Informatizzazione degli uffici cassa

Emanato il regolamento ministeriale sull’informatizzazione delle procedure amministrative degli uffici cassa, da attuare in tutte le amministrazioni dello stato, sia centrali che periferiche. Il Decreto era stato previsto dall’art. 1, comma 198, della Finanziaria 2005: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. … Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, dovranno avvenire utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati.

Prevista inoltre la tenuta informatica delle scritture (riscossioni e pagamenti), in registri informatizzati tenuti secondo le regole tecniche contenute negli articoli 6 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2006

Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate

Capo I Principi generali

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l’art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995 recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 31 ottobre 2002 recante «Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruolo di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l’art. 34, relativo al trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e alle relative misure minime;

Vista la direttiva del 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, relativa all’impiego della posta elettronica nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Carta d’identità elettronica» (CIE): il documento d’identità munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto informatico, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del titolare stesso;

b) «Carta nazionale dei servizi» (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

c) «Cassiere»: agente amministrativo che provvede alla cura dei valori ricevuti in affidamento e al pagamento delle spese di cui agli articoli 34 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

d) «Funzionario delegato»: funzionario a favore del quale l’amministrazione centrale o periferica mette a disposizione fondi, con ordine di accreditamento sulla tesoreria statale, da prelevare o mediante ordinativi a favore dei creditori ovvero attraverso prelevamenti diretti in contanti da effettuarsi con buoni emessi a proprio favore;

e) «Rubrica della P.A.»: indirizzario elettronico dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione, ad uso esclusivamente interno alla stessa pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale per l’informatica presso la pubblica amministrazione (CNIPA);

f) SICOGE: Sistema di contabilità finanziaria gestionale, con cui e’ consentito alle amministrazioni che lo adottano di gestire il bilancio in sintonia con il sistema informativo della ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sono applicabili le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti e le procedure informatiche all’uopo previste.

2. Ai delegati alla riscossione, di cui all’art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Sistemi informativi



1. La gestione delle risorse finanziarie a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, affidata ai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e’ attuata per mezzo del SICOGE.

2. La trasmissione dei dati si effettua nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 4.

Attività dei cassieri

1. I cassieri, in attuazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, provvedono:

a) al pagamento, su richiesta dei competenti uffici, delle spese aventi carattere di necessita’ e urgenza, nonché delle altre spese previste dall’art. 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 e, relativamente al cassiere del Ministero degli affari esteri, di quelle previste dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

b) al pagamento degli assegni fissi ed accessori di retribuzioni e di compensi vari a favore degli impiegati in forza di una specifica delega dai medesimi rilasciata ai sensi dell’art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 5.

Informatizzazione delle scritture

1. I cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato annotano le riscossioni ed i pagamenti nei registri informatizzati tenuti secondo le regole tecniche contenute negli articoli 6 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. I cassieri, anche ai fini dell’esercizio della vigilanza e del controllo di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, tengono un «registro di cassa generale» e tanti «registri di cassa sezionali» quante sono le gestioni ad essi affidate, nonché tutti i registri e documenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il «registro di cassa generale» evidenzia, alla fine di ogni giornata, il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti (conto generale di cassa) ed il totale delle riscossioni e dei pagamenti di ogni singola gestione.

4. Il «registro di cassa sezionale» evidenzia, in maniera analitica e cronologica, le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso della giornata, a meno che gli stessi elementi non siano già rappresentati in elenchi intercalari, liste, modelli, nonché in altri documenti in uso o trasmessi anche in via telematica dall’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 6.

Pagamento delle fatture. Agenti contabili di materie

1. Ai pagamenti delle fatture emesse per lavori e per forniture di beni e servizi si provvede con mandati informatici sottoscritti dai dirigenti degli uffici competenti.

2. Si applicano ai cassieri, in qualità di agenti contabili di materie, le disposizioni di cui agli articoli da 624 a 629 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

CAPO II

Aperture di credito

Art. 7.

Pagamento delle spese

1. Sono disposte a favore dei cassieri, per il pagamento delle spese di cui agli articoli 33 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, qualora non siano esperibili altre forme di pagamento, aperture di credito mediante ordini di accreditamento utilizzabili solo in contanti con le modalità previste dall’art. 37 del citato decreto presidenziale.

2. L’emissione, la gestione, l’utilizzazione e la rendicontazione degli ordini di accreditamento rispettano gli standard e le procedure adottate nell’ambito del SICOGE.

Art. 8.

Deposito delle somme

1. In attesa di addivenire ad una compiuta dematerializzazione degli ordinativi secondari di pagamento, il cassiere e’ autorizzato a depositare su conto corrente bancario o postale appositamente istituito le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento emessi a suo favore.

2. L’apertura di credito disposta dall’amministrazione di appartenenza a favore del cassiere costituisce autorizzazione al deposito delle somme prelevate in contanti in un conto corrente bancario o postale, ai sensi dell’art. 346, quinto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Per il prelevamento in contanti dagli ordini di accreditamento concessi a suo favore, il cassiere emette il modello 31-bis C.G. Con l’annotazione «da commutarsi in versamento sul conto corrente bancario/postale n. ….. aperto presso …. intestato al cassiere del Ministero ….».

4. Possono essere depositate nel conto corrente bancario o postale, con le modalità descritte nel presente articolo, anche le somme di cui all’art. 4, comma 1, lettera b).

Capo III

Contatti

Art. 9.

Contatti con modalità telematiche

1. I contatti tra i cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono secondo le modalità e nell’ambito dei sistemi informatizzati di gestione finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, ovvero utilizzando la posta elettronica.

2. Lo scambio di dati ed informazioni tra i cassieri e il personale dipendente avviene mediante messaggi di posta elettronica inviati alle caselle fornite dall’Amministrazione.

3. L’amministrazione e’ tenuta a registrare e a curare il costante e tempestivo aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della pubblica amministrazione.

4. Qualora le informazioni ed i dati di cui al comma 2, vengano trasmessi sotto forma di documento informatico allegato a un messaggio di posta elettronica, il formato di tale documento: a) supporta funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, fra cui l’eventuale inserimento di un codice grafico di autenticazione che assicuri, tramite una o più evidenze informatiche, l’associazione univoca tra lo stesso documento informatico e la sua rappresentazione a stampa; b) e’ definito da specifiche pubbliche e permette la sua lettura mediante programmi applicativi gratuiti.

5. L’amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini opportuni criteri di sicurezza, anche di accedere al medesimo sito attraverso la rete Internet.

6. L’amministrazione consente a tutti o a parte del personale dipendente, in alternativa o in aggiunta all’uso della posta elettronica, di reperire i dati e le informazioni di cui al comma 2 mediante apposito sito web della propria rete Intranet ovvero, adottando gli opportuni criteri di sicurezza, anche di accedere al medesimo sito attraverso la rete Internet.

7. L’accesso alle informazioni via web e’ consentito previa autenticazione informatica del dipendente tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero tramite altri strumenti idonei.

8. L’accesso via web avviene mediante l’utilizzo di canali di trasmissione che garantiscano l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.

Capo IV

Disposizioni transitorie

Art. 10.

Applicazione dei sistemi informativi

1. I cassieri si avvalgono delle procedure informatizzate di cui all’art. 3 in ragione del processo di diffusione e di adesione in atto del SICOGE.

2. I contatti sono attuati con le modalità di trasmissione telematica dei dati descritte nell’art. 9 in relazione al processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo tecnologico del settore.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Stanca

Redazione

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