Il testo del decreto legislativo 166/2006 sull’accesso al Notariato

Cambia il concorso notarile. Sono ora esonerati dalla preselezione informatica
coloro che hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso; inoltre
il superamento della preselezione dà diritto a partecipare anche a due
ulteriori concorsi.

Vi sono tre prove scritte, riguardanti
un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto
commerciale.

I candidati che hanno superato l’esame scritto sono ammessi all’esame orale;
riguarderà tre prove su questi gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare
riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’uffico di
notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

La commissione esaminatrice è composta da:
a) un magistrato di cassazione, con funzioni direttive superiori (presidente);
b) un magistrato idoneo alla nomina in cassazione, (vice presidente);
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie
giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni
di anzianità nella professione.

Cambia il sistema di correzione delle prove scritte: gli elaborati saranno
valutati complessivamente e non più singolarmente.

Il limite d’età per partecipare al concorso è fissato
in 50 anni.

. . . . . .

Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 166

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche’ in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma
1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006)

Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione
e riassetto normativo per l’anno 2005;
Visto, in particolare, l’articolo 7 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto
normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n.
89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge
6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto
il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento
dei posti di notaro;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina
dei concorsi per trasferimento dei notai;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006
e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data
9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:

«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana
o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148;

5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile
ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente
dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l’iscrizione nel registro dei
praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso
del notaro stesso e con l’approvazione del Consiglio. Su richiesta dell’interessato
spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare
la pratica. L’iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta
dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica
o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare
entro trenta mesi dall’iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza
del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea
non e’ computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere
computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un
massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, per gli
avvocati in esercizio da almeno un anno, e’ richiesta la pratica per un periodo
continuativo di otto mesi;».

b) dopo il numero 6° e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto
superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso
uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve
essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato.
Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente
del consiglio notarile del distretto nel quale e’ stato ultimato il periodo
di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri
distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L’eventuale periodo di
coadiutorato e’ computato quale tirocinio obbligatorio.».

Art. 2.
Modifiche all’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:

«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica
coloro che hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto
all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la
prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell’inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare
dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti.
I fogli non devono essere restituiti.».

Art. 3.
Modifiche all’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’
sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 5-bis,
e’ comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari
a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento
secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato
nella prova di preselezione.».

Art. 4.
Modifiche all’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 45. – 1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo
non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, in
sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente
per la nomina e’ il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere
anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse
del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto
di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di
concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle
da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha
diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore
limitatamente ai giorni in cui e’ impegnato nell’espletamento dell’incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente
avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad
esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione
di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina
del coadiutore ad altri fini.».

Art. 5.
Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all’articolo
1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci
giorni prima dell’inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia,
e’ unica ed e’ composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni
di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vice presidente;

c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie
giuridiche;

e) sei notai, anche se cessati dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni
di anzianità nella professione.

2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso,
dal consiglio nazionale del notariato.

3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale,
non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.

4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova
di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni.

5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione
degli elaborati, nonche’ durante le prove orali, opera con la presenza di cinque
membri:

a) il presidente o il vice presidente;

b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;

c) un docente universitario;

d) due notai.

6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte,
dal rispettivo carico di lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino
alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione.
L’esonero dei magistrati e’ disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L’esonero dei docenti universitari e’ disposto dall’università di appartenenza.

Art. 6.
Prove scritte

1. L’esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno
di diritto commerciale.

2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento
dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Art. 7.
Prove orali

1. L’esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui
seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare
riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio
di notaio;

b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 8.
Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso per notaio e’ validamente insediata con la
presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi,
di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si
riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene
alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova
scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati
in altrettante buste uguali.

2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre
buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei
segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.

3. Chi non e’ presente al momento in cui inizia la dettatura del tema e’ escluso
dal concorso.

4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e’ apposto il timbro
di riconoscimento della commissione.

5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati
tutti gli elaborati.

6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si
svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre
trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione,
uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della
commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l’estrazione
a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai
locali, non vi possono rientrare.

Art. 9.
Operazioni di raggruppamento delle buste

1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con
la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati,
designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei
sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le
tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude
in un’unica busta più grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento,
dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto
un numero progressivo.

Art. 10.
Funzionamento della commissione

1. Compiute le operazioni previste nell’articolo 9, la commissione e’ convocata
nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli
elaborati.

2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che
regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove
stesse.

3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle
riunioni.

4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione
prevista dall’articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda
dal vice presidente.

5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte
con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere
una durata non inferiore a quattro ore.

6. E’ compito del presidente assicurare all’interno delle sottocommissioni
che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente
con le esigenze organizzative.

7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente
ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione
in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell’occasione,
non hanno diritto di voto e di intervento.

8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario,
all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti
gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia
in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente
il cartoncino di identificazione.

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto
sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla
l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

10. Deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano
fatti riconoscere.

11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione,
anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione,
qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per
la revoca della nomina.

12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo
e di cui all’articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del
vice presidente dall’incarico.

Art. 11.
Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella
medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere
un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale.

2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati,
la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità.

3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo
di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti
di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova
scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario
dispone di un voto da zero a tre punti.

5. Il giudizio di non idoneità e’ motivato. Nel giudizio di idoneità il
punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola
risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.

7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono
nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione,
ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo
il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

Art. 12.
Svolgimento delle prove orali

1. La commissione del concorso per notaio, prima dell’inizio delle prove orali,
definisce i criteri di valutazione delle prove.

2. L’esame orale e’ pubblico.

3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario
interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della
sottocommissione di intervenire su qualunque materia.

4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato,
assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo
di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario
dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale
e’ richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di
materie.

5. La mancata approvazione e’ motivata. Nel caso di valutazione positiva il
punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di
materie, facendola risultare dal processo verbale.

Art. 13.
Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, terzo comma, come modificato dall’articolo 1, comma 2,
della legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;

b) dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria
dopo l’adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli
altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base
alla scelta che sarà esercitata nell’ambito dei posti disponibili al
momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei
concorsi per trasferimento.».

Art. 14.
Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo l’articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e’ inserito il seguente:

a) «Art. 1-bis (Trasferimento dei notai perdenti posto). – 1. I notai
perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l’attribuzione
del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».

Art. 15.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti
norme:

a) l’articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24
e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) il numero 22 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 16.
Disposizione transitoria

1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell’articolo 5-bis della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, e’ riconosciuto anche
a coloro che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del
prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.

Art. 17.
Oneri finanziari

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Redazione

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