Il testo del Regolamento CE sui domini .eu

Dal 7 aprile, cessato il periodo di "sunrise", sono in corso le registrazioni
libere dei nomi a dominio .eu, secondo il metodo del “first come first
served”.

Il testo di riferimento è il Regolamento
(CE) n. 874/2004 della Commissione, riportato per esteso in calce, recante
"Disposizioni
applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello
.eu e i principi
relativi
alla
registrazione".

Durante il periodo di "sunrise" (letteralmente, "registrazione
per fasi"), iniziato lo scorso
7 dicembre, hanno potuto richiedere la registrazione soltanto gli enti pubblici
e le imprese con diritto
riconosciuto su un dato nome (come i detentori di marchi registrati).

Il periodo di "sunrise" si componeva di due fasi,
della durata di due mesi ciascuna.

Durante la prima fase del "sunrise",
potevano essere
registrati
solo
nomi
a
dominio
corrispondenti
a:

– il nome completo di un ente pubblico;
– l’acronimo comunemente utilizzato dall’ente pubblico;
– il nome completo del territorio amministrato da un ente pubblico (se applicabile);
– marchi nazionali registrati e marchi comunitari dell’UE registrati da parte
degli enti pubblici o dei detentori/titolari del marchio registrato.

Sono riconosciuti come Ente pubblico, secondo il GARR-NIC:

"le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane
e consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, gli
Enti Pubblici Economici, tutte le altre persone giuridiche che, per legge,
per atto amministrativo o per altro obbligo giuridico, sono tenute a conseguire
pubblici interessi".

Durante la fase 2, potevano essere registrati
nomi a dominio corrispondenti a diritti protetti dalla legge nazionale dello
Stato
membro come:

– nomi di aziende;
– identificatori di aziende;
– titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette;
– marchi commerciali non registrati;
– nomi commerciali.

Adesso le registrazioni di domini .eu sono aperte, secondo il criterio "first
come first served".

E dunque, nel caso in cui vengano ricevute più richieste valide per
uno stesso nome, esse verranno valutate secondo il metodo “first come
first served” come
stabilito dalle “Regole di politica di pubblico interesse” della
Commissione Europea per il .eu.

Il metodo “first come first served” attribuisce priorità in
base all’ora/data di arrivo della domanda nella nostra banca dati, dal momento
in cui questa è stata aperta dopo il periodo di "sunrise".

La registrazione di un nome a dominio .eu deve rispettare
una serie di requisiti
tecnici, tra cui:

– minimo 2 caratteri compresi tra "a e z", i numeri da "0
a 9" e il trattino "-";
– massimo 63 caratteri;
– non deve iniziare né finire con un trattino;
– non può contenere un trattino "-" nella terza e quarta posizione.

Al momento della registrazione di un nome a dominio, si è vincolati ad
una risoluzione extragiudiziale delle controversie, nel caso in cui un terzo
contendente con diritto riconosciuto sul nome a dominio reclama
che la registrazione è stata fatta con fini speculativi o abusivi.

Una volta registrato, il nome a dominio verrà immediatamente
memorizzato nella banca dati WHOIS, attraverso la sua funzione di ricerca,
è possibile conoscere il nome e il sito web associato a un
dato nome a dominio.

. . . .

Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

Disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio
di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

La
Commissione delle Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,

visto il regolamento
(CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002
, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu,
in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

consultato il registro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 733/2002,

considerando quanto segue:

(1) Le fasi iniziali della messa in opera del dominio di primo livello.eu,
da istituirsi a norma del regolamento
(CE) n. 733/2002, sono state completate
con la designazione di un soggetto giuridico avente sede nella Comunità,
che assicura la funzione di registro incaricato dell’amministrazione e della
gestione del dominio di primo livello.eu. Il registro, designato dalla decisione
2003/375/CE della Commissione, è un organismo senza fini di lucro
che deve operare e fornire servizi a prezzi accessibili che garantiscano esclusivamente
la copertura dei costi operativi.

(2) La richiesta di un nome di dominio deve poter essere effettuata per via
elettronica, attraverso una procedura semplice, rapida ed efficiente, in tutte
le lingue ufficiali della Comunità, attraverso conservatori del registro
(Registrar) riconosciuti.

(3) Il riconoscimento dei conservatori del registro deve essere effettuato
dal registro in base a una procedura che garantisca una concorrenza leale e
aperta tra i conservatori. La procedura di riconoscimento deve essere obiettiva,
trasparente e non discriminatoria. Possono essere riconosciuti esclusivamente
i conservatori del registro che soddisfano taluni requisiti tecnici di base
stabiliti dal registro.

(4) I conservatori del registro devono accettare esclusivamente le richieste
di registrazione di nomi di dominio presentate successivamente al loro riconoscimento
e devono trasmetterle secondo l’ordine cronologico in cui le hanno ricevute.

(5) Per garantire una migliore tutela dei diritti dei consumatori e fatte
salve le norme comunitarie relative alla giurisdizione competente e al diritto
applicabile, nelle controversie tra i conservatori del registro e i registranti
su questioni relative ai titoli comunitari si applica il diritto di uno degli
Stati membri.

(6) I conservatori del registro devono richiedere estremi precisi ai clienti,
compresi nome completo, domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica, nonché informazioni relative a una persona fisica o giuridica
responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.

(7) Il registro deve adottare una politica volta a promuovere l’uso di tutte
le lingue ufficiali della Comunità.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 733/2002, gli Stati membri possono chiedere
che il loro nome ufficiale e il nome con il quale essi sono comunemente noti
possa essere registrato nel dominio.eu esclusivamente dal governo nazionale.
I paesi la cui adesione all’UE avrà luogo in epoca successiva al maggio
2004 devono avere la possibilità di bloccare tali nomi, in modo da poterli
registrare successivamente.

(9) Uno Stato membro deve essere autorizzato a designare un operatore che
registri come nome di dominio il nome ufficiale e il nome con il quale lo Stato è comunemente
noto. Analogamente, la Commissione deve essere autorizzata a scegliere i nomi
di dominio destinati all’uso delle istituzioni dell’Unione e a designare l’operatore
di tali nomi di dominio. Il registro deve avere la facoltà di riservare
un certo numero di nomi di dominio specifici per le sue funzioni operative.

(10) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002,
alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri
un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti relativi ai concetti geografici
o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale.
Tali elenchi contengono nomi che non possono essere registrati oppure possono
essere registrati solo in un dominio di secondo livello a norma delle disposizioni
applicabili in materia. I nomi contenuti in tali elenchi non sono soggetti
al principio "primo arrivato, primo servito".

(11) Il principio "primo arrivato, primo servito" deve essere il
principio di base per la risoluzione delle controversie tra i titolari di diritti
preesistenti durante il periodo di registrazione per fasi. Una volta terminata
la registrazione per fasi, l’assegnazione dei nomi di dominio deve avvenire
in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

(12) Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario
o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi.
Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai
titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare
i nomi sui quali detengono i diritti stessi. Il registro deve assicurare che
la convalida dei diritti sia effettuata da agenti di convalida appositamente
designati. Gli agenti di convalida accertano il diritto fatto valere su un
determinato nome sulla base delle prove fornite dai richiedenti. Nel caso di
due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente
su un determinato nome, l’assegnazione del nome di dominio deve avvenire in
base al principio "primo arrivato, primo servito".

(13) Il registro deve stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario
(escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e, in particolare,
per assicurare che nel caso di variazione di delega o di altre circostanze
impreviste sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet
locale senza gravi perturbazioni. Il registro deve inoltre conformarsi a tutte
le norme, i principi, gli orientamenti e le migliori pratiche in materia di
protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la quantità e
il tipo di dati visualizzati nella base dati WHOIS. I nomi di dominio considerati
diffamatori, razzisti o contrari all’ordine pubblico da un organo giurisdizionale
di uno Stato membro devono essere bloccati e revocati a seguito del passaggio
in giudicato della sentenza. Tali nomi di dominio devono essere bloccati e
deve esserne vietata la futura registrazione.

(14) In caso di morte o di insolvenza del titolare di un nome di dominio,
qualora non sia stata avviata alcuna procedura di trasferimento alla scadenza
del periodo di registrazione, il nome di dominio è sospeso per quaranta
giorni di calendario. Se gli eredi o i curatori interessati non registrano
il nome durante tale periodo, questo torna ad essere disponibile nel quadro
della politica generale di registrazione.

(15) Il registro può revocare i nomi di dominio per un numero limitato
di motivi determinati, dopo aver dato al titolare del nome di dominio la possibilità di
adottare le misure appropriate. I nomi di dominio devono inoltre poter essere
revocati mediante una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

(16) Il registro deve porre in essere una procedura di risoluzione extragiudiziale
delle controversie che tenga conto delle migliori pratiche internazionali del
settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per evitare, nei limiti
del possibile, registrazioni speculative e abusive.

(17) Il registro deve selezionare fornitori del servizio che abbiano le competenze
appropriate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
La risoluzione extragiudiziale delle controversie deve conformarsi a un minimo
di norme procedurali uniformi, analoghe a quelle fissate nella Uniform Dispute
Resolution Policy (Politica uniforme per la risoluzione delle controversie)
adottata dall’Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).

(18) In vista dell’imminente allargamento dell’Unione europea è indispensabile
che il sistema di disposizioni applicabili definito dal presente regolamento
entri in vigore il più presto possibile.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del
comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alla messa
in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi di politica
pubblica relativi alla registrazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 733/2002.

CAPO II PRINCIPI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE

Articolo 2

Titolarità e principi generali per la registrazione

I soggetti legittimati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio
nel dominio di primo livello.eu.

Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all’uso
del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal
registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente
regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato
principio "primo arrivato, primo servito".

Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di
una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione
oppure fino alla sua revoca.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i nomi di dominio sono
registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu.

La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente
ha versato i corrispondenti diritti.

I nomi di dominio registrati nel dominio di primo livello.eu possono essere
trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio.eu.

Articolo 3

Richieste di registrazione di nomi di dominio

La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente conferma
di soddisfare i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera
b), del regolamento (CE) n. 733/2002;

c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che,
per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta
in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;

d) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente si impegna
a rispettare tutte le condizioni di registrazione, comprese le disposizioni
relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al capo
VI.

Eventuali inesattezze materiali negli elementi di cui alle lettere da a) a
d) costituiscono una violazione delle condizioni di registrazione.

Eventuali verifiche da parte del registro circa la validità delle richieste
di registrazione sono effettuate dopo la registrazione, su iniziativa del registro
o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio
in questione, salvo per le richieste presentate nel corso della procedura di
registrazione per fasi di cui agli articoli 10, 12 e 14.

Articolo 4

Riconoscimento dei conservatori del registro

Solo i conservatori del registro riconosciuti dal registro possono offrire
servizi di registrazione di nomi nel dominio di primo livello.eu.

La procedura di riconoscimento dei conservatori del registro è stabilita
dal registro, è ragionevole, trasparente e non discriminatoria e assicura
condizioni di concorrenza effettive ed eque.

I conservatori del registro devono accedere ai sistemi di registrazione automatizzati
del registro ed utilizzarne le funzioni. Il registro può fissare ulteriori
requisiti tecnici di base per il riconoscimento dei conservatori del registro.

Il registro può chiedere ai conservatori del registro di versare anticipatamente
i diritti di registrazione. Tali diritti sono fissati annualmente dal registro
in base a una stima di mercato ragionevole.

La procedura, le condizioni di riconoscimento dei conservatori del registro
e l’elenco dei conservatori del registro riconosciuti sono resi pubblici dal
registro in un formato facilmente accessibile.

Ciascun conservatore del registro è contrattualmente vincolato con
il registro ad osservare le condizioni di riconoscimento e, in particolare,
a conformarsi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni relative ai conservatori del registro

Fatte salve le norme relative alla competenza giurisdizionale e al diritto
applicabile, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante
di un nome di dominio non possono designare come diritto applicabile un diritto
diverso da quello di uno degli Stati membri della Comunità europea,
né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto
quelli selezionati dal registro a norma dell’articolo 23, né organi
arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori della Comunità.

Il conservatore del registro che riceve più richieste di registrazione
per lo stesso nome le trasmette al registro nell’ordine cronologico in cui
le ha ricevute.

Sono trasmesse al registro soltanto le richieste ricevute dopo la data di
riconoscimento.

Il conservatore del registro esige che tutti i richiedenti forniscano estremi
precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile
del funzionamento tecnico del nome di dominio.

Il conservatore del registro può elaborare sistemi di marchi, sistemi
di autenticazione e marchi di fiducia per rafforzare la fiducia dei consumatori
circa l’affidabilità delle informazioni disponibili sotto un nome di
dominio da essi registrato, in conformità della vigente legislazione
nazionale e comunitaria.

CAPO III LINGUE E CONCETTI GEOGRAFICI

Articolo 6

Lingue

La registrazione dei nomi di dominio.eu ha inizio solo dopo che il registro
ha informato la Commissione che le richieste di registrazione di nomi di dominio.eu
e la comunicazione delle decisioni concernenti le registrazioni sono possibili
in tutte le lingue ufficiali della Comunità, in seguito denominate "lingue
ufficiali".

Il registro provvede affinché ogni sua comunicazione riguardante i
diritti di una parte in relazione a una registrazione, quali l’assegnazione,
il trasferimento, la cancellazione o la revoca di un dominio, possa essere
effettuata in tutte le lingue ufficiali.

Il registro esegue la registrazione dei nomi di dominio utilizzando tutti
i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali ove siano disponibili adeguate
norme internazionali.

Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano
l’uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.

Articolo 7

Procedura relativa ai nomi geografici e geopolitici riservati

Per quanto riguarda la procedura di opposizione agli elenchi di nomi generalmente
riconosciuti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento
(CE) n. 733/2002, le obiezioni sono notificate ai membri del comitato per le
comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE
e al direttore generale della direzione generale "Società dell’informazione".
I membri del comitato per le comunicazioni e il direttore generale possono
designare altri punti di contatto per tali notifiche.

Le obiezioni e le designazioni dei punti di contatto sono notificate per posta
elettronica, con messaggi recapitati mediante corriere o a mano oppure a mezzo
posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Una volta risolte le eventuali obiezioni, il registro pubblica sul proprio
sito Internet due elenchi di nomi. Il primo contiene i nomi che la Commissione
ha notificato come "non registrabili". Il secondo contiene i nomi
che la Commissione ha notificato al registro come "registrabili solo in
un dominio di secondo livello".

Articolo 8

Nomi dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi

Gli Stati membri (e i paesi in via di adesione) possono chiedere che il loro
nome ufficiale e il nome con il quale sono comunemente noti in una o più lingue
ufficiali (della Comunità allargata al maggio 2004) possano essere registrati
direttamente nel dominio di primo livello.eu esclusivamente dal loro governo
nazionale. A tal fine, ciascuno Stato membro (o paese in via di adesione) fa
pervenire alla Commissione, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento, un elenco dei nomi da riservare e designa l’organismo che agisce
in rappresentanza del governo nazionale ai fini della registrazione dei nomi.

La Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che
agiscono in rappresentanza dei governi nazionali ai fini della registrazione
dei nomi.

I paesi candidati che non aderiscono all’Unione europea nel maggio 2004 e
i paesi membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri possono
chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con cui sono comunemente noti
nella loro lingua e in qualsiasi altra lingua ufficiale al maggio 2004 non
siano registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu. A tal fine,
entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tali paesi
possono inviare alla Commissione un elenco dei nomi che non sono da registrare.

La Commissione notifica al registro i nomi che non devono essere registrati.

I codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi non devono essere
utilizzati per registrare nomi di dominio direttamente nel dominio di primo
livello.eu.

Articolo 9

Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici

Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche
e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell’articolo
5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione
può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro.

La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente
nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all’uso di istituzioni
e organismi comunitari. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e
al più tardi una settimana prima dell’inizio del periodo di registrazione
per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare
e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi
comunitari ai fini della registrazione dei nomi.

CAPO IV REGISTRAZIONE PER FASI

Articolo 10

Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare

1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto
nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione
di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell’avvio
della registrazione generale del dominio.eu.

Per "diritti preesistenti" si intendono, tra l’altro, marchi nazionali
registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche
di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello
Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali,
identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di
opere letterarie e artistiche protette.

Per "enti pubblici" si intendono istituzioni e organismi della Comunità,
governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità,
organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e
intergovernative.

2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione
del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione
che prova l’esistenza di tale diritto.

3. La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel
nome completo dell’ente pubblico o nell’acronimo comunemente utilizzato. Gli
enti pubblici responsabili dell’amministrazione di un determinato territorio
geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto
la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente
noto.

Articolo 11

Caratteri speciali

Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi
testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi
e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome
oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.

Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri
speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati
dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile,
sostituiti dal termine corrispondente.

I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono
i seguenti:

~ @ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> $ % ^ & * ( ) + = < >
{ } […] | /:; ‘,. ?

Fatto salvo l’articolo 6, terzo comma, se il nome su cui si vanta un diritto
preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti
in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione
sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da
grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome
di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono
il nome oggetto del diritto preesistente.

Articolo 12

Principi della registrazione per fasi

1. La registrazione per fasi inizia non prima del 1o maggio 2004 e solo quando
siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 1, e scaduto il termine
di cui all’articolo 8.

Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno
due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.

Due mesi prima dell’inizio della registrazione per fasi il registro pubblica
sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche
e amministrative adottate per assicurare un’amministrazione corretta, equa
e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.

2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La
procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima
del completamento del periodo di registrazione per fasi.

La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi
ciascuna.

Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere
richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali
registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche
e dei nomi di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere
richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti
pubblici di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i
titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi
di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei
nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.

3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto
preesistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento
alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul
nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero
di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una
gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso
associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.

4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi
di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano
esclusivamente a coprire i costi derivanti dall’applicazione del presente capo.
Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della
procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.

5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente
a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il
registro nomina l’incaricato dell’audit previa consultazione della Commissione.
L’audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo
il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale,
adeguato e corretto.

6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le
disposizioni di cui al capo VI.

Articolo 13

Scelta degli agenti di convalida

Gli agenti di convalida sono persone giuridiche con sede nel territorio della
Comunità, aventi accertata reputazione e dotati di adeguata competenza.
Il registro sceglie gli agenti di convalida secondo modalità obiettive,
trasparenti e non discriminatorie, garantendo la massima diversità geografica
possibile. Il registro impone all’agente di convalida di procedere alla convalida
in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.

Gli Stati membri provvedono alla convalida dei nomi di cui all’articolo 10,
paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro due
mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, una chiara indicazione
dell’indirizzo al quale inviare le prove documentali per verifica. La Commissione
comunica tali indirizzi al registro.

Il registro pubblica le informazioni relative agli agenti di convalida sul
proprio sito Internet.

Articolo 14

Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione
per fasi

Tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti a norma dell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2 devono essere verificabili mediante prove documentali che dimostrino
l’esistenza di diritti in forza della legge che li garantisce.

Al ricevimento della richiesta il registro blocca il nome di dominio in questione
fino alla convalida oppure fino alla scadenza del termine stabilito per il
ricevimento della documentazione. Se il registro riceve più richieste
per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste
sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo.

Il registro rende disponibile una base dati contenente informazioni circa
i nomi di dominio richiesti nell’ambito della procedura di registrazione per
fasi, i richiedenti, il conservatore del registro che ha presentato la richiesta,
i termini per la presentazione dei documenti di convalida e le richieste introdotte
successivamente per gli stessi nomi.

Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del
diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate
a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le
prove in modo che l’agente di convalida le riceva entro quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle
prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta.

Gli agenti di convalida appongono un timbro orodatario sulle prove documentali
non appena queste pervengono loro.

Gli agenti di convalida esaminano le richieste per ciascun nome di dominio
secondo l’ordine in cui sono pervenute al registro.

L’agente di convalida competente verifica se il richiedente che deve essere
esaminato per primo per un nome di dominio, e che ha presentato le prove documentali
entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel
nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra
che queste non dimostrano un diritto preesistente, l’agente ne informa il registro.

Se riscontra che la richiesta di un determinato nome di dominio esaminata
per prima è oggetto di diritti preesistenti, l’agente di convalida ne
informa il registro.

L’esame delle richieste secondo l’ordine cronologico di ricevimento prosegue
fino a quando l’agente non ne reperisce una per la quale può confermare
l’esistenza di diritti preesistenti sul nome in questione.

Il registro procede alla registrazione del nome di dominio, in base al principio "primo
arrivato, primo servito", ove ritenga che il richiedente abbia dimostrato
di essere titolare di un diritto preesistente con la procedura di cui al secondo,
terzo e quarto comma.

CAPO V RISERVE, DATI WHOIS E REGISTRAZIONI DI NOMI ILLECITI

Articolo 15

Deposito fiduciario (escrow agreement)

1. Il registro stipula a proprie spese un contratto con un amministratore
fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente
sede nel territorio della Comunità che designa la Commissione quale
beneficiaria del contratto di deposito. La conclusione del contratto è subordinata
alla previa approvazione della Commissione. Il registro invia quotidianamente
all’agente depositario una copia elettronica del contenuto della base dati.eu.

2. Il contratto prevede che l’agente depositario conservi i dati alle seguenti
condizioni:

a) i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti
ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato,
fino alla loro comunicazione alla Commissione;

b) i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto
in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro
e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso
e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e
il registro;

c) in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo,
irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti
necessari per designare nuovamente il registro;

d) in caso di risoluzione del contratto, la Commissione, con la collaborazione
del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa
e operativa del dominio di primo livello.eu e ogni altro fondo di riserva alla
parte designata dalla Commissione stessa. In tal caso il registro compie ogni
sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare,
continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino
al completamento del trasferimento.

Articolo 16

Base dati WHOIS

La finalità della base dati WHOIS è fornire informazioni ragionevolmente
precise e aggiornate circa i punti di contatto tecnici e amministrativi che
gestiscono i nomi di dominio nel dominio di primo livello.eu.

La base dati WHOIS contiene informazioni – pertinenti e non eccessive rispetto
alla finalità della base dati – circa il titolare di un nome di dominio;
se si tratta di una persona fisica il titolare del nome di dominio deve aver
espresso senza ambiguità il proprio consenso in merito al tipo e alla
quantità di informazioni da rendere accessibili. La presentazione intenzionale
di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la
registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni
di registrazione.

Articolo 17

Nomi riservati al registro

Sono riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi:

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu,
eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu.

Articolo 18

Registrazioni di nomi illeciti

Qualora l’organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio
diffamatorio, razzista o contrario all’ordine pubblico, il registro lo blocca
non appena gli viene notificata la decisione dell’organo giurisdizionale. Il
nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato.
Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia
per l’intero periodo di validità della stessa.

Articolo 19

Morte e liquidazione

1. In caso di decesso della persona fisica titolare del nome di dominio durante
il periodo di registrazione dello stesso, gli esecutori testamentari oppure
gli eredi possono chiedere che il nome sia trasferito agli eredi stessi previa
presentazione della documentazione appropriata. Se alla scadenza del periodo
di registrazione non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento,
il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario
ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo
periodo, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere di registrare
il nome presentando la documentazione appropriata. Se gli eredi non registrano
il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad
essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

2. Se il titolare del nome di dominio è un’impresa, una persona fisica
o giuridica oppure un’organizzazione soggetta ad un procedimento per insolvenza,
liquidazione, cessazione di attività, liquidazione controllata o giudiziaria
o ad analogo procedimento previsto dal diritto nazionale, durante il periodo
di registrazione del nome di dominio, il curatore designato per legge del titolare
del nome di dominio può chiedere il trasferimento all’acquirente delle
posizioni attive del titolare del nome di dominio previa presentazione della
documentazione appropriata. Se, alla scadenza del periodo di registrazione,
non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso
per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul
sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo il curatore può chiedere
di registrare il nome previa presentazione della documentazione appropriata.
Se il curatore non registra il nome durante il periodo di quaranta giorni,
il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale
di registrazione.

CAPO VI REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 20

Revoca dei nomi di dominio

Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa e
senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie,
esclusivamente per i seguenti motivi:

a) debiti insoluti nei confronti del registro;

b) mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;

c) violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di
cui all’articolo 3.

Il registro stabilisce una procedura che gli consente di revocare i nomi di
dominio in presenza dei suddetti motivi. La procedura prevede l’invio di un
avviso al titolare del nome di dominio e consente a questo di prendere le misure
appropriate.

La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento
possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo
extragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Articolo 21

Registrazioni speculative e abusive

1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura
giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali
da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all’articolo 10,
paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:

a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto
o un interesse legittimo sul nome; oppure

b) sia stato registrato o sia usato in malafede.

2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere
dimostrato ove:

a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle
controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di
dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un’offerta
di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

b) il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, un’organizzazione o una
persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza
di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;

c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale
o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori
o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto
o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata
ove:

a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o
acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo
al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure

b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare
di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale
o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome
di dominio corrispondente, sempre che:

i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure

ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno
due anni dalla data di registrazione; oppure

iii) nelle circostanze in cui, al momento dell’avvio della procedura di risoluzione
extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto
di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario
oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato
l’intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo
faccia entro sei mesi dal giorno dell’avvio della procedura di risoluzione
extragiudiziale della controversia;

c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere
all’attività professionale di un concorrente; oppure

d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti
Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio
online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la
fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’approvazione del sito Internet
o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet
o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista
alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome
di dominio registrato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate
per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 22

Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale
delle controversie qualora:

a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21; oppure

b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento
oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.

2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria
per il titolare di un nome di dominio e per il registro.

3. I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della
controversia sono a carico del ricorrente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto
di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del
nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua
del contratto di registrazione. È fatta salva l’autorità della
commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze.

5. I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore
del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente
fra quelli inseriti nella lista di cui all’articolo 23, paragrafo 1. Essi sono
presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento
e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del
servizio di risoluzione extragiudiziale.

6. Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata
presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie
e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione
delle controversie informa il registro dell’identità del ricorrente
e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o
il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione
della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato
e non gli sia stata notificata la decisione.

7. Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie
esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni
del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette
alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti
versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme.

8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette
una risposta al fornitore del servizio.

9. Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte
avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente,
hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via
elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della trasmissione.

Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale
delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto
di una procedura di tale natura sono inviate all’indirizzo in possesso del
conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio
in conformità delle condizioni di registrazione.

10. La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura
di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione
a un’udienza della commissione di esperti può essere considerata valido
motivo per accogliere il reclamo della parte avversa.

11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio,
la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle
controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa
o abusiva ai sensi dell’articolo 21. Il nome di dominio è trasferito
al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali
di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti
responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se
una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o
al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare
la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio
sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti
i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(CE) n. 733/2002.

La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale
delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa.

La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di
risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un
mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di
risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente
motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate.

12. Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione
della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro
interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente
la data di esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio
di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata
al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici
equivalenti.

13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono
vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti
giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell’esito della
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.

Articolo 23

Selezione dei fornitori del servizio e dei membri delle commissioni di arbitrato
responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Il registro sceglie in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio
fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie che
siano organismi di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate.
L’elenco dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie è pubblicato
sul sito Internet del registro.

2. Una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione extragiudiziale è esaminata
da un arbitro o da una commissione di arbitrato composta da tre membri.

Gli arbitri sono designati in conformità del regolamento interno dei
fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie prescelti.
Essi dispongono di competenze appropriate e sono selezionati in modo obiettivo,
trasparente e non discriminatorio. Ogni fornitore del servizio mantiene un
elenco degli arbitri e delle loro qualifiche aggiornato e accessibile al pubblico.

Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti e, prima di accettare
l’incarico, comunicano al fornitore del servizio ogni circostanza che possa
dar luogo a legittimi dubbi circa la loro imparzialità o indipendenza.
Se nel corso della procedura amministrativa si verificano nuove circostanze
che possano dar luogo a legittimi dubbi circa l’imparzialità o l’indipendenza
di un arbitro, questi comunica immediatamente tali circostanze al fornitore
del servizio.

In tal caso, il fornitore del servizio designa un sostituto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30 aprile 2004.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it