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio;
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti
componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di
giorni tre anche non consecutivi per evento;
– particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di
tre giorni per ciascun anno scolastico;
– il dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno
dal matrimonio stesso.
2. Gli eventi di cui sopra sono dichiarati agli atti dell’Istituzione anche
mediante autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale
3. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell’anno scolastico, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l’intera retribuzione,
compresa quella di posizione.
5. Le assenze previste dall’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come
modificato e integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000, non sono computate
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono
le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi
in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti
di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
ART. 23
CONGEDI PARENTALI
(Art. 19 del CCNL 01.03.02)
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 151 del 2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi
1 e 2 del D.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell’ipotesi
di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione
mensile, inclusa quella di posizione.
3. In caso di parto prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora
il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso
una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte
dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta
qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che
le condizioni di salute della dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla
dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di
cui all’art. 39 del D.lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma
1, del D.lgs. 151 del 2001, per le dirigenti madri o, in alternativa, per i
dirigenti padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Per tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile, compresa la retribuzione
di posizione.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento
del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del D.lgs. 151 del 2001,
alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti,
per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente,
ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno, non retribuiti, per le malattie di ogni figlio di età compresa
fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del dirigente o della dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del D.lgs. 151/2001, la dirigente
madre o il dirigente padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione
della durata, all’Ufficio scolastico regionale di norma quindici giorni prima
della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo
di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la comunicazione
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del D.lgs. 151/2001, qualora
durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti
che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione
di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre,
l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53 del
2000.
ART. 24
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
(Art. 20 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari,
un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni,
in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 3, della
legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dal successivo art. 25.
3. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge
13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa in aspettativa per motivi di studio
senza assegni, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge
n. 448 del 2001. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
4. Ai sensi dell’art. 5 della L.53/2000, fermo restando quanto previsto dal
successivo art.6, ai dirigenti con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta,
congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua complessiva
del 10 % del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno,
con arrotondamento all’unità superiore.
5. Per la concessione dei congedi di cui al comma precedente, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
al Direttore regionale una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa
che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni
prima dell’inizio delle attività formative.
La contrattazione integrativa regionale stabilirà le procedure di accoglimento
delle domande.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma precedente, l’Amministrazione
può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di
sei mesi.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia
può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto
di priorità.
8. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo
compete anche al dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende
l’attività lavorativa dopo la sospensione prevista dal presente comma
sono regolate, ai sensi dell’art.4, comma 3, della legge n. 53/2000, in sede
di contrattazione integrativa regionale.
9. Il dirigente è inoltre collocato in congedo, a domanda, per un anno
scolastico senza assegni, per realizzare, nell’ambito di un altro comparto
della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare
un periodo di prova.
10. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di Università ed
Istituti di alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con
le problematiche dell’amministrazione e della contrattazione, i dirigenti possono
sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente comma i dirigenti interessati potranno porsi o in
congedo non retribuito o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale.
ART. 25
ASSENZE PER MALATTIA
(Art. 21 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa
di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi
nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi,
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dirigente l’ulteriore periodo di assenza
di cui al comma 2, l’Ufficio scolastico regionale può procedere all’accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma
3, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l’Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e
dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per
malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione mensile, ivi compresa la retribuzione di posizione,
per i primi nove mesi di assenza.
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di
cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero
o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, compresa
quella di posizione.
9. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,
alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e
del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria,
dandone informativa alla Direzione regionale.
10. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto
a dare comunicazione di tale circostanza all’Amministrazione, ai fini della
rivalsa da parte di quest’ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente
alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma
7 e agli oneri riflessi relativi.
11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato
guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora
comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente
all’Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio,
da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
ART. 26
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(Art. 22 del CCNL 01.03.02)
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio
sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica. Per l’intero periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione comprensiva
della retribuzione di posizione.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l’intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione
clinica.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 25, commi
1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art.25, comma 3. Nel
caso in cui l’Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di
assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive modificazioni,
che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio
1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio
1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi
da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461.
TITOLO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 27
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art. 28 del CCNL 01.03.02)
1. L’estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia già disciplinati
nel precedente Titolo, ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto
dalle norme di legge applicabili nell’Amministrazione;
b) per risoluzione consensuale;
c) per recesso del dirigente;
d) per recesso dell’Amministrazione;
e) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia;
f) per decesso.
ART. 28
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGO DELLE PARTI
(Art. 29 del CCNL 01.03.02)
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista
ed opera dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo al compimento
del 65° anno di età La risoluzione del rapporto è comunque
comunicata per iscritto dall’Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente
abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza
in servizio oltre il 65 anno di età, la relativa istanza deve essere
prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per
compimento del 65° anno di età.
2. La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente
in materia.
3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all’Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
decorsi 15 giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.
ART. 29
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art. 30 del CCNL 01.03.02)
1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina delle condizioni,
dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare
nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura
dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti
e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto
di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e
3, del presente CCNL.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti
a quello del dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale.
ART. 30
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
(Art. 31 del CCNL 01.03.02)
1. Nel caso di recesso dell’Amministrazione, quest’ultima deve provvedere alla
relativa comunicazione all’interessato, indicandone contestualmente i motivi
e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice
civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’Amministrazione fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale
da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro. In ogni altro caso il recesso può essere esclusivamente motivato
da palese, grave e reiterata manifestazione d’inefficienza e d’incapacità del
dirigente, accertata ai sensi dell’art. 20.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l’Amministrazione
contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato non prima di cinque
giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a
sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia.
Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l’Amministrazione,
in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal
lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione
del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di
servizio.
4. Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni
caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il dirigente
può altresì attivare le procedure arbitrali disciplinate dall’art.
35, con esclusione delle ipotesi previste al precedente comma 2.
ART. 31
NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO
(Art. 32 del CCNL 01.03.02)
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista
dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa,
e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti
la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall’art. 2110 del codice civile, come regolamentati dalle disposizioni
del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di
cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n. 300 del
1970.
ART. 32
TERMINI DI PREAVVISO
(Art. 35 del CCNL 01.03.02)
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all’art. 28, comma 1 e del recesso per giusta
causa, negli altri casi previsti dal presente CCNL per la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a
un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione
di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione
di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di recesso del dirigente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti
ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini
di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto
al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da lui non osservato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre
azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo
di preavviso, con il consenso dell’altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle
ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità lavorativa
a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l’Amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall’art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta la retribuzione di cui all’art. 52, lettere a, b, c, d .
TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 33
COMITATO PARITETICO PER LE PARI OPPORTUNITA’
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito,
presso il MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo
i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento
all’art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di Area firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta
a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione
sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare
azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. L’Amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387.
In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere
una relazione annuale sulle condizioni del personale dirigente femminile, di
cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
4. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
5. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto,
con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere
assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato
dal Direttore regionale.
ART. 34
COMITATO PARITETICO PER IL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito
del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei
confronti di altro personale, anche sovraordinato, pure attraverso l’utilizzo
strumentale ed emulativo di norme e procedure. Esso è caratterizzato
da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel
tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie
o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere
la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente
sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di rendere afflittiva la condizione
lavorativa o di escludere il soggetto dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le Parti, anche con riferimento alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza
di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso
il MIUR con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica
dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali
che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni
che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dal Comitato sono presentate alle Amministrazioni
per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
e il funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture esistenti,
l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la
definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL.
4. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno, il Comitato
valuta l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per
la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento che possono essere
finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali,
anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo da parte degli stessi.
5. Il Comitato di cui al comma 3 è costituito da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da
un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del Comitato
e il Vice-presidente vengono alternativamente designati tra i rappresentanti
dell’Amministrazione e della parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto
un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato,
di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo
tra le attività dei due organismi.
6. L’ Amministrazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati conseguito
dal Comitato stesso. Il Comitato è tenuto a redigere una relazione annuale
sull’attività svolta.
7. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volta.
ART. 35
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN CASO DI RECESSO
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale,
previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.
65 del D.lgs. n. 165/2001, avverso gli atti applicativi dell’art. 30, comma
1, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato
previste e disciplinate dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia
di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’amministrazione
o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere all’arbitro di cui all’art.
2 del CCNQ del 23.1.2001, nel rispetto delle modalità, delle procedure
e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
3. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione
di continuità.
4. Qualora l’arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell’Amministrazione una indennità supplementare determinata,
in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo
equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di
ventiquattro mensilità.
5. L’indennità supplementare di cui al comma 4 è automaticamente
aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni,
nelle seguenti misure:
– 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
– 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
– 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
– 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
– 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
– 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
6. Nelle mensilità di cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche
la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di
quella di risultato.
7. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente
adire l’Autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l’Amministrazione
non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute
dall’arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
ART. 36
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
1. Qualora dal procedimento di valutazione del dirigente di cui all’articolo
20 emergano responsabilità dirigenziali o comunque una valutazione non
positiva, il dirigente può essere sottoposto in funzione della gravità delle
sue mancanze alle seguenti sanzioni:
a) mutamento di incarico al termine di precedente incarico o revoca durante
lo svolgimento dello stesso e conferimento di diverso incarico senza la tutela
di cui all’art. 11.
b) recesso unilaterale dell’Amministrazione.
ART. 37
COMITATO REGIONALE DI GARANZIA
1. I provvedimenti di cui all’art. 36 sono adottati previo parere di un Comitato
regionale di garanzia, i cui componenti sono nominati con decreto del Direttore
scolastico regionale. Il Comitato è presieduto da uno dei soggetti
appartenente alla camera arbitrale di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto
il 23 gennaio 2001, da un dirigente delle istituzioni scolastiche unitariamente
indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, ovvero estratto a sorte
in una rosa di quattro indicati uno ciascuno dalle medesime OO.SS. e in servizio
in diversa regione del territorio nazionale, da un dirigente, tecnico e/o
amministrativo, designato dal Direttore regionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 deve essere costituito entro 60 giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, resta in carica tre anni e non è riconfermabile.
3. Il parere deve essere reso obbligatoriamente entro trenta giorni lavorativi
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale temine si prescinde dal parere. Non
sono soggetti all’esame del Comitato i casi di recesso unilaterale derivanti
automaticamente da norme legislative.
ART. 38
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale,
l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione
venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla
sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da
quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.
– Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art.
1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto
a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza
di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra
su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell’area
e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite
e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti
al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 39
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo
di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione del recesso
ai sensi dell’art. 30.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati
indicati dall’art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della
citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art.
38 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari
al 50% della retribuzione di cui all’art. 52, lettere a, b e c del presente
CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato
con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione
di risultato.
9.In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
ART. 40
TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti inviati dall’Amministrazione
a prestare la propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale e distante più di 10 Km. dalla sede centrale
di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede centrale di servizio e quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla località più vicina
a quella della trasferta. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di reggenza e di raggiungimento di sedi di
lavoro individuate dall’Amministrazione per incarichi.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
– € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
– € 1,01 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima
classe o equiparati;
c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo
e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare
il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di
cui al comma 10.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per
il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte
di durata fino a 12 ore e comunque non inferiori a 8 ore, compete solo il rimborso
per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente
più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera
consentita nella medesima località.
6. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
– delle spese sostenute per l’albergo, l’indennità di cui al comma
2 viene ridotta di 1/3;
– delle spese sostenute per il vitto, l’indennità di cui al comma 2
viene ridotta di 1/2;
– delle spese sostenute per il vitto e l’albergo, l’indennità di cui
al comma 2 viene ridotta di 2/3.
7. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte
di durata inferiore alle 4 ore.
8. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi
240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
9. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto
ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
10. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad usare
il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui
vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta,
ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato
dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978
e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985,
dall’art 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dalle
norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero, continua
ad essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958,
la legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché i relativi regolamenti
12. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell’ Amministrazione
per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
ART. 41
TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di
trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura
di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,
titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione per tale specifica finalità.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836
del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni
ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
ART. 42
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
(Art. 36 del CCNL 01.03.02)
1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro
i rischi professionali a copertura della responsabilità personale, intesa
come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni
nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80, senza
diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese
legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero
coinvolti in ragione del proprio ufficio.
2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali
quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa
grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva
(art. 1900 c.c.).
A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, è destinata
la somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico
del fondo di cui all’art. 55.
3. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara
che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente
di aumentare massimali e aree di rischio coperte tramite versamento di una
quota individuale, salva la possibilità dello stesso di avvalersi di
altra compagnia assicurativa.
ART. 43
NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del
presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate
nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione
nella presente area dirigenziale:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni
e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata,
in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti
dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra
ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme
vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata,
in materia di missioni all’estero;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109,
comma 1, del Codice Civile;
g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio);
h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art.4 L. 498/1992
/coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994
(incarichi e borse di studio);
i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95.
2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente
esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la
necessità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
[sequenza contrattuale 6-6-2003]
ART. 44
CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli articoli del presente Titolo riguardano i dirigenti che vengono inviati
presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all’estero.
ART. 45
LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE ALL’ESTERO.
1.Il dirigente, assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica,
svolge i compiti previsti nel presente CCNL, nello specifico quadro ordinamentale
che attualmente regola le scuole italiane all’estero, in coerenza con i principi
dell’autonomia.
2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni,
con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente
nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali,
scuole straniere etc.etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall’autorità consolare.
In tale contesto, predispone il piano complessivo dell’offerta formativa a
livello circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove
e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura
italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.
Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli
obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione
della lingua e cultura italiana all’estero, che prevedano l’integrazione dei
corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da
realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
ART. 46
DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL’ESTERO
1. Il Ministero degli Affari Esteri –attivate le relazioni sindacali
di cui al presente CCNL, con particolare riferimento a quanto previsto in materia
di informazione preventiva- provvede tempestivamente e comunque entro e non
oltre il 28 febbraio di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso -anche
telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno adottati
nella valutazione dei curricula- i posti di dirigenza disponibili per l’anno
scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero
e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari italiani. Entro i successivi trenta giorni i dirigenti che aspirino
ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilità al
MAE, corredata di dettagliato curriculum e con l’indicazione delle lingue straniere
conosciute, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alla
aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del
Ministero degli Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula,
convocherà i dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri
di valutazione adottati, per un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza
della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa
al servizio all’estero, che garantisca lo svolgimento dell’incarico in uno
specifico contesto educativo e plurilingue.
3. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione
e Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti con specifico
provvedimento un incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, in
conformità di quanto previsto dall’art. 11 del presente CCNL.
4. Similmente per i dirigenti da nominare su un posto di direttore di scuola
europea, si provvederà con specifico provvedimento per l’espletamento
dell’incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto
previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà, eccezionalmente,
la durata di nove anni.
ART. 47
SEDI DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO.
1. La destinazione all’estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti
in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:
a)settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici
scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di
I grado ex art.636 del D.L.vo 297/94; istituti comprensivi (Scuola elementare
e secondaria di I grado);
b)settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi
(scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria
di I e II grado).
I dirigenti al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere
indifferentemente di essere destinati a posti dell’uno o dell’altro settore
formativo all’estero.
ART. 48
RACCORDO CON LE NORMATIVE CONTRATTUALI NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
1. Ai dirigenti scolastici all’estero si applicano gli istituti normativi ed
economici previsti dal presente CCNL.
2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale
dirigente in servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani.
Il predetto personale conserva l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni;
l’assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
3. Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell’art.
27 del d.lgs. n.62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica
l’art.19 (fruizione dei permessi) dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale
prevista dall’art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente
agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle
norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al
personale del presente accordo si applica l’art. 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la
vigente disciplina circa i congedi parentali.
4. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta
in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art.
56 del presente CCNL. Per l’attribuzione e la corresponsione della retribuzione
di risultato, questa è determinata sulla base dell’attribuzione media
effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che
provvedono altresì all’erogazione della stessa, e sulla scorta delle
valutazioni espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei
dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il presente CCNL prevede
quali attribuzioni della Direzione Generale Scolastica Regionale. La medesima
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare
delle relazioni sindacali che che l’art. 4 del presente CCNL colloca a livello
della Direzione Generale Scolastica Regionale.
5. Per la definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati
alla prevista estensione e attuazione all’estero dell’autonomia scolastica
(tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove
competenze previste dalla normativa vigente, e la direzione degli uffici
scolastici consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa decentrata
a livello di Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di parte pubblica
per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita
da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato
del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione
degli Affari Esteri e di quella del MIUR. I soggetti sindacali per la contrattazione
decentrata sono quelli firmatari del presente CCNL.
ART. 49
DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio
all’estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente
già svolto con qualifica di preside o direttore didattico. E’ fatta
comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
La durata del primo incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali
all’estero è di quattro anni.
E’ facoltà dell’Amministrazione conferire successivi incarichi di durata
variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni.
ART. 50
DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di destinazione all’estero
dei dirigenti scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo n.62/1998, anche per le parti
non richiamate dal presente contratto.
ART. 51
FORO COMPETENTE
1.Per ogni controversia relativa al personale del presente Titolo, la competenza è del
Foro di Roma.
TITOLO VIII – TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 52
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle
seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni,
i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART. 53
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 38 del CCNL 1 marzo 2002 sono
incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità,
con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1.1.2002…………€ 86,00
b) dall’1.1.2003…………€ 79,00
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare annuo, a regime, è rideterminato in € 38.296,98, comprensivo
del rateo della tredicesima mensilità.
ART. 54
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo,
sull’indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relative contribuzioni e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 53 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 55
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
1. I fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano
ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 42 del CCNL 1 marzo
2002.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dai seguenti
importi, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
a. dall’1.1.2002 di € 489.424
b. dall’1.1.2003 di ulteriori € 6.980.410
3. Continuano ad alimentare il fondo di cui al presente articolo le risorse
derivanti da:
a. quote di retribuzione individuale di anzianità;
b. eventuali risorse di cui all’art. 43 della legge n. 449/97;
c. risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art.
19.
4. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno
essere ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti
scolastici.
ART. 56
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi
dell’art. 55, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna
funzione dirigenziale, nell’ambito del 85% delle risorse complessive del fondo,
entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità:
a. dal 1.1.2002 € 1.529,07 e dal 1.1.2003 € 2.270,72 valore minimo
(parte fissa);
b. dal 1.1.2002 € 33.560 valore massimo (parte variabile).
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori
economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei
criteri stabiliti all’art.13, comma 5 del CCNL 1 marzo 2002.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero
ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART. 57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Al fine di sviluppare l’orientamento ai risultati, anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art. 55, in misura
pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non
sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina,
per i dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica,
nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l’esercizio
di tale incarico aggiuntivo.
ART. 58
DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
1. Restano vigenti le disposizioni riguardanti la disciplina del bilinguismo
previste dall’art. 70, comma 1, del dlgs. n. 165/01.
2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica
dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla
normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior
trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle
funzioni sostitutive.
3. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con
gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
. . . . .
FLC Cgil CISL Scuola SNALS Confsal CIDA Anp
Dichiarazione a verbale sull’Assicurazione
e tutela dei Dirigenti Scolastici
Le Organizzazioni Sindacali FLC Cgil CISL Scuola SNALS Confsal CIDA Anp prendono
atto della volontà espressa dalla Corte dei Conti di espungere dal testo
contrattuale la previsione di copertura del danno erariale ad opera della polizza
assicurativa da attivare ai sensi dell’articolo 42 del CCNL.
Si riservano di valutarne le implicazioni, previa consultazione con la categoria,
sulla effettiva tutela assicurativa che ne scaturisce e dichiarano che la polizza
potrà essere attivata solo con il consenso espresso delle OO.SS. firmatarie
del Contratto come peraltro previsto dallo stesso articolo 42.
Roma 11 aprile 2006
FLC Cgil CISL SCUOLA SNALS Confsal CIDA Anp
Dichiarazione a verbale per la tutela del personale Dirigente Scolastico in
servizio all’Estero
La stipula del CCNL 2002-2005 avviene a conclusione di un tormentato iter
negoziale che per responsabilità governative è durato ogni oltre
ragionevolezza.
L’intervento del Governo ha cassato d’autorità il riconoscimento retributivo
in materia di retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici in servizio
all’estero rivendicato dalle Organizzazioni Sindacali e ottenuto al tavolo
delle trattative nell’ipotesi contrattuale del 29 novembre 2005.
Poiché si ritiene necessario il riconoscimento retributivo connesso
alla complessità del lavoro svolto, riconoscimento che non può certo
ritenersi riassorbito dall’assegno di sede, che, come è noto, ha valore
esclusivamente indennitario, le OO.SS. si impegnano a perseguire in tutte le
sedi una adeguata iniziativa volta alla specifica tutela.
Le OO.SS. dichiarano, inoltre, che è ormai matura la necessità di
mettere contestualmente mano all’adeguamento per via legislativa dell’indennità di
sede che non può essere ad ogni occasione messa in campo dagli organi
di Governo per negare la corresponsione degli istituti contrattuali che spettano
a tutto il personale Dirigente in generale e Dirigente Scolastico in particolare.
Roma 11 aprile 2006
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Allegato:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 APRILE 2006
RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA
PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dirigenti scolastici
dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonché ai
dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM. Nel testo che segue il predetto
personale verrà unitariamente indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme
dei precedenti CCNL.
ART. 2 – AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 53 del CCNL per il quadriennio
2002-5 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici
mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1.1.2004 € 60,00
b) dall’1.1.2005 € 81,00
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare annuo, a regime, è rideterminato in € 40.129,98, comprensivo
del rateo della tredicesima mensilità.
ART. 3.- EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo
e sull’indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 4 FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
1. I fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano
ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 55 del CCNL CCNL per
il quadriennio 2002-5.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dai seguenti
importi, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
a. dall’1.1.2004 di € 2.123.940;
b. dall’1.1.2005 di ulteriori € 1.699.152;
c. dal 31/12/2005 a valere sull’anno 2006 di ulteriori € 3.929.289.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera c) si renderanno disponibili solo
successivamente all’approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda
gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo – OO.SS
del 27 maggio 2005.
4. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno
essere ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti
scolastici.
ART. 5.- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi
dell’art. 4, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna
funzione dirigenziale, nell’ambito del 85% delle risorse complessive del
fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità:
a. dal 1.1.2004 € 2.530,72 valore minimo (parte fissa);
b. è confermato in € 33.560 il valore massimo (parte variabile).
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori
economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei
criteri stabiliti all’art. 12 del quadriennio 2002-5 e I biennio economico
2002-3.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero
ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART. 6 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Al fine di sviluppare l’orientamento ai risultati, anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art. 4, in misura
pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non
sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.