La Corte Costituzionale, con ordinanza depositata oggi, è intervenuta ancora
una volta sulla Patente a Punti, ed in particolare sulla perdita di
cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza con la
ulteriore sanzione della sospensione della patente
in caso di reiterazione.
Il Giudice di pace di Rotondella aveva sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 172 del d.lgs. n. 285 del 1992
per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
In particolare, rilevava la palese irragionevolezza della previsione
della perdita di cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza
nella circolazione dei veicoli e della ulteriore sanzione della sospensione
della patente in caso di reiterazione, a confronto di condotte costituenti
ben più gravi violazioni (retromarcia in autostrada, inversione di marcia
in curva, circolazione contromano, mancato arresto in caso di incidente) colpite
con la decurtazione di soli quattro punti.
Si riteneva anche violato il principio
di uguaglianza tra i cittadini, per la mancata previsione dell’uso della cintura
di sicurezza per la circolazione degli autobus.
In ordine a quest’ultimo punto, occorre considerare che è da ultimo
intervenuto il decreto
legislativo 13 marzo 2006 n. 150 (recante "Attuazione
della
direttiva
2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada"), cui si rinvia.
La Corte Costituzionale ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale così affermando:
"Rientra nella discrezionalità del
legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la
quantificazione
delle relative
sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere
oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto
ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (ordinanza
n. 45 del 2006) che, nella specie, non risulta violato".
. . . .
Corte Costituzionale
Ordinanza
21 aprile 2006 n. 169
(presidente Marini, estensore Finocchiaro)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in
legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 maggio 2005
dal Giudice di pace di Rotondella, nel procedimento civile vertente tra Albisinni
Ferdinando e il Prefetto di Matera, iscritta al n. 528 del registro ordinanze
del 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito
nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Rotondella – nel corso del giudizio
di opposizione promosso da Ferdinando Albasini avverso il verbale dei Carabinieri
della stazione di Rotondella, con il quale, contestata la violazione dell’art.
172, commi 1 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito,
con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, per mancato uso della
cintura di sicurezza, gli si notificava che la violazione avrebbe comportato
la decurtazione di cinque punti della patente – ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 172 del d.lgs. n. 285 del 1992
per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché del principio
di ragionevolezza;
che, secondo il rimettente, la questione è rilevante, per avere il
ricorrente sollevato il dubbio di legittimità costituzionale, e non
manifestamente infondata, essendo palese sia l’irragionevolezza della previsione
della perdita di cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza
nella circolazione dei veicoli e della ulteriore sanzione della sospensione
della patente in caso di reiterazione, a confronto di condotte costituenti
ben più gravi violazioni (retromarcia in autostrada, inversione di marcia
in curva, circolazione contromano, mancato arresto in caso di incidente) colpite
con la decurtazione di soli quattro punti, che la lesione del principio di
uguaglianza tra i cittadini, per la mancata previsione dell’uso della cintura
di sicurezza per la circolazione degli autobus;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l’inammissibilità della questione per incongruità della motivazione
sulla non manifesta infondatezza e, comunque, per l’infondatezza in considerazione
della non sindacabilità delle scelte punitive e di quantificazione delle
sanzioni da parte del legislatore.
Considerato che il Giudice di pace di Rotondella dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito,
con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato
uso della cintura di sicurezza, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione,
assumendo il contrasto con il principio di ragionevolezza, per il trattamento
sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore
gravità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad
ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza;
che rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione
delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative
sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere
oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto
ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (ordinanza
n. 45 del 2006) che, nella specie, non risulta violato;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito,
con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rotondella,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 aprile 2006. Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.