Nel caso di autocaravan/camper che poggino sulla sede stradale con le proprie
ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in
misura
eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate
da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali
della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare
illegittimo.
. . . . . .
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
Oggetto: Esposto circa divieti di transito e sosta per autocaravan
nel Comune di Roccaraso (prot. n. 1132/2005).
Egr. Signori,
in merito all’esposto in oggetto, si riportano di seguito le norme di
riferimento in materia di circolazione degli autocaravan.
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale
carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.
54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale
in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli
(art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote,
non emettoni deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente
il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento,
le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture
(art. 185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque
chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti
i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari
(art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e
rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei
centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza
di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di
carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).
Esso,
può, inoltre vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma
il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).
Esso può,
infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze
di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali
o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.
4 lett. f).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco,
adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio
dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e).
Essi possono, altresì, previa determinazione
della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.
7 c.1 lett. f).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art.
7 c. 1 lett. h).
Da quanto sopra esposto si deduce che il comune, con ordinanza motivata in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristice strutturali
delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie
di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso,
sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli
in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote,
senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura
eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate
da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali
della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare
illegittimo.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva
dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta
ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica
stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”)
indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan,
le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione,
e invece, celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili
con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Ulteriore motivo di illegittimità appare, peraltro, l’estensione
del divieto all’intero territorio comunale, per di più in assenza
di idonee aree di parcheggio riservate ad autocaravan; tale circostanza configura
inoltre violazione degli art. 3 e 16 della Costituzione.
L’attuale assetto normativo delle autonomie locali non consente, purtroppo,
un diretto intervento di questo Ufficio, se non nel caso di grave pericolo
per la sicurezza; solo in tale ultima ipotesi, infatti, ai sensi dell’articolo
5, comma 2, del Codice della Strada, il Superiore Ministero può disporre
l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
degli enti inadempienti.
Corre l’obbligo, tuttavia, di segnalare che, presso il Dipartimento dei
Trasporti Terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza del Trasporto Terrestre, in relazione al prossimo avvio del processo
di riforma complessiva del Codice della Strada, è stato di recente istituito,
con D.M. 19 maggio 2004 n. 1905, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare
la situazione normativa ed attuativa delle disposizioni in materia di segnaletica
stradale, al fine di ottimizzarne l’impiego.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
(prot. n. 1132/2005)
Il direttore generale (dr. Sergio Dondolini)