Le comunicazioni da inviare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

Il Presidente dell’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici, con una una nota, rubricata “Comunicazioni
di fatti specifici”, del 3 aprile scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, è intervenuto ancora una volta sugli obblighi
di trasmissione di dati informativi, a carico delle stazioni appaltanti, ai
sensi dell’art. 4
comma 17 della legge n.109/1994.

Si tratta di alcuni obblighi di comunicazione
all’Autorità di
fatti specifici, inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori
pubblici, previsti dalla legge Merloni.

Legge, quest’ultima, che, nonostante stia per essere pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice “De Lise”, rimarrà ancora in vigore per
ulteriori sessanta giorni (a causa del lungo periodo di vacatio legis previsto
per il nuovo Codice).

. . . .

Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici

Comunicazioni
di fatti specifici

Il Presidente

Premesso:

­ che la legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni
ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n.554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre
agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui all’art. 4,
comma 17, della legge n.109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione
all’Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi
di realizzazione dei lavori pubblici per l’esercizio di specifiche attribuzioni
connesse alla stessa;

­ che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono
quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

· art. 24, comma 2, della Legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del Regolamento,
relativi a “Comunicazione all’Osservatorio degli affidamenti
a trattativa privata”;

· art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a “Comunicazione
all’Osservatorio dell’esclusione di offerte non congrue”;

· art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a “Comunicazione
all’Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle
eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate”;

· art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a “Comunicazione
all’Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore
al quarto del tempo contrattuale”;

– che, con precedente comunicato in data 24/01/2002, si disponeva che gli
oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari
o superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l’apposita
modulistica cartacea allegata allo stesso;

– che l’utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio,
nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l’invio
delle informazioni in modalità on-line;

­ che l’Autorità, con precedente comunicato in data 08 giugno
2005 ha disposto un’apposita procedura informatica di caricamento dati
per la trasmissione on-line all’Autorità e all’Osservatorio
delle informazioni di cui trattasi;

­ che l’invio delle comunicazioni in via telematica ha sostituito
integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea;

­ che ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni
decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;

­ che, in alcuni casi, è richiesto l’invio anche di documentazione
a supporto;

Considerato che:

– da un esame delle comunicazioni pervenute è risultato che i termini
fissati dall’Autorità non vengono regolarmente rispettati;

– in particolare l’avviso all’Autorità del verificarsi
della durata della sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattuale
avviene solo nel momento in cui si è verificata la ripresa dei lavori
e, comunque, in tempi successivi, non rispettando il termine stabilito di trenta
giorni dal prefigurarsi dell’evento;

Comunica che:

1. a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere
all’Autorità le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui
in premessa entro il termine indicato nel comunicato in data 08 giugno 2005;

2. in caso di ritardo nell’adempimento si provvederà ad attivare
il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 della legge n° 109/94
e s.m.i.

Roma, 3 aprile 2006

Il Presidente
Alfonso Maria Rossi Brigante

Redazione

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