Oggi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia il
Tavolo tecnico per la fornitura dei servizi bitstream.
Si tratta di servizi che hanno carattere innovativo,
e perciò è stato ora avviato, come previsto dall’art. 14
della delibera 34/06, un tavolo tecnico con gli operatori interessati, coordinato
dal dottor Paolo Lupi, con la finalità di chiarire e precisare tutti
gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici alla loro implementazione.
Il servizio bitstream (o di flusso numerico) è così definito dalla delibera
n. 34/06/CONS relativa
all’analisi del mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso:
"Servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore
di accesso della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva
tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore
o
ISP che vuole
offrire il servizio
a
banda larga all’utente finale".
L’Autorità, con la citata delibera, ha imposto
a Telecom Italia s.p.a. l’obbligo di fornitura all’ingrosso dei servizi
bitstream, su rame e fibra ottica, ai sensi dell’art.
49 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, approvato con decreto
Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
L’art. 49 citato prescrive appunto
gli "obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete",
che l’Autorità può imporre
agli operatori, "in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere
l’accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto
equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato
al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell’utente finale".
L’art. 4 della delibera
34/06 disciplina in particolare "l’obbligo
di
non
discriminazione" a
carico di Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream.
TI dovrà applicare condizioni di natura economica e tecnica
equivalenti agli altri operatori e fornire loro servizi ed informazioni alle
stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali,
alle società ad essa collegate o da essa
controllate.
Dovrà poi, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. f della legge 481
del
14 novembre 1995 e dell’art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio
1997, adottare "adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie
divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi bitstream"; il
personale
incaricato della gestione dei servizi all’ingrosso
dovrà essere diverso dal personale delle divisioni commerciali, queste
ultime non dovranno avere accesso ai dati relativi agli operatori alternativi
che fanno uso dei servizi intermedi di Telecom Italia, le divisioni preposte
alla fornitura
dei servizi all’ingrosso devono infine trattare le richieste di attivazione,
disattivazione e ripristino dei servizi bitstream da parte degli operatori alternativi
in modo uniforme ed indistinguibile rispetto alle medesime richieste di servizi
avanzate
dalle proprie divisioni commerciali. Telecom Italia dovrà applicare i "medesimi
prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali
ed alle società ad essa collegate o da essa controllate".
L’art. 14 della delibera
34/06, recante "Fasi per l’implementazione
dell’offerta
di servizi bitstream", reca la tempistica del Tavolo tecnico:
"1. Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, predispone la proposta per l’offerta di servizi bitstream
ed i relativi schemi di contabilità regolatoria, in accordo agli obblighi
di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
2. L’Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo dei servizi in
questione, avvia un tavolo tecnico con tutti gli operatori, con la finalità di
chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici
all’implementazione di servizi bitstream. Gli operatori partecipanti
potranno portare all’attenzione del tavolo tecnico qualsiasi contributo
afferente le materie oggetto di discussione ritenuto opportuno.
3. In particolare,
il tavolo tecnico, che avrà durata non superiore
a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma 1
e di eventuali ulteriori contributi, avrà l’obiettivo di:
a. precisare
i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalità di implementazione
dell’offerta bitstream con riferimento, tra l’altro, alle tecnologie
di rete impiegate da Telecom Italia;
b. analizzare il livello di dettaglio e
di completezza degli schemi di contabilità regolatoria.
4. All’esito dei lavori del tavolo tecnico, l’Autorità definisce,
e comunica a Telecom Italia, gli schemi per la predisposizione dell’offerta
di riferimento per i servizi bitstream e della relativa contabilità regolatoria.
5.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom Italia
pubblica l’offerta di riferimento per i servizi bitstream.
6. L’Autorità approva con eventuali modifiche l’offerta
di riferimento per i servizi bitstream."