L’Ufficio UPPA della Funzione Pubblica, in un parere rilasciato a marzo, e
successivamente pervenuto, interviene sulla validità delle graduatorie concorsuali
ai fini dell’assunzione nella
P.A.
Si tratta in particolare di capire quale sia la portata applicativa della norma
di proroga triennale, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, se ciò essa sia
applicabile a
tutte
quelle
graduatorie
che
fossero
in
vigore
alla stessa
data,
indipendentemente
se le stesse lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria triennale
o perché già prorogate dal comma 61 della legge n. 350/2003.
La Funzione Pubblica risponde positivamente al quesito, osservando che “tutte le
graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle
assunzioni,
che al
1° gennaio
dell’anno 2005 risultavano ancora valide, anche in virtù delle proroghe
previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi
valide
per il triennio 2005/2007“.
Di seguito, il testo del Parere.
. . . .
Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio UPPA
Servizio programmazione – assunzioni e reclutamento
“Limiti posti dalle norme finanziarie in materia di
assunzioni”
Al Comune di Livorno
Ufficio Programmazione e Sviluppo del Personale
Oggetto: Personale Enti Locali. Limiti posti dalle norme finanziarie in materia
di assunzioni.
In riferimento alla nota di protocollo n. 8090 del 27 gennaio 2006, con la
quale codesto Ente ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla proroga
dei termini di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni
presso le pubbliche amministrazioni, si rappresenta quanto segue.
Il quadro giuridico delineato dall’ordinamento è dato da:
– articolo
91, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
– articolo 34, comma 12 della L.
289/2002;
– articolo 3, comma 61 della L. 350/2003;
– articolo
1, comma 100 della L. 311/2004.
Com’è noto, l’articolo 34, comma 12 della L. 289/2002 ha
previsto la proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie
per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette
alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003.
L’articolo
3, comma 61 della L. 350/2003 ha disposto un’ulteriore proroga di un
anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle
assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004 e l’articolo 1, comma
100 della L.311/2004 ha prorogato di un triennio i termini di validità delle
graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per gli anni 2005, 2006, 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni.
In merito si ritiene che la norma di proroga triennale, entrata in vigore
il 01.01.2005, sia applicabile a tutte quelle graduatorie che fossero in vigore
alla stessa data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in
corso la vigenza ordinaria triennale o perché prorogate dal comma 61
della legge n. 350/2003.
Perciò le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle
limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell’anno 2005 risultavano
ancora valide, anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie
degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007.
Pertanto le due graduatorie concorsuali, approvate rispettivamente il 21.04.2001
e 01.10.2004, valide tre anni secondo quanto previsto dall’art. 91, comma 4,
del d.lgs 267/2000, in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie
per le amministrazioni che sono soggette a limitazioni delle assunzioni, manterranno
la propria validità per tutto il triennio 2005/2007.
Roma, 7 marzo 2006 (n. UPPA 1/06).
Il Direttore dell’Ufficio
(Francesco Verbaro)