Il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160
Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 – Suppl. Ordinario
n. 106 – In vigore dal 28 luglio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
VISTA la legge
25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica
della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti
e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per
l’emanazione di un testo unico;
VISTI, in particolare gli articoli 1,
comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i),
l), m), n), o), p), q), r), della legge
25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l’accesso
in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e
delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3 e 2, comma 9, della
medesima legge numero 150 del 2005;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
ACQUISITI i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20
dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 10
gennaio 2006 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato
della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia
ed in data 12 gennaio 2006 dalla Commissione programmazione economica, bilancio,
a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;
RITENUTO,
cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati in ordine all’articolo 19, comma 2, di
inserire, all’articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare
che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini
mutamenti delle funzioni o, comunque, dell’incarico, rispetto a tutti i magistrati
che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti
possibili difficoltà di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa,
al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata è mutuata da
quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall’articolo 19,
comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
RITENUTO
di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della
Camera dei deputati in ordine all’articolo 1, comma 1, atteso che, qualora
la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento
determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare
estraneo ai principi e criteri di delega, nonchè inopportuno, tenuto
conto del più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del
magistrato, delle materie attinenti al diritto dell’economia, rispetto alle
altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa,
intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve
invece osservarsi che, nell’ambito di tali prove, lo schema prevede già l’inserimento
delle materie, tra quelle riconducibili al “diritto dell’economia”,
con le quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi
nella propria vita professionale;
RITENUTO, parimenti, di non conformarsi alla
condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine
all’articolo 26, comma 2, atteso
che la legge di delegazione, col prevedere, all’articolo 2, comma 1, lettera
l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione
e valutazione dei titoli, si tenga conto “prevalentemente (…) dell’attività prestata
dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie”, non esclude
che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo,
pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti
alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso
delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere
giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate
esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalità raggiunto;
ESAMINATE
le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
gennaio 2006;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I – DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E UDITORATO
Art. 1
(Concorso per uditore giudiziario)
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame,
bandito con cadenza annuale.
2. L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione
europea.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici
ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono
la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie
della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) h)
e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova
orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso,
a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione
giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre,
la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti
della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai
candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni,
se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della
quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso
in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi
del comma 5.
7. Nell’ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono
un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione
di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda
di ammissione. La valutazione dell’esito del colloquio, condotto dal professore
universitario incaricato di cui all’articolo 5, comma 1, è operata collegialmente
dalla commissione.
Art. 2
(Requisiti per l’ammissione al concorso )
1. Al concorso sono ammessi coloro che:
a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso
le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma
5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura
non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli
ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di
ricerca in materie giuridiche;
c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense;
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento
del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per
almeno tre anni;
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati
o disciplinarmente sanzionati;
f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione
in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non
inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli
anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3. Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo
di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati
che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile.
Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato
agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso
dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso
al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.
Art. 3
(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola
nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque,
nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il
numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento
della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver
luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento
a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi,
la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova
in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al
sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni
della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite
ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque
magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a
tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo
dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999,
con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni
seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo 5, limitatamente alla
durata dell’attività del comitato.
Art. 4
(Presentazione della domanda)
1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata
al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a
mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione
del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono
presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare
la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità consolare competente
o al procuratore della Repubblica di Roma.
Art. 5
(Commissione di concorso)
1. La commissione di concorso è nominata nei dieci giorni che precedono
quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta
da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo
grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e
da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da
un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato
del colloquio psico-attitudinale di cui all’articolo 1, comma 7, è scelto
tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche,
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre
2000, n. 245 – Supplemento ordinario n. 170, e successive modificazioni.
La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita
da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero
le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente
da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei
componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati
e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate nell’articolo 7; il numero
dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato
a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente
chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente
banditi.
2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura
designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari
delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali,
unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente.
I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento della prova scritta
e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati.
3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove
orali dei candidati.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla
magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non
più di cinque anni, che, all’atto della nomina, non hanno superato i
settantacinque anni di età e che, all’atto della cessazione dal servizio,
esercitavano le funzioni richieste per la nomina.
5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente
o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal più anziano
dei magistrati presenti.
6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in
ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente,
dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di
voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori
il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica
variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni.
7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati
che hanno prestato il loro consenso all’esonero totale dall’esercizio delle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal
Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente
della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla formazione
della graduatoria finale dei candidati.
9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito
dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale
amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato
il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero
della giustizia.
Art. 6
(Lavori della commissione)
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti
e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria
entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello
di espletamento dell’ultima prova scritta.
2. L’intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire
l’inizio del tirocinio degli uditori entro 12 mesi dalla data di conclusione
delle prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo
di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso
disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti
necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai
commi 1, 2 e 7.
5. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario
nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte
e l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto
al termine della procedura concorsuale.
6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due
sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle
sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte
del Consiglio superiore della magistratura.
7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell’articolo
14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati
ed esegue l’esame orale di non meno di cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e
7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o
del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze sono determinate le indennità spettanti ai professori
universitari componenti della commissione.
Art. 7
(Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi
in magistratura)
1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per
l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in
magistratura.
2. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera
separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove
scritte, equivale ad inidoneità.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere
da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove
scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti
violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
Art. 8
(Nomina ad uditore giudiziario)
1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale
dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.
2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l’indicazione di cui all’articolo
1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro,
nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione
nell’ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano,
altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per
le ammissioni ai pubblici impieghi.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di
punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro
il giorno di svolgimento della prova orale.
Art. 9
(Tirocinio degli uditori e ammissibilità all’esame per l’esercizio della
professione di avvocato)
1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite
dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli
1,comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti
dell’ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato.
Capo II – FUNZIONI DEI MAGISTRATI
Art. 10
(Funzioni dei magistrati)
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge
numero 150 del 2005, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni
di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:
a) giudicanti di primo grado;
b) requirenti di primo grado;
c) giudicanti di secondo grado;
d) requirenti di secondo grado;
e) semidirettive giudicanti di primo grado;
f) semidirettive requirenti di primo grado;
g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
h) semidirettive requirenti di secondo grado;
i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; m) giudicanti di legittimità;
n) requirenti di legittimità;
o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
q) direttive superiori apicali di legittimità.
Art. 11
(Funzioni di merito e di legittimità)
1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale,
di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza.
2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte
di appello.
4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore
generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto
alla Direzione nazionale antimafia.
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente
di sezione di tribunale.
6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore
della Repubblica aggiunto.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente
di sezione di corte di appello.
8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato
generale della procura generale presso la corte di appello.
9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente
di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni.
10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore
della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di
presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari
dei tribunali di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n.
327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali
di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.
12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di
procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all’articolo 1 del decreto
legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989,
n. 380, e successive modificazioni.
13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente
della corte di appello.
14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore
generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
15. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere
della Corte di cassazione.
16. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione.
18. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.
19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore
generale aggiunto presso la Corte di cassazione;
21. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle
di primo Presidente della Corte di cassazione.
Capo III – DELLA PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI
Art. 12
(Progressione nelle funzioni)
1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo
espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo
emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera
b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle
funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli;
2. Fino al compimento dell’ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario
di cui all’articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente,
funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti
in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in
quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore
della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo
grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per
titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio
superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità previo
superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l’attribuzione delle
funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non
hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni
le funzioni di secondo grado.
6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive
o direttive previo concorso per titoli.
Capo IV – PASSAGGIO DI FUNZIONI
Art. 13
(Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti)
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare
domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore
della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente.
Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata
con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione
al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito
corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio
finale è valutato, per l’assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore
della magistratura.
3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all’articolo 28, comma
2.
Art. 14
(Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti)
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare
domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore
della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante.
Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata
con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione
al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Si applica il comma 2 dell’articolo 13.
3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all’articolo 28, comma
1.
Art. 15
(Periodicità dei passaggi)
1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque,
con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti
di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli
13 e 14.
2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall’articolo
16, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa.
3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall’articolo 16, il mutamento
delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti
disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione
di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
Art. 16
(Regime transitorio)
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi
di formazione di cui all’articolo 13, comma 2, non è richiesta ai fini
della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata
in funzione della Scuola.
2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, i magistrati in servizio a
tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado,
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione
positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti
annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a
quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.
4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico
al momento dell’acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma
2, salvo che il mutamento di funzioni sia già avvenuto all’atto del
ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data
di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui
al comma 3 decorre da quest’ultima data. Si applicano le modalità di
cui ai commi 3, 5 e 6.
5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura
forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di
servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a
parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base
dell’anzianità di servizio.
6. Nell’ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo
l’ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario,
nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente
sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio
di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare
la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta
di mutamento delle funzioni.
Capo V – ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI PRIMO GRADO
Art. 17
(Posti vacanti nella funzione giudicante)
1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni
di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie,
all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzianità di servizio,
al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio
giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l’accesso
in magistratura.
Art. 18
(Posti vacanti nella funzione requirente)
1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni
di cui agli articoli 13, comma 1 e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione
requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie,
all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzianità di servizio,
al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di
primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio
giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l’accesso
in magistratura.
Art. 19
(Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano
funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso
ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell’ambito
delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di
proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali
processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato
alla scadenza del termine.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al
comma 1, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati
non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile
entro il termine di permanenza nell’incarico.
Capo VI – ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI SECONDO GRADO
Art. 20
(Posti vacanti nella funzione giudicante)
1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati,
quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente
assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati
che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,
previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalità:
a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l’idoneità nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12,
comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge
numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del
concorso;
b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli
1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del
giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato
alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e
orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai
fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i
posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado
ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle
funzioni.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio
1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le
funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3
presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle
funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con
riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Art. 21
(Posti vacanti nella funzione requirente)
1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati,
quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente
assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati
che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado,
previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalità:
a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l’idoneità nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12,
comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge
numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del
concorso;
b) per il 70 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli
1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del
giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati,
ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli
indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati,
ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai
fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i
posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado
ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle
funzioni.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio
1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le
funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3
presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle
funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con
riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Art. 22
(Regime transitorio)
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi
di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui
agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente,
dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei
posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui
ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all’effettivo funzionamento
della Scuola medesima.
2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge numero 150 del 2005, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi
ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario.
3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni
per l’effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati
di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre
anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al
medesimo comma, nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui
agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti
che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti
o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data
di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell’esito della
medesima.
Capo VII – ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITA’
Art. 23
(Posti vacanti nella funzione giudicante)
1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono annualmente
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione
alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato
funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi
giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell’incarico
direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla
riassegnazione conseguente alla scadenza dell’incarico, del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalità:
a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni
giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l’idoneità nel concorso
per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005
e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni
giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12,
comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito
corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma
2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato
all’esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla
lettera a) ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai
fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna
i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,
formando la relativa graduatoria.
Art. 24
(Posti vacanti nella funzione requirente)
1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono annualmente
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione
alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato
funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi
requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell’incarico
direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla
riassegnazione conseguente alla scadenza dell’incarico, del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalità:
a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni
requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l’idoneità nel concorso
per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005
e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;
b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni
requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l’idoneità nel concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12, comma 4,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della
legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all’esito
del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati
ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla
lettera a) ed espletato nello stesso anno;
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai
fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna
i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,
formando la relativa graduatoria.
Art. 25
(Regime transitorio)
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi
di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità,
di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai fini della assegnazione,
rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e
dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità,
di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all’effettivo
funzionamento della Scuola medesima.
2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge numero 150 del 2005, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi
ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.
3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni
per l’effettivo conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati
di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre
anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al
medesimo comma, nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui
agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta
sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione
dell’esito della medesima.
Capo VIII – CONCORSI E COMMISSIONI
Art. 26
(Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami)
1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli
13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalità del
magistrato.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via
prevalente, della attività prestata dal magistrato nell’ambito delle
sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla
rilevanza e complessità delle fattispecie esaminate e delle questioni
giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato
tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonché dall’eventuale
autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi
di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro
svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell’ufficio cui il magistrato è stato
assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali
nonché dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del
magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche
scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché da
titoli di studio o da ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.
3. E’ utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l’anonimato dell’estensore
del provvedimento o dell’autore della pubblicazione.
4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli
solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei
titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione
finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria.
5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto
previsto in via preferenziale dall’articolo 76 bis, quarto comma, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare
l’anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi
pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione
di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni
richieste.
7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.
8. I magistrati che, prima dell’espletamento di uno dei concorsi di cui all’articolo
12, hanno ricevuto l’applicazione di una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento,
sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente
indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione
temporale non può essere, comunque, inferiore a due né superiore
a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall’articolo 12, commi 3, 4 e 5
e dal Capo VIII.
Art. 27
(Corsi di formazione)
1. La valutazione conseguita all’esito dei corsi di formazione alle
funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una validità di
sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto
periodo ad un nuovo corso.
Art. 28
(Commissioni di concorso)
La commissione di concorso istituita per l’assegnazione dei posti di cui all’articolo
20 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti
di legittimità ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado,
da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità, da
tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno
tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione dei posti di cui
all’articolo 21 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive
requirenti di legittimità ovvero funzioni direttive requirenti di secondo
grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità,
da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno
tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione dei posti di cui
all’articolo 23 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive
giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni
giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari
di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
4. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione dei posti di cui
all’articolo 24 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive
requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni
requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari
di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate
sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.
6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che
esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, non sono immediatamente
confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi
tre anni dalla cessazione dell’incarico.
Capo IX – INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI
Art. 29
(Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi
di merito)
1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di
primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti,
di primo grado e di primo grado elevato, nonché degli incarichi direttivi
di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 30
(Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado da non meno di tre anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado da non meno di tre anni.
Art. 31
(Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che
hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado da non meno di sei anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che
hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di
secondo grado da non meno di sei anni.
Art. 32
(Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado da non meno di cinque anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado da non meno di cinque anni.
Art. 33
(Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che
hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado da almeno otto anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che
hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di
secondo grado da almeno otto anni.
Art. 34
(Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da
almeno cinque anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno
superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da
almeno cinque anni.
Art. 35
(Conferimento degli incarichi direttivi di merito)
1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere
conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza
del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l’apposito
corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega
di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero
150 del 2005, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore
della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto all’articolo 12, comma 6.
2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso
di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi
direttivi di merito da conferire in data anteriore all’effettivo funzionamento
della Scuola medesima.
Art. 36
(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli
32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato
il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla
data di ordinario collocamento a riposo indicata nell’articolo 35, comma
1, è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente
subita e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in
quiescenza, cumulati fra loro.
Art. 37
(Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi
di merito)
1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di legittimità di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare
ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli
30, 31, 32, 33.
2. L’esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti
costituisce, a parità di graduatoria, costituisce titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all’articolo 33.
Art. 38
(Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori
di legittimità)
1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori
di legittimità è individuato dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 39
(Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i magistrati che
esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i magistrati che
esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni.
Art. 40
(Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità)
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati
che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimità.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento
degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati
che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l’incarico
di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è legittimato
a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell’incarico
di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi
direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti
di legittimità sono legittimati a partecipare al concorso per titoli
per il conferimento dell’incarico direttivo superiore apicale di legittimità.
Art. 41
(Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità)
1. Gli incarichi direttivi di cui all’articolo 39 possono essere conferiti
esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto
messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l’apposito corso
di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005,
il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura,
e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all’articolo
12, comma 6.
2. Gli incarichi direttivi di cui all’articolo 40 possono essere conferiti
esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso
per titoli previsto dall’articolo 12, comma 6.
3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso
di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi
direttivi di legittimità da conferire in data anteriore all’effettivo
funzionamento della Scuola medesima.
Art. 42
(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di
impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all’articolo
39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto
di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario
collocamento a riposo indicata nell’articolo 41, comma 1, è aggiunto
un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio
non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra
loro.
Art. 43
(Concorsi per gli incarichi direttivi)
1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di
idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione,
da parte delle commissioni di cui all’articolo 47, dei titoli, della laboriosità del
magistrato, nonché della sua capacità organizzativa.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi
di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive
di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro
della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all’articolo
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati
idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al
termine del medesimo.
3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall’articolo
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere
esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi.
4. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle
attitudini allo svolgimento di funzioni direttive.
5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento
delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio
di funzioni semidirettive o direttive.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi
da 1 a 5.
7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive
di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall’articolo 76 bis, secondo comma, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 44
(Concorsi per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi)
1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione
di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione,
da parte delle commissioni di cui all’articolo 47, in via prevalente, della
laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa.
Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati,
sebbene in via non prevalente, i titoli.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi
di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l’incarico
semidirettivo nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione
di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine
del medesimo.
3. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle
attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento
delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso
esercizio di funzioni semidirettive o direttive.
5. Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 26, commi da 1 a 5.
6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve
tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato
nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di
tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso.
Art. 45
(Temporaneità degli incarichi direttivi)
Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39
e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro
anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia,
previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,
per un periodo ulteriore di due anni.
2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell’incarico
di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di
altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario
di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste
fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai
sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni
direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato
funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio,
ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni
non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se
vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, ricoprono gli incarichi direttivi,
giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per
un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano
ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono
restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente
anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione
dell’organico complessivo della magistratura.
Art. 46
(Temporaneità degli incarichi semidirettivi)
1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno
carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.
2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere
del termine di cui al comma 1, permane nell’incarico, egli può concorrere
per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi
di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario
di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi
poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente
ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato
funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento
di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza,
se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, ricoprono gli incarichi semidirettivi
requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo
di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione
ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni
non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da
riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo
della magistratura.
5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 19.
Art. 47
(Commissioni di concorso)
1. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione dei posti
relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta
da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità,
da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e
da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati
dal Consiglio superiore della magistratura.
2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni
semidirettive requirenti è composta da un magistrato che esercita le
funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati
che esercitano le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati
che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura.
3. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 28.
Art. 48
(Concorso per l’incarico di Procuratore nazionale antimafia)
1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, 47,
comma 2, si applicano anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore
nazionale antimafia.
2. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 45, comma 1, il magistrato
che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia può concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto
diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale.
Art. 49
(Regime transitorio)
Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli
incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per
i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento
di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario
equivale al superamento del concorso per l’attribuzione delle funzioni di secondo
grado.
2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento
degli incarichi direttivi di cui all’articolo 34, per i magistrati di cui all’articolo
25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto
di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l’attribuzione
delle funzioni di legittimità.
3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero
150 del 2005, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per
un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi
direttivi di cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza
dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o
delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero
delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente
previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla
data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell’esito
della medesima.
Capo X – MAGISTRATI FUORI RUOLO
Art. 50
(Ricollocamento in ruolo)
1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato
all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento
in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene
nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni,
ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria,
salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione
o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale
antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in
una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta
la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui,
in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella
quale il magistrato è stato eletto.
2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo
complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato
parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto
periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente
all’entrata in vigore del presente decreto.
3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato
parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
numero 150 del 2005, avviene:
a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di
cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale
nell’ambito dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo;
b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto
tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma
1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione
di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto
del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato;
c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto
più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste
dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta
dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza
di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito
dei posti vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 15, comma 3.
6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché,
in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di
sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di
salute o di sicurezza. In quat’ultimo caso non è consentito il successivo
tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
Capo XI – PROGRESSIONE ECONOMICA DEI MAGISTRATI
Art. 51
(Classi di anzianità)
1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo
le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e
3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi;
2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all’articolo 12, comma
3, conseguono la quinta classe di anzianità.
3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito
dei concorsi di cui all’articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di
anzianità.
Capo XII – DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 52
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.
Art. 53
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma
3, 28, commi 1, 2, 3 e 4 e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere
dall’anno 2006, e a quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 51, commi
2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provede
a valere delle risorse previste dall’articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio
2005, n. 150.
2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 42,
della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Art. 54
(Abrogazioni)
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati,
dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente
decreto:
a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater,
125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128 commi secondo e terzo, 129-ter,
131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145 primo comma, 147 primo comma, 149, 150,151,
152 commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190,
191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270,
271, 272, 273, 274, 275, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
b) la legge 25 luglio 1966 n. 570;
c) la legge 20 dicembre 1973 n. 831.
Art. 55
(Disposizione transitoria)
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, i magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell’ambito dello
stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente
dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento
ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo
si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19.
Art. 56
(Decorrenza di efficacia)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
. . . . .
Note
La
legge delega, legge 25 luglio 2005 n. 150
“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della
giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della
Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
nonche’ per l’emanazione di un testo unico”
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 – Supplemento Ordinario n. 134)