La relazione

Onorevoli Senatori.

Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione all’interno dell’Unione europea, ad oggi, è stato limitato da numerosi ostacoli giuridici, tali da scoraggiare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Gli ostacoli sono derivati principalmente:

a) dalle divergenze tra le legislazioni nazionali;

b) dall’incertezza giuridica dei regimi nazionali applicabili;

c) dall’incertezza sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

L’esigenza di coordinamento – a livello di Unione europea – delle misure nazionali di regolamentazione del commercio elettronico è sorta dalla necessità di evitare la frammentazione del mercato interno, al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione (libera circolazione dei servizi della Società dell’informazione tra gli Stati membri), affinché i cittadini e gli operatori europei potessero usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico.

Gli organi legislativi comunitari hanno inteso, tramite l’emanazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, evitare incertezze circa la competenza delle varie autorità nazionali, e garantire efficacemente sia la libera circolazione dei servizi sia la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari. La direttiva ravvicina dunque, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di garantire la libera circolazione dei servizi della Società dell’informazione, talune norme nazionali su tali servizi, quindi, non intendendo dettare una disciplina esaustiva.

In particolare, i punti principali di approfondimento riguardano:

– lo stabilimento dei prestatori di servizi;

– le comunicazioni commerciali;

– i contratti per via elettronica;

– la responsabilità degli intermediari;

– i codici di condotta;

– la composizione extragiudiziaria delle controversie;

– i ricorsi giurisdizionali;

– la cooperazione tra stati membri.

A contrario, la direttiva non si occupa:

(a) TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI MESSAGGI ELETTRONICI:

La materia è già regolata da altre norme comunitarie:

(direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela dei dati personali);

(direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, articolo 15)

(b) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (conflitti di leggi e giurisdizioni)

(c) TUTELA DEI CONSUMATORI:

La materia è già regolata da altre norme comunitarie, tra cui:

(direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza);

(direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori);

(direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE);

(direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»);

(direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti);

(direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 sulla pubblicità comparativa);

(direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, in materia di garanzie nella vendita di beni di consumo).

(d) EFFICACIA GIURIDICA DELLE FIRME ELETTRONICHE:

La materia è oggetto di una direttiva ad hoc sulle regole comuni comunitarie in materia di firme elettroniche (direttiva 99/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999).

(e) TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA:

La materia è già regolata da altre norme comunitarie:

(direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco);

(direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano).

(f) PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE:

La materia è già disciplinata da altre norme comunitarie ed internazionali.

Il presente disegno di legge di recepimento della suddetta direttiva è costituito da quindici articoli, disposti in sei capi, ed in particolare:

capo I: disposizioni generali;

capo II: il sistema delle informazioni;

capo III: la conclusione del contratto per via telematica;

capo IV: responsabilità;

capo V: norme a tutela del consumatore,

capo VI: disposizioni comuni.

In relazione al contenuto, rileviamo che, a fronte di un testo comunitario ove viene prevista una disciplina comune ad ogni tipologia di utente dei servizi della società dell’informazione, si è ritenuto opportuno prevedere espliciti riferimenti alla materia della tutela del consumatore, la quale – ad oggi – viene regolamentata da discipline di settore, maggiormente garantiste della posizione contrattuale del cosiddetto «contraente debole».

In virtù dell’attuale situazione normativa, onde procedere alla stesura di un testo normativo volto ad evitare le esistenti frammentazioni delle discipline applicabili alle contrattazioni tra consumatori ed imprese, si è ritenuto opportuno includere richiami ai testi legislativi applicabili ai servizi della società dell’informazione.

Al fine di garantire un effettivo sviluppo delle contrattazioni on line, sia tra soggetti domiciliati, residenti, o aventi stabilimenti o sedi all’interno dell’UE, sia tra soggetti «extracomunitari» (imprese e/o consumatori), si è ritenuto opportuno formulare una norma a tutela della regolare conclusione della transazione commerciale on line: la pratica commerciale infatti, rappresenta spesso situazioni di irrecuperabilità di crediti, o di impossibilità di richiedere adeguata assistenza post-vendita, sino ai casi di impossibilità di azionare procedure idonee a garantire la solvibilità della parte resasi inadempiente alle obbligazioni oggetto del servizio on line.

Tale norma è contenuta nell’articolo 12 «fondo di garanzia», in cui si è utilizzato uno strumento già esistente nel nostro ordinamento, e consistente in un fondo di garanzia, autofinanziato e la cui operatività è stata strutturata sul «Fondo nazionale di garanzia, a tutela del consumatore-viaggiatore» (emanato, con decreto del Ministero dell’industria del 23 luglio 1999 n. 349, ed avente la finalità di consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, nel tentativo di salvaguardare» il consumatore, da tour operator poco professionali).

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it