L’Agcom disciplina il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all’analisi del mercato n.12 (accesso a banda larga all’ingrosso).

L’Agcom ha analizzato il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, corrispondente al mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, sotto tre fondamentali profili:

a) identificazione ed analisi del mercato;

b) valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato;

c) individuazione degli obblighi regolamentari.

L’Autorità osserva che “i servizi intermedi per l’accesso a larga banda sono fondamentali per consentire alle imprese di telecomunicazioni ed agli ISP (Internet Service Provider) di offrire accessi a larga banda alla clientela finale. Ancor più, alla luce delle previsioni particolarmente favorevoli per diffusione dei servizi di telefonia vocale basate su protocollo IP (VoIP).

L’ampia disponibilità di punti e di modalità di interconnessione permetterà, inoltre, agli operatori alternativi tanto di replicare, quanto di differenziare, i propri servizi rispetto a quelli forniti da Telecom Italia, portando notevoli benefici agli utenti finali che vedranno crescere sia la disponibilità di offerte di accesso in banda larga in concorrenza fra loro, sia la qualità delle medesime, in termini di velocità ed effettiva larghezza di banda.

Nel provvedimento, l’Autorità individua un unico mercato nazionale per i servizi di accesso a banda larga all’ingrosso offerti su diversi portanti trasmissivi (rete in rame, in fibra ottica, trasmissioni satellitari) ed identifica Telecom Italia quale operatore notificato di una notevole forza di mercato.

La posizione di particolare forza di mercato detenuta da Telecom Italia – in un contesto di insufficiente concorrenza – ha indotto l’Autorità a porre in capo a tale operatore l’obbligo di dare accesso alla propria rete a quattro diversi livelli di “interconnessione” della catena impiantistica, nonché l’obbligo di trasparenza e di non discriminazione. Telecom Italia sarà quindi tenuta a formulare un’Offerta di Riferimento anche per i servizi di accesso a banda larga all’ingrosso (bitstream), così come già accade per i servizi di interconnessione e di accesso per la fornitura dei servizi di telefonia.

Il provvedimento dell’Autorità prevede che i prezzi di accesso ai livelli più bassi della rete a banda larga di Telecom Italia siano calcolati sulla base dei costi sottostanti e non più a partire dai prezzi al dettaglio di Telecom Italia (meccanismo del retail minus). L’orientamento al costo è stato introdotto al fine di garantire che le efficienze derivanti dall’innovazione siano effettivamente trasferite al cliente finale, nonché per prevenire l’adozione di strategie anticoncorrenziali da parte dell’impresa con notevole forza di mercato.

L’Autorità ha – invece – deciso di non sottoporre a controllo i prezzi dei servizi di interconnessione offerti ai livelli più alti della catena impiantistica, al fine di incentivare gli operatori alternativi ad accrescere le proprie dotazioni infrastrutturali e di valorizzare gli investimenti in reti ed infrastrutture fin qui effettuati.

Fino alla pubblicazione dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream, le offerte di Telecom Italia saranno ancora sottoposte ad una verifica ex ante, sulla base del principio del retail minus, dove il minus non potrà essere inferiore al 30%. Più precisamente, permarranno in capo a Telecom Italia anche gli obblighi – attualmente in vigore – di comunicazione, preventiva alla commercializzazione, delle condizioni tecniche ed economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio di servizi a banda larga” (dal Comunicato stampa dell’Agcom, reperibile per intero su www.agcom.it).

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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera 19 gennaio 2006 n. 34/06/CONS – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2006

Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari.

L’Autorità,

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante “Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della commissione europea)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;

SENTITA, in data 13 aprile 2005 la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le società Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni S.p.A;

SENTITA, in data 14 aprile 2005 la società Fastweb S.p.A;

SENTITA, in data 14 aprile 2005 l’Associazione Italiana Internet Providers;

SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le società Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 117/05/CONS, le valutazioni dell’Autorità contenute nell’allegato A alla presente delibera ed il relativo allegato B1 contenente i Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di interconnessione per i servizi di banda larga all’ingrosso;

CONSIDERATA l’analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell’allegato B2 al presente provvedimento;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 11 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)” adottato dall’Autorità in data 29 settembre 2005 e trasmesso all’AGCM in data 4 ottobre 2005;

CONSIDERATO che l’AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un unico mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilità, i servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti trasmissivi (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e di ricondurre ad un mercato distinto i servizi di unbundling del local loop, in ragione del non sufficiente grado di sostituibilità fra questi ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;

Considerato che l’AGCM concorda con l’Autorità nell’individuazione di un unico mercato geografico dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando che anche qualora la disponibilità di infrastrutture alternative consentisse la definizione di mercati rilevanti distinti dal punto di vista geografico, ciò risulterebbe al momento ininfluente in quanto le analisi a disposizione consentono di individuare una posizione dominante in capo a Telecom Italia anche in ambiti territoriali più ristretti rispetto all’intero territorio italiano;

CONSIDERATO che l’AGCM condivide le conclusioni raggiunte dall’Autorità in merito all’assenza di condizioni di concorrenza effettiva e all’identificazione in capo a Telecom Italia di un significativo potere di mercato nell’offerta dei servizi in questione, in ragione della rilevanza e dell’evoluzione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia, nonché delle elevate barriere all’ingresso e dei vantaggi assoluti di costo detenuti da Telecom Italia;

CONSIDERATO che l’AGCM condivide l’approccio regolamentare dell’Autorità, secondo il quale la definizione delle condizioni economiche dei servizi intermedi di accesso a banda larga debba basarsi sul principio dell’orientamento al costo, superando il metodo attualmente applicato del retail minus, al fine di garantire la traslazione sui prezzi all’utenza finale delle efficienze tecniche derivanti dall’innovazione e di prevenire l’adozione di strategie escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205970 del 3 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)” adottato dall’Autorità in data 29 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 3 ottobre 2005;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, pur sollevando alcune perplessità circa l’inclusione dell’accesso satellitare nel mercato, sia per l’approccio della sostituibilità indiretta adottato dall’Autorità – che non si focalizzerebbe sufficientemente sulla sostituibilità fra inputs a livello wholesale – sia per l’assenza di una dimostrazione puntuale dell’equivalenza fra accesso wholesale tramite offerte di servizi xDSL e tramite offerte di servizi satellitari e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si configurano come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del mercato, tuttavia ritiene che l’esclusione dei servizi di accesso satellitari dal mercato rilevante, non mutando le conclusioni dell’analisi del significativo potere di mercato, non rilevi ai fini dell’analisi;

CONSIDERATO che la Commissione Europea conclude che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l’Autorità può adottare la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

RITENUTO opportuno precisare che per garantire la verifica del minus applicato per le offerte wholesale, permangono in capo a Telecom Italia, fino all’approvazione dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream, gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR relativi alla comunicazione delle offerte x-DSL all’ingrosso ed alla determinazione delle condizioni di offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso;

CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all’art. 14 del presente provvedimento sono volti a definire gli aspetti tecnici, economici e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti gli operatori partecipanti potranno apportare qualsiasi contributo ritenuto utile ad approfondire tali aspetti;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Capo I

Definizione del mercato rilevante e valutazione del significativo potere di mercato

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. Servizio bitstream (o di flusso numerico): servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale.

b. DSLAM: l’elemento di commutazione e multiplazione presente nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche trasmissive xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL e per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati;

c. Parent switch: il primo elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi;

d. Distant switch: l’elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi più parent switch;

e. Servizio di trasporto di backhaul: il servizio di trasporto dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;

f. Servizio di trasporto tra parent switch e distant switch: il servizio di trasporto dei dati raccolti ad un parent switch sino al nodo distant switch di pertinenza;

g. Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto dei dati tra due parent switch direttamente interconnessi o tra un nodo parent switch ed un distant switch in una medesima area metropolitana;

h. Virtual Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM; esso è caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);

i. Virtual Path (VP): percorso virtuale della rete ATM; esso racchiude diverse migliaia di VC ed è caratterizzato dai medesimi parametri tecnici del VC.

j. CVP (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell’operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;

k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che consente di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa lo stato di rete, quali – ad esempio – larghezza di banda, latenza ed utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare e semplificare lo scambio di pacchetti IP.


Art. 2

Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. L’Autorità adotta l’analisi di mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Il testo dell’analisi di mercato è riportato nell’allegato A e nell’allegato B1 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. L’analisi di impatto della regolamentazione è riportata nell’allegato B2 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

4. L’Autorità definisce il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso come la domanda e l’offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare.

5. Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione nazionale.

6. Nel mercato nazionale dell’accesso a banda larga all’ingrosso si registrano ancora condizioni di concorrenza insufficiente.

7. L’operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, ai sensi dell’art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quindi notificato, in tale mercato, ai sensi dell’art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche.


Capo II

Obblighi in capo all’operatore notificato quale avente significativo potere di mercato

Art. 3

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell’art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell’obbligo di offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica.

2. Telecom Italia garantisce l’interconnessione agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access) ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP).

3. Telecom Italia fornisce l’interconnessione secondo le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e fornisce l’accesso a tutte le caratteristiche e le funzionalità di configurazione, di data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete.

4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente dalla finalità d’uso che l’operatore richiedente intende farne e, in particolare, anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell’utente finale.

5. Le linee guida per l’implementazione di dettaglio degli obblighi in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui al presente articolo, sono riportate al capo III della presente delibera.


Art. 4

Obbligo di non discriminazione

1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di non discriminazione, ai sensi dell’art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream, applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società ad essa collegate o da essa controllate.

3. Telecom Italia, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e dell’art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi bitstream, volte a garantire il rispetto dell’obbligo di non discriminazione. A tal fine, Telecom Italia garantisce che il personale incaricato della gestione dei servizi all’ingrosso sia diverso dal personale delle divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi intermedi di Telecom Italia, che le divisioni preposte alla fornitura dei servizi all’ingrosso trattino le richieste di attivazione, disattivazione e ripristino dei servizi bitstream da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile rispetto alle medesime richieste di servizi avanzate dalle proprie divisioni commerciali.

4. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi bitstream, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società ad essa collegate o da essa controllate.

5. Telecom Italia garantisce nel mercato all’ingrosso tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.

6. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l’impiego delle tecnologie di accesso a banda larga che offre alle proprie divisioni commerciali, a società collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.

7. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l’impiego delle tecnologie di trasporto dati che essa stessa impiega nei servizi rivolti alle proprie divisioni commerciali, a società collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.

8. Telecom Italia prevede che le modalità di provisioning ed assurance del servizio bitstream siano differenziate in SLA base e SLA premium tali da permettere agli operatori alternativi di replicare l’intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari.

9. Le linee guida per l’implementazione dell’obbligo di non discriminazione sono riportate al capo III della presente delibera.


Art. 5

Obbligo di trasparenza

1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di trasparenza, ai sensi dell’art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Telecom Italia pubblica, con validità annuale, l’offerta di riferimento relativa all’anno successivo. L’offerta di riferimento include idonei Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, ed è sottoposta all’approvazione dell’Autorità.

3. L’offerta di riferimento presenta l’elenco dei punti di interconnessione per l’accesso al servizio bitstream per ciascun livello di interconnessione.

4. L’offerta di riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio, evidenziando almeno gli elementi della rete di accesso, gli elementi relativi al DSLAM, nonché gli elementi relativi ai circuiti di backhauling, al servizio di trasporto tra nodi ed alle porte di accesso ai nodi.

5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l’Offerta di riferimento prevede il servizio di trasporto tra parent switch e distant switch di pertinenza.

6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l’offerta di riferimento prevede, in tutte le aree metropolitane ove siano presenti più nodi di raccolta, il servizio di trasporto tra parent switch diversi o tra parent switch e distant switch nell’area metropolitana.

7. L’offerta di riferimento prevede che le condizioni economiche delle componenti di accesso siano differenziate nel caso di linee i cui costi siano già ricoperti dal canone di abbonamento telefonico dell’utente finale e di linee non attive o fornite in assenza di canone.

8. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia, sulla base di quanto indicato dall’Autorità, predispone SLA contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

9. L’offerta di riferimento ed i relativi SLA sono formulati secondo le linee guida di cui al capo III del presente provvedimento.

10. Telecom Italia può proporre l’aggiornamento dell’offerta di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all’entrata in vigore prevista. L’offerta è soggetta ad approvazione da parte dell’Autorità.


Art. 6

Obbligo di separazione contabile

1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di separazione contabile ai sensi dell’art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. La contabilità regolatoria reca il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun servizio bitstream fornito internamente ed esternamente.

3. Telecom Italia, nella propria contabilità regolatoria, dà evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura di servizi bitstream per gli aggregati regolatori di trasporto ed accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia introduce un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la fornitura di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro di costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di struttura. I conti economici forniscono evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori ed i relativi ricavi interni, nonché degli oneri e ricavi relativi ai servizi ceduti esternamente.

4. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell’offerta di riferimento, delle quantità e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti.

5. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantità e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni e dagli altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento e la parità di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori concorrenti.

6. Le linee guida circa le metodologie relative alla separazione contabile sono riportate al capo III della presente delibera.


Art. 7

Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi ai sensi dell’art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. I prezzi dei servizi bitstream di cui al successivo comma 3 sono valutati, nel rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, a partire dai dati di contabilità regolatoria, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito fissata dall’Autorità.

3. I servizi per i quali Telecom Italia dovrà presentare offerte orientate ai costi sono:

a. Servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, limitatamente ai siti di centrale non ancora aperti ai servizi di accesso disaggregato;

b. Servizi bitstream con interconnessione al parent switch;

c. Servizi di trasporto metropolitano tra nodi parent switch;

4. La contabilità dei costi include il dettaglio dei costi delle componenti di rete impiegate nei servizi dati, disaggregati per componente, dettagliati almeno in costi operativi, ammortamenti e costi del capitale, nonché delle diverse quantità prodotte relative a ciascun componente.

5. Per ciascun componente del servizio che viene offerto in diverse modalità, la contabilità reca evidenza delle quantità prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari secondo ciascuna modalità di offerta.

6. Le linee guida relative al controllo dei prezzi ed alla contabilità dei costi sono riportate al capo III della presente delibera.


Capo III

Linee guida per l’implementazione degli obblighi imposti in capo all’operatore notificato

Art. 8

Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream ai seguenti livelli di rete:

a) agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM), limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i servizi di accesso disaggregato;

b) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Parent Switch;

c) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Distant Switch;

d) ai nodi remoti IP Level.

2. Nell’ambito dell’interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilità di accessi singoli, consentendo l’impiego di tutte le caratteristiche tecniche disponibili negli apparati, in termini di velocità, di tecnologia di accesso, (ADSL, ADSL2, SHDL, NxSHDL, ecc.), di porte di backhauling (ATM e Gigabit Ethernet), e di numero di VP e VC aperti. In tutti gli stadi di linea ove vi siano risorse ed apparati disponibili, Telecom Italia fornisce l’accesso agli apparati trasmissivi HDSL ed SDH fino alla velocità di 155Mbps.

3. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH, Telecom Italia, qualora richiesto dall’operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali relativi alla sede del cliente.

4. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia consente all’operatore alternativo di definire la propria configurazione, purché tecnicamente possibile, per i VP ed i VC ad essi relativi con riferimento alla loro aggregazione e dimensionamento, al numero di VC per accesso, al numero di VC per VP ed al numero di VP per porta. In ciascun nodo di commutazione, Telecom Italia rende possibile sia dedicare ciascun VP ad un singolo accesso, sia aggregare diversi VP in un VP di raccolta. Telecom Italia, inoltre, consente agli operatori interconnessi di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.

5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia rende disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt e CBR.

6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia permette la configurazione dei VP e dei VC con qualsiasi rapporto tra banda di picco e banda minima/sostenibile ammessi dai propri apparati e consente all’operatore richiedente il loro dimensionamento in tutte le tratte di trasporto coinvolte dal servizio.

7. L’interconnessione ai nodi di commutazione, ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea, avviene mediante l’utilizzo dei medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all’ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all’ingrosso oggetto di obbligo d’offerta.

8. Telecom Italia predispone un sistema automatizzato di gestione del provisioning e dell’assurance che permetta agli operatori acquirenti il servizio bitstream di gestire la fornitura, i cambi di configurazione, la migrazione degli utenti tra differenti operatori senza disservizi per gli utenti e la gestione delle penali. Telecom Italia fornisce, inoltre, i meccanismi di monitoraggio del grado di servizio, al fine di permettere le normali attività di adeguamento dei dimensionamenti di rete da parte degli operatori alternativi.

9. Nell’ambito dell’interconnessione al DSLAM, Telecom Italia consente la configurazione delle singole schede di accesso e di backhauling prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.

10. Telecom Italia prevede per il servizio bitstream tutte le metodologie di accesso previste per i servizi CVP, nonché tutte le tecnologie e velocità di accesso impiegate nei propri servizi finali.


Art. 9

Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di non discriminazione

1. Con riferimento al tempo di provisioning, Telecom Italia garantisce che gli SLA del servizio bitstream prevedano tempi di consegna di almeno 4 giorni inferiori rispetto ai tempi previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio.

2. Telecom Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance ed i tempi di disponibilità siano espressi in termini di giorni di calendario ed ore effettive e che le penali per singolo circuito siano definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.

3. Con riferimento alle durate contrattuali, Telecom Italia prevede per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali equivalenti a quelle previste nei contratti per i propri servizi di accesso in banda larga.

4. Telecom Italia indica specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parità di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.

5. Telecom Italia comunica all’Autorità su base semestrale adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità di tutti i servizi bitstream, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti riportando le relative modalità di calcolo, i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali ed evidenzia in modo disaggregato le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale.

6. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi bitstream, Telecom Italia comunica all’Autorità le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonché i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio bitstream regolamentato. In particolare, Telecom Italia, contestualmente all’avvio della commercializzazione, fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi (ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela) e dei costi non pertinenti, tra cui quelli di seguito elencati:

* marketing;

* pubblicità;

* rete di vendita diretta e indiretta;

* fatturazione;

* rischio insolvenza;

* assistenza clienti;

* infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all’ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.

7. Telecom Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni di cui all’allegato B1.

8. I prezzi relativi alle prestazioni opzionali di SLA premium sono orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative ai costi aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la fornitura del servizio base.

9. Telecom Italia prevede negli SLA premium, a condizioni orientate al costo, soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento di tempi garantiti di disponibilità annua degli accessi bitstream tali da rispondere alle esigenze della clientela, inclusa quella non residenziale.

10. Telecom Italia, su indicazione dell’operatore richiedente, prevede, negli SLA premium, modalità di attivazione sincronizzata e di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente.

11. Telecom Italia formula specifiche procedure per la gestione della migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare il disservizio all’utenza finale ed a garantire uguali opportunità competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:

a) che la richiesta di migrazione sia comunicata dal cliente finale all’operatore verso cui intende migrare (di seguito “recipient”);

b) che l’operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;

c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all’operatore che cede il cliente (di seguito “donating”);

d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni dalla data di comunicazione all’operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;

e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione all’operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;

f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall’operatore donating qualora quest’ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volontà di quest’ultimo di non recedere dal servizio;

g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient della eventuale interruzione della procedura di migrazione;

h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia esegua e notifichi l’avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient;

i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l’operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative già previste nel processo di attivazione dei servizi.

12. Qualora l’operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale dell’utente;

b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio bitstream;

c) indicazione dell’operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest’ultimo;

d) data richiesta per la disattivazione del servizio.

13. Telecom Italia non discrimina fra richieste relative ad apparati terminali presso gli utenti finali e quelle di tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN.


Art. 10

Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di trasparenza

1. Nell’offerta di riferimento Telecom Italia pubblica:

a) le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all’ingrosso, prevedendo l’interconnessione al DSLAM, limitatamente ai siti in cui non sono disponibili i servizi di accesso disaggregato, al parent switch, al distant switch ed ai nodi remoti IP managed;

b) l’elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM della propria rete, indicando il modello e caratteristiche degli apparati DSLAM presenti in ciascun sito, le tecnologie di accesso e di backhauling disponibili al singolo DSLAM, le caratteristiche delle porte di backhauling disponibili e le configurazioni ammesse, con riferimento a velocità e tecnologia di accesso ed alla configurazione dei circuiti;

c) dettagliate informazioni relative all’ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli switch ATM delle proprie reti, distinguendo i parent switch dai distant switch;

d) le condizioni economiche disaggregate relative a ciascun elemento componente il servizio bitstream, inclusive degli elementi di accesso, di quelli relativi agli apparati DSLAM, dei circuiti di backhauling, del servizio di trasporto tra nodi e delle porte di accesso ai nodi;

e) le condizioni economiche per la quota di accesso differenziate per le linee già ripagate dal canone di abbonamento telefonico dell’utente finale e per le linee non attive o fornite in assenza di canone;

f) le modalità di configurazione e di fornitura della banda ATM con riferimento alle singole tratte di trasporto e di backhauling, al dimensionamento ed alla aggregazione dei VP e dei VC, al numero dei circuiti per porta, al numero di VP per VC ed alle classi di servizio.

2. Telecom Italia pubblica un Service Level Agreement base e Service Level Agreement premium tali da consentire la replicabilità dell’intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari. In particolare:

a) ciascuna componente di rete sottoposta ad offerta è corredata da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di provisioning, assurance, disponibilità annua, tasso di errata attivazione;

b) le modalità di gestione di provisioning prevedono la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio degli accessi con un preavviso di almeno 3 giorni, a fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi e le proprie attività;

c) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream recano traccia di tutte le tempistiche relative alle attività richieste, permettendo agli operatori alternativi di verificare il rispetto degli SLA ed il pagamento delle penali associate;

d) i sistemi di assurance mantengono traccia delle singole comunicazioni, del referente di Telecom Italia, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione;

e) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi.


Art. 11

Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di separazione contabile

1. L’aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla tratta stadio di linea – primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), includendo, tra l’altro, gli apparati di accesso pertinenti al servizio bitstream, nonché le interfacce e gli adattatori al nodo di consegna.

2. La divisione trasporto fornisce servizi bitstream, sulla base del principio di non discriminazione, alle altre divisioni di Telecom Italia ed agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi della divisione accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest’ultima, valutati sulla base di transfer charge; i costi di trasferimento interno di tali ultimi servizi sono definiti sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno.

3. Il conto economico della divisione trasporto per i servizi bitstream dà evidenza separata dei ricavi provenienti dalle divisioni commerciali, disaggregati per tipologia di servizio al dettaglio, dei ricavi da altre divisioni di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio con finalità diverse dalla fornitura di capacità agli utenti finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, ecc.) e dei ricavi da altri operatori. Il conto economico deve dare evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di accesso relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest’ultima.

4. Il conto economico dell’aggregato trasporto per i servizi bitstream dà evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM ed IP, agli apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.

5. Lo stato patrimoniale dell’aggregato trasporto per i servizi bitstream evidenzia le immobilizzazioni alle quali i summenzionati ammortamenti sono riferiti.

6. L’aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti terminali di rete.

7. Il conto economico per la componente di accesso dei servizi bitstream dà evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia distinti secondo le medesime articolazioni previste per l’aggregato Trasporto. Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.

8. Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi bitstream riporta, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti sono riferiti, il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività relative alla fornitura dei servizi bitstream.


Art. 12

Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di controllo dei prezzi

1. Nel caso in cui l’utente finale corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete d’accesso dei servizi bitstream di cui al precedente Art. 7, comma 3, punti 1 e 2 è formulato in base al principio dell’orientamento al costo in relazione alle sole componenti di rete non remunerate dal canone telefonico.

2. Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico o perchè il servizio bitstream viene richiesto su linea non attiva, o perché il servizio di accesso telefonico al dettaglio viene cessato dall’utente finale successivamente all’attivazione del servizio bitstream, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus, a partire dal canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.

3. Limitatamente al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento e l’approvazione dell’offerta di riferimento, Telecom Italia prevede che il valore del minus per le offerte wholesale non possa essere fissato in misura inferiore al 30%.

4. Limitatamente al medesimo periodo di cui al comma precedente ed al fine di permettere la verifica del minus applicato per le offerte wholesale, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all’Autorità le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio ed all’ingrosso di servizi a banda larga. La comunicazione delle offerte al dettaglio ed all’ingrosso avviene secondo tutte le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR. L’Autorità verificherà caso per caso, sulla base della documentazione prodotta da Telecom Italia, la correttezza del minus applicato.


Art. 13

Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di contabilità dei costi

1. La contabilità regolatoria dell’aggregato accesso individua per i servizi forniti su rame, centri di costo comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia di accesso. I costi di gestione e manutenzione devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Analogamente, la contabilità regolatoria riporta centri di costo comuni a tutti i servizi forniti su fibra e centri di costo specifici alle singola velocità di accesso in SDH.

2. Ai fini del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi comuni relativi alla rete di accesso (apparati, portanti ed attività di fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul totale delle coppie domandate internamente e da operatori terzi per qualsiasi tecnologia di accesso. La contabilità dà evidenza dettagliata del numero di coppie impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.

3. I prezzi delle componenti di accesso dei servizi bitstream sono ottenuti a partire dai costi unitari così individuati, sulla base di opportuni fattori di utilizzo. Il criterio generale di ripartizione dei costi di accesso sui prezzi dei servizi è il numero di coppie in rame o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie di accesso che prevedono l’impiego contestuale della banda fonica dovrà essere definito un costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un costo nel caso in cui la linea sia già impiegata da un utente finale di Telecom Italia. La contabilità regolatoria deve dare evidenza delle tabelle impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire dai costi unitari.

4. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna tecnologia il prezzo è ottenuto a partire dal canone di abbonamento telefonico residenziale di Telecom Italia, depurato dei costi commerciali ed impiantistici non pertinenti al servizio all’ingrosso. La contabilità reca evidenza di tali costi, dei criteri di ripartizione sui servizi di accesso e delle metodologie di calcolo del prezzo all’ingrosso a partire dal canone residenziale di Telecom Italia.

5. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea già attiva per il servizio POTS, il prezzo è solo quello relativo al costo unitario per le attività di gestione della specifica tecnologia richiesta.

6. Le voci di costo relative all’aggregato accesso sono classificate in costi di rete di distribuzione, di manutenzione correttiva e di gestione operatori, ciascuna distinta in costi operativi, con il dettaglio della quota di ammortamenti, e capitale impiegato.

7. La contabilità regolatoria del trasporto individua centri di costi distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura servizio tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna. Si individuano centri di costo separati per portanti ed apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi generali delle componenti trasmissive di rete di Telecom Italia.

8. Per le tecnologie HDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti direttamente ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad es. gli ADM sono ripartiti in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

9. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea e primo nodo ATM/IP, opzionale ed alternativa all’interconnessione diretta al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.

10. Telecom Italia adotta per la rete di accesso il medesimo tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) nella fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.

11. Telecom Italia adotta per i costi della rete di trasporto il medesimo WACC applicato per la remunerazione del capitale impegnato nella fornitura di servizi di originazione, terminazione e trasporto delle chiamate nella rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.

12. Telecom Italia adotta per l’aggregato regolatorio trasporto il criterio contabile dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo stato patrimoniale e gli elementi di dettaglio riportano il valore dei costi storici e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale riporta il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività relative alla fornitura del servizio.

13. In linea con quanto previsto per i servizi di unbundling, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell’aggregato di accesso è quello dei costi storici (HCA).

14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilità della di rete di trasporto dati ed alle modalità di attribuzione dei costi ai servizi, Telecom Italia:

a) riporta in una apposita relazione di accompagnamento della contabilità regolatoria le informazioni sull’ubicazione dei nodi della rete dati, sulla topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM e di commutazione di pacchetto/cella, e sulle caratteristiche tecniche utili all’interconnessione ed all’accesso ai servizi bitstream.

b) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia (IP o ATM) e per livello gerarchico nell’architettura di rete.

c) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato nell’architettura di riferimento con riguardo ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti ed apparati trasmissivi, nodi di commutazione, porte, elementi di segnalazione ecc.). Analogamente dà evidenza separata, in contabilità regolatoria, delle somme delle capacità di picco e minime garantite dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell’anno e riferite a ciascun elemento di rete.

15. Per ciascuna componente di costo la contabilità reca il dettaglio delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato. Al fine di garantire la verifica del calcolo dei prezzi unitari, tutte le grandezze di costo sono riportate in contabilità con un numero di cifre tale da garantire che il numero di cifre significative dei costi unitari desumibili dagli elementi di dettaglio sia non inferiore a quello impiegato nella formulazione dei prezzi stessi.


Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Fasi per l’implementazione dell’offerta di servizi bitstream

1. Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, predispone la proposta per l’offerta di servizi bitstream ed i relativi schemi di contabilità regolatoria, in accordo agli obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.

2. L’Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo dei servizi in questione, avvia un tavolo tecnico con tutti gli operatori, con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all’implementazione di servizi bitstream. Gli operatori partecipanti potranno portare all’attenzione del tavolo tecnico qualsiasi contributo afferente le materie oggetto di discussione ritenuto opportuno.

3. In particolare, il tavolo tecnico, che avrà durata non superiore a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori contributi, avrà l’obiettivo di:

a. precisare i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalità di implementazione dell’offerta bitstream con riferimento, tra l’altro, alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia;

b. analizzare il livello di dettaglio e di completezza degli schemi di contabilità regolatoria.

4. All’esito dei lavori del tavolo tecnico, l’Autorità definisce, e comunica a Telecom Italia, gli schemi per la predisposizione dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream e della relativa contabilità regolatoria.

5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica l’offerta di riferimento per i servizi bitstream.

6. L’Autorità approva con eventuali modifiche l’offerta di riferimento per i servizi bitstream.


Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Telecom Italia garantisce la migrazione amministrativa, a titolo non oneroso, dalle attuali offerte di ADSL wholesale e CVP ai servizi bitstream.

2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all’Autorità per il monitoraggio del mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni, ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.

Art. 16

Disposizioni finali

1. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverrà nell’ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione europea. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia s.p.a., ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 19 gennaio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Roberto Napoli

Enzo Savarese

– – – –

ALLEGATI (in .pdf)

Allegato A – Testo dell’analisi di mercato

Allegato B1 – Service Level Agreements

Allegato B2 – Analisi di impatto della regolamentazione

Redazione

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