All’indomani dall’approvazione del decreto correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale – ad oggi alla firma del Presidente della Repubblica – il testo consolidato del C.A.D. consacra la recente tendenza a riconoscere alla dirigenza pubblica un nuovo, fondamentale ruolo nei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, nei quali il dirigente possa fungere da vero motore di cambiamento e di innovazione.
In effetti, già le “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione“, emanate dal Dip. Innovazione e Tecnologie con la Direttiva dello scorso 4 gennaio 2005, dedicavano l’intero paragrafo 4 al ruolo della dirigenza, affermando:
“per il successo della seconda fase di digitalizzazione dell’Amministrazione, appare necessario il più ampio coinvolgimento dei dirigenti ai quali dovranno essere, conseguentemente, assegnati corrispondenti obiettivi da realizzare nel corso dell’anno.
Tale coinvolgimento dovrà mirare ad ottenere, da parte della dirigenza, non soltanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche a suscitare un atteggiamento propositivo per la definizione dei programmi strategici delle singole Amministrazioni.
Ogni dirigente di vertice delle strutture in cui si articola ciascuna amministrazione dovrà essere responsabilizzato per la definizione e per il raggiungimento di precisi obiettivi nei settori indicati dalla presente direttiva, indicando i conseguenti risparmi e le esigenze di formazione del personale.
Appare, infatti, indispensabile curare che, attraverso un adeguato programma di formazione tecnica, giuridica e organizzativa, sia assicurato un livello di conoscenza tale da porre la dirigenza in condizione di essere essa stessa motore del cambiamento in atto nell’agire dell’Amministrazione.”.
In questa linea si è recentemente pronunciata anche la Sez. Consultiva Atti Normativi del Consiglio di Stato nel suo Parere n. 31/2006 sul decreto correttivo in oggetto. Riportiamo il passaggio in questo senso maggiormante significativo (punto 3.5):
“Per quanto concerne il ruolo della dirigenza, va ribadita la centralità della figura dirigenziale: il ruolo del dirigente appare decisivo per sollecitare un atteggiamento di disponibilità all’uso delle tecnologie informatiche che le faccia cogliere in tutte le loro positive potenzialità e non come dei lacci imposti a chi deve utilizzarle.”.
Sulla scorta di tale assunto, i Giudici di Palazzo Spada considerarono “troppo tenue e quasi meramente ottativa” la prima versione del decreto correttivo – risalente al dicembre 2005 – laddove non si faceva altro che inserire all’art. 12 C.A.D. un nuovo comma 1-bis che si limitava ad imporre agli organi di governo, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa, un’attività di mera promozione dell’attuazione delle disposizioni del Codice.
Pertanto, appariva necessaria una norma più incisiva, che prevedesse specifiche responsabilità in capo ai dirigenti pubblici.
Orbene, seguendo l’indicazione dei Giudici romani, secondo i quali tale norma poteva essere modulata sulla disposizione di cui all’art. 9, legge 9 gennaio 2004, n. 4, il Legislatore delegato ha inserito nel testo definitivo dell’art. 12 un nuovo comma 1-ter, secondo cui i dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni del C.A.D. ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono rispettivamente specifiche responsabilità dirigenziali e disciplinari, ferme restando ovviamente le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
Altra norma coerente con il suddetto quadro giuridico mirato alla responsabilizzazione dei dirigenti pubblici – anch’essa inserita solo nell’ultima versione del decreto correttivo – è l’art. 22, che inserisce tra i contenuti minimi dei siti web delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 54 C.A.D. “i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici”.