Le regole antiriciclaggio per avvocati, notai, ragionieri, commercialisti, revisori, consulenti del lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento previsto dal decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
(di attuazione della direttiva 2001/97/CE
in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite).

Si tratta del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006 numero 141, pubblicato qui
per esteso, le
cui
regole
sono efficaci dal 22 aprile.

Ricordiamo che le
attuali fattispecie
illecite, previste dalla normatica antiriciclaggio,
riguardano:

– l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi,
senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo
di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore
o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente
superiore ad € 12.500,00;
– l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la
ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui
vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi
per importi superiori ad € 12.500,00;
– l’omessa comunicazione al MEF da parte dei funzionari delle
amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati
delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione
ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione
deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta
notizia;
– l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il
fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.

Si tratta tuttavia di una disciplina che verrà a breve rivista,
in
quanto è successivamente intervenuta la nuova direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo
e
del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento
del terrorismo, e previsione di modalita’ operative per eseguire le misure di
congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002
nonche’ dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea per il contrasto del finanziamento
del terrorismo e dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale.

E la nuova direttiva, 2005/60/CE, dovrà ora essere recepita nell’ordinamento
italiano,
secondo
l’art.
22
della legge
25
gennaio 2006 n. 29 (Legge
Comunitaria 2005
),
entro
18
mesi
(ne
sono
passati
già due).

Di seguito, si riporta il testo integrale del D.M. 3 febbraio 2006.

. . . .


Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 3 febbraio 2006 n. 141 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2006, n. 82)


Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni
a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa’ di revisione,
consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli
3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «
Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita’ illecite»;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: «
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza
illecita ad attivita’ non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione
ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «
Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita’ di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunita’ europee
n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi,
ordini, albi ed elenchi come individuato all’articolo 2, comma 1, lettere
s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge
l’attivita’ professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista
che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di
mezzi di pagamento, beni o utilita’ in nome o per conto del cliente ovvero
nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione,
movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita’
e della costituzione, gestione o amministrazione di societa’, enti, trust
o strutture analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta
assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un’operazione unitaria sotto il profilo
economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu’
operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di
tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data
di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di
identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione,
la sede legale ed il codice
fiscale;
m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili
o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento,
le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per
via telematica, fondi, valori o disponibilita’ finanziarie.

Art. 2.
Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento
della propria attivita’ professionale in forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro
dei revisori contabili, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita’ economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione
o all’amministrazione di societa’;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di societa’, enti, trust o strutture analoghe.

2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica
altresi’ alle societa’ di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono
tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

3. Le societa’ di revisione costituite all’estero possono essere iscritte
nell’albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa’
trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all’attivita’
di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l’iscrizione nell’albo le societa’ di revisione devono essere munite
di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione
contabile.».

Capo II
Obblighi di identificazione e conservazione

Art. 3.
Obblighi di identificazione

1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione
professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita’
di valore superiore a Euro 12.500.

2. L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.

3. L’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione e’
di valore indeterminato o non determinabile.

4. Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione
di societa’, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione
di valore non determinabile.

5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista
per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilita’, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.
Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa’, di un ente,
trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza
del potere di rappresentanza.

Art. 4.
Modalita’ dell’identificazione

1. L’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza
del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore
del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento
valido per l’identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l’identificazione
i documenti d’identita’ e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La presenza fisica non e’ necessaria per i clienti i cui dati
identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attivita’ professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma
digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell’autorita’ consolare italiana, cosi’ come
indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri
dell’Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della
Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente
e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

3. La presenza del cliente non e’ altresi’ necessaria per l’identificazione
quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti,
presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto;

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, cosi’
come definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione
europea purche’ aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l’attestazione puo’ essere rilasciata da soggetti che non
hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s’intende
un luogo destinato allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice
indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e’ autorizzato a
svolgere la propria attivita’. In tale luogo il soggetto deve impiegare una
o piu’ persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attivita’
svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorita’ che ha
rilasciato l’autorizzazione a operare.

5. L’UIC puo’ indicare ulteriori forme e modalita’ particolari dell’attestazione,
anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza,
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento
elementi di incertezza sull’identita’ del cliente compie una nuova identificazione
che dia certezza sull’identita’ del medesimo.

Art. 5.
Obblighi di conservazione

1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui e’ tenuto ad assolvere
all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio
dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalita’ (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo
di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede
legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli
estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
c) l’attivita’ lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
d) la data dell’avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell’incarico e’ compiuto congiuntamente da piu’
clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei
dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti
da un cliente gia’ identificato e’ sufficiente annotare nell’archivio le informazioni
contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga
a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,
modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione
precedente.

5. I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservati per dieci
anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.

Art. 6.
Modalita’ di tenuta dell’archivio

1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell’archivio tempestivamente
e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell’articolo
5, il termine decorre dalla data dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

3. L’archivio e’ unico per ogni libero professionista ed e’ tenuto in maniera
trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca
e il trattamento dei dati, nonche’ garantire la storicita’ delle informazioni
e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

4. Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento
nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

5. L’archivio e’ formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo
quanto disposto dal comma successivo. L’UIC puo’ indicare criteri e modalita’
per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in
applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

6. In sostituzione dell’archivio informatico, il libero professionista, ove
non disponga di una struttura informatizzata, puo’ tenere un registro cartaceo,
numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista
o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l’indicazione, alla
fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e’ composto il registro
e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve
essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

7. E’ possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell’archivio informatico,
di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica
e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista.
Restano ferme le specifiche responsabilita’ previste dalla legge a carico
del libero professionista e deve essere assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.

8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l’archivio qualora
non vi siano dati da registrare.

Art. 7.
Obblighi di conservazione in forma semplificata

1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge
o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello
stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purche’ tale registro
contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente
regolamento.

2. Nel caso di svolgimento dell’attivita’ professionale in forma associata
ovvero societaria e’ consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio
professionale. In tal caso, e’ necessaria l’individuazione nell’archivio,
per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti
concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.

3. E’ fatta salva la facolta’ per ogni componente l’associazione o la societa’
di formare un proprio archivio ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 8.
Protezione dei dati e delle informazioni

1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel
presente regolamento si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I
liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea
ad assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 13 del codice in
materia di protezione dei dati personali.

2. L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione
costituisce «trattamento dei dati», come definito
nel primo comma, lettera a), dell’articolo 4 del codice in materia di protezione
dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati
del trattamento che operano sotto la diretta autorita’ del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L’individuazione
degli incaricati del trattamento e’ effettuata con le modalita’ di cui all’articolo
30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 5, formato e gestito tramite
strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono
tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli
articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo III
Segnalazione di operazioni sospette

Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. I liberi professionisti hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione
che per caratteristiche, entita’, natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’
economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, induca a ritenere,
in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita’
oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima
del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza
degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita’
da un delitto non colposo.

3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale
e, se poste in essere in buona fede e per le finalita’ ivi previste, non comportano
responsabilita’ di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti
o collaboratori.

Art. 10.
Esenzione dall’obbligo di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per
le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso
dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti
di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualita’
di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute
o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. L’esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali
o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Art. 11.
Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette

1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso,
acquisite nell’ambito dell’attivita’ professionale prestata.

2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti
intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla
capacita’ economica, alle attivita’ svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinche’
anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in
proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare
al libero professionista situazioni di sospetto.

4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista
verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarita’
dell’operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione
di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio.

5. Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare
ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell’UIC, adottate ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto.

Art. 12.
Modalita’ della segnalazione

1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza
e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3
e 3-bis della legge antiriciclaggio.

2. E’ fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza
di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono
adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l’operazione all’UIC.

4. L’UIC puo’ stabilire le modalita’ di produzione e di trasmissione delle
segnalazioni, anche prevedendo l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche,
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

5. L’UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, puo’ sospendere le
operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone
immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che cio’
non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento dei propri obblighi
di legge da parte dei liberi professionisti.

Art. 13.
Disposizioni finali

1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti
abilitati ad operare in Italia, cosi’ come individuati nell’articolo 2 del
presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero.

2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione
all’attivita’ professionale per la quale e’ stato conferito incarico dal cliente
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico
conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in
essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvedera’
entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 Aprile 2006 (n. 82)

Redazione

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