L’Ufficio elettorale centrale nazionale, presso la Corte di
Cassazione, presieduto da Giovanni Paolini, ha completato oggi
i propri lavori..
La decisione, si legge nel comunicato che si riporta di seguito,
è stata adottata, tra l’altro, "avuto riguardo ai cosiddetti ‘reclami’ pervenuti",
ed al precedente
provvedimento del 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 2006, recante l’“elenco
dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei deputati”.
L’Ufficio elettorale ribadisce la validità del precedente provvedimento
del 16 marzo 2006, in quanto "gli artt.14 e segg. D.P.R. 30 marzo 1957
n.361
e successive modifiche e integrazioni non prevedono tra i requisiti
di
ammissibilità di una lista e del suo, eventuale, collegamento in una
coalizione quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni
elettorali, sicché deve ritenersi consentito che una lista possa essere
presentata e possa collegarsi in una coalizione anche se la relativa presentazione
avvenga
in una sola circoscrizione".
Pertanto, "è da escludere che il provvedimento
contenente l’elenco dei collegamenti ammessi possa essere considerato
inutile, come sarebbe nel caso in cui, ammessa prima delle elezioni la presentazione
di
una lista in una sola circoscrizione e il relativo collegamento in una coalizione,
il voto espresso dagli elettori per quella lista e per quella coalizione venisse
messo nel nulla in sede di somma delle cifre elettorali".
La conferma della vittoria dell’Unione, tuttavia, potrebbe ora dar luogo ad
un ricorso al TAR Lazio, che pare stia per essere presentato da Forza Italia.
Di seguito, il testo integrale del Comunicato.
. . . .
Ufficio elettorale centrale nazionale
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione
(presidente Giovanni Paolini)
Comunicato del 19 aprile 2006
"L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto, a
norma dell’art.
83, comma 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
alla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione
di liste e delle singole liste che sono così risultate:
1) Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO cifra elettorale
nazionale 18.977.843;
2) Coalizione di liste avente come capo PRODI ROMANO cifra elettorale nazionale
19.002.598;
3) Lista PROGETTO NORDEST cifra elettorale nazionale 92.002;
4) Lista DIE FREIHEITLICHEN cifra elettorale nazionale 17.183;
5) Lista MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO cifra elettorale nazionale 16.174;
6) Lista IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA cifra elettorale nazionale
11.648;
7) Lista SARDIGNA NATZIONE cifra elettorale nazionale 11.000;
8) Lista PER IL SUD cifra elettorale nazionale 5.130;
9) Lista MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO E DEL PARTITO "NOI SICILIANI" cifra
elettorale nazionale 5.003;
10) Lista MOVIMENTO TRIVENETO – NEL CUORE DELL’EUROPA cifra elettorale nazionale
4.518;
11) Lista DIMENSIONE CHRISTIANA cifra elettorale nazionale 2.489;
12) Lista SOLIDARIETA’ – LIBERTA’, GIUSTIZIA E PACE cifra elettorale nazionale
5.814;
13) Lista MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO – DESTRA NAZIONALE NUOVO M.S.I. cifra
elettorale nazionale 1.093;
14) Lista LEGA SUD cifra elettorale nazionale 848.
Il totale generale dei voti validi – compresi quelli assegnati dagli
Uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell’art. 76, comma 1, n.
2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – ottenuti
da tutte le liste, è pari a 38.153.343.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni l’Ufficio elettorale centrale nazionale
ha accertato che sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti coalizioni di
liste:
1) Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO voti n. 18.977.843
2) Coalizione di liste avente come capo PRODI ROMANO voti n. 19.002.598
Il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse
al riparto è: 37.980.441.
Inoltre, l’Ufficio ha accertato che nessuna lista non collegata ha superato
i quorum di cui all’art. 83, comma 1, n. 3 lettera b) del testo unico
30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.
. . . .
Provvedimento estratto dal verbale.
(…)
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, in ordine alla come sopra determinata
cifra elettorale nazionale della coalizione di liste collegate avente come
unico capo Romano Prodi;
avuto riguardo ai cosiddetti “reclami” pervenuti, alla nota trasmessa
il 18 aprile 2006 dall’Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia
2 e alle contestazioni sollevate in varie sedi;
visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 2006 n.64 (pagg.73-74), recante l’“elenco
dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei deputati”;
esaminati gli atti e, in particolare, l’estratto del verbale trasmesso
dal predetto Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2;
Osserva
Il dianzi menzionato provvedimento del 16 marzo 2006 è stato adottato
applicando le norme di cui agli artt.14 e segg. D.P.R. 30 marzo 1957 n.361
e successive modifiche e integrazioni, le quali non prevedono tra i requisiti
di ammissibilità di una lista e del suo, eventuale, collegamento in
una coalizione quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni
elettorali, sicché deve ritenersi consentito che una lista possa essere
presentata e possa collegarsi in una coalizione anche se la relativa presentazione
avvenga in una sola circoscrizione.
Ne consegue che l’art.83 n.1 e n.2 del D.P.R. n.361/1957 citato, nella
parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale centrale nazionale determina
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione sommando
– con riferimento alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista – le cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo contrassegno, va interpretato nel senso che a tale somma
si procede nell’eventualità della presentazione della lista in
più circoscrizioni, ma non nel senso che non si debba tener conto dei
voti conseguiti da una lista che si sia presentata in una sola circoscrizione.
D’altronde, ogni procedimento, e quindi anche il procedimento elettorale,
deve intendersi assoggettato al principio di economia, per il quale ciascun
atto è logicamente preordinato all’atto o alla serie di atti successivi,
con la conseguenza che non è concepibile l’adozione di atti inutili
rispetto alla fase successiva.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie, è da
escludere che il provvedimento contenente l’elenco dei collegamenti ammessi
possa essere considerato inutile, come sarebbe nel caso in cui, ammessa prima
delle elezioni la presentazione di una lista in una sola circoscrizione e il
relativo collegamento in una coalizione, il voto espresso dagli elettori per
quella lista e per quella coalizione venisse messo nel nulla in sede di somma
delle cifre elettorali.
Va puntualizzato, da ultimo, che nessun argomento in senso contrario può trarsi
dalle disposizioni collocate nella parte finale dell’art. 83, comma primo
n.3 lett.a), del ridetto D.P.R.: esse hanno carattere di specialità poiché esprimono
l’esigenza della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche
e contengono criteri di computo della cifra elettorale nazionale del tutto
specifici. Infatti la norma di legge considerata ha la finalità di adeguare
il limite generale del cosiddetto sbarramento (2% dei voti validi espressi
su base nazionale) alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute
negli statuti speciali delle regioni, onde la norma medesima è estranea
alla disciplina della presentazione delle liste contenuta, come detto, in una
diversa sede del ripetuto D.P.R..
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto di dover
determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione avente come unico
capo Romano Prodi tenendo conto anche dei 44.589 voti conseguiti nella circoscrizione
Lombardia 2 dalla lista ‘Lega per l’autonomia. Alleanza lombarda.
Lega pensionati’ ".