La riforma dei Concorsi universitari

Entra in vigore il prossimo 18 maggio, il decreto legislativo 164/2006 concerne
le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica
nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari.

La delega era stata attribuita al Governo dall’articolo
1 comma 5 della legge
n. 230 del 4 novembre 2005
.

“Con le idoneità nazionali -così ha dichiarato il Ministro
Moratti- abbiamo riportato serietà e selettività nelle
procedure, evitando il ripetersi di fenomeni di localismo, di clientelismo
e di baronie”.

E’ infatti prevista una idoneità nazionale per le
fasce dei professori ordinari e dei professori associati, che si consegue attraverso
procedure di valutazione affidate a commissioni concorsuali costituite attraverso
un metodo misto di elezione e di sorteggio, e che rappresenta il requisito
necessario per la chiamata da parte delle Università.

La valutazione unica nazionale dovrebbe assicurare una selezione, sulla base
di medesimi criteri di valutazione e da parte della
medesima
commissione,
di tutti i candidati appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Le valutazioni avranno
poi per oggetto l’intera produzione scientifica dei candidati, comprendendo
oltre alle pubblicazioni e al curriculum didattico e scientifico, anche i brevetti
e i progetti innovativi.

Le procedure dovranno essere bandite dal Ministero ogni anno, per ciascun
settore scientifico-disciplinare e per le due fasce degli ordinari e degli
associati, per un numero di idoneità pari al numero di posti che le
Università intendono coprire per concorso.

Gli atti dei giudizi di
idoneità saranno poi sottoposti alla verifica di legittimità da
parte del Cun, e alla approvazione del Ministro, e dovranno essere resi pubblici
per via
telematica.

Qui i punti principali del provvedimento, come sintetizzati dallo stesso Miur:

a) Viene individuata l’idoneità scientifica nazionale quale requisito
necessario per poter partecipare alle procedure di reclutamento dei professori
universitari, specificando che l’idoneità, di per sé, non comporta
diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari;

b) il Ministro bandisce ogni anno, con proprio decreto (che dovrà essere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno),
le procedure per il conseguimento dell’idoneità, per ciascun settore
e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati;

c) viene fatta una distinzione tra professori ordinari e professori associati
per il conseguimento dell’idoneità, in merito, rispettivamente, alla “piena
maturità scientifica” per i primi e alla “maturità scientifica” per
i secondi;

d) è stabilita una durata di quattro anni dal conseguimento della idoneità scientifica
ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento;

e) le Università sono individuate quali soggetti deputati a indicare
il fabbisogno di professori per ciascuna fascia e per ciascun settore, al fine
dell’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica,
per cui si garantisce la copertura finanziaria, con relativa comunicazione
al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;

f) viene stabilito che il fabbisogno indicato dalle università abbia
un incremento pari a una quota fino al 40% di tale fabbisogno. Tale quota viene
indicata dal Ministro nel bando di concorso, previa consultazione della Crui
e del Cun;

g) in assenza di specifiche richieste da parte delle università, deve
comunque essere bandito ogni 5 anni un posto per ciascun settore e ciascuna
fascia;

h) nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari viene
riservata una quota pari al 25% del contingente risultante dal fabbisogno indicato
dalle università maggiorato della quota di incremento, riservata ai
professori associati con un’anzianità di servizio nella stessa fascia
non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato
non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore
oggetto del bando o in settori affini;

i) per quanto riguarda la disciplina della formazione delle commissioni di
valutazione, sarà costituita, per ciascun settore e per ciascuna fascia,
una lista di 15 commissari nazionali scelti mediante elezioni da parte del
corpo docente
appartenente al medesimo settore per cui si procede. I cinque componenti definitivi
di ciascuna commissione saranno poi sorteggiati secondo modalità telematiche
all’interno delle corrispondenti liste di commissari nazionali;

l) le sedi in cui si svolgeranno le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica
nazionale, saranno sorteggiate entro una lista di università definita
dal Ministero su proposta della CRUI, aggiornata ogni tre anni;

m) il decreto fissa la disciplina concernente i lavori delle commissioni di
valutazione, le modalità di accesso alla lista delle domande, l’elenco
delle produzioni scientifiche e i titoli inerenti il concorso in oggetto, i
criteri che le commissioni devono tenere in considerazione della valutazione
dei candidati, i tempi di conclusione dei lavori. Al termine degli stessi,
la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell’idoneità scientifica
nazionale nei limiti numerici fissati dal bando;

n) viene introdotta inoltre una nuova procedura di controllo di legittimità degli
atti, con verifiche da parte del Cun e del Ministero. Al termine, gli atti
sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica;

o) le norme transitorie stabiliscono che nelle prime due tornate dei giudizi
di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati,
la quota di incremento sul fabbisogno indicato dalle università (che
secondo la normativa a regime prevista dall’art. 4 non può superare
il 40 per cento del fabbisogno) è pari, invece al 100%;

p) per le prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati, è prevista, infine, una riserva pari al 15%
della quota di incremento del 100%, rivolta a determinate categorie di professori,
assistenti e ricercatori, specificamente indicati; ed una ulteriore quota dell’1%
riservata ai tecnici laureati, inquadrati nella particolare situazione specificamente
nel decreto”.

. . . . . .

Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma
dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006)


Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare
l’articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina
del reclutamento
dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sentiti
il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere
la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l’articolo
14, comma 2, ritenendo che le quote da
riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle
prime quattro tornate dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia
dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive,
rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno
di personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il
Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;

b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;

c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori
scientifico-disciplinari;

d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica
nazionale;

e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori
associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; g) per CRUI, la Conferenza
dei rettori delle università italiane.

Art. 2.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento
della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo
dei professori universitari.

Art. 3.
Idoneità scientifica nazionale

1. L’idoneità scientifica nazionale si consegue all’esito di procedure
bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le
fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

2. L’idoneità scientifica e’ attribuita nei limiti quantitativi stabiliti
dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica
per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per
la fascia dei professori associati.

3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito
necessario per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 1, comma
8, della legge e non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata
dell’idoneità scientifica e’ di quattro anni dal suo conseguimento.

Art. 4.
Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero
massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l’idoneità scientifica
nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore e’ pari al numero di posti
da coprire indicato dalle università, per i quali e’ garantita la relativa
copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non
superiore al 40 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano
al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire,
attivando le procedure d’idoneità scientifica nazionale e le successive
procedure selettive ai sensi dell’articolo 13, nell’ambito della programmazione,
di cui all’articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449
e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la
CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma
1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della
programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse
non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 51,
comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.

4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno
un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.

Art. 5.
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il
numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l’idoneità scientifica
nazionale e’ incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo
51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque
per cento del numero risultante dall’applicazione delle norme di cui agli articoli
4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata
dal bando abbiano un’anzianità di servizio nella stessa fascia, non
inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato
non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini
previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.

Qualora l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia
luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario
di idoneità, quest’ultimo e’ arrotondato all’unità superiore.

Art. 6.
Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all’articolo
7, per ciascun settore e per ciascuna fascia e’ costituita ed e’ rinnovata
ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con
decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione
biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che
hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.

2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.

3. L’elettorato attivo e’ attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente
fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non
confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonche’ ai professori
straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge
in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell’idoneità nazionale
da non oltre quattro anni. L’elettorato passivo e’ attribuito per ciascun settore
e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori
associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla
normativa vigente.

4. Il Ministero definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, assicurandone
la pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni prima
dell’inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate
al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’inizio delle elezioni.
Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione
degli elenchi definitivi.

5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista e’ formata da quindici
commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parità di voti
prevale il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di
ruolo il più anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto
il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni
ad una elezione suppletiva.

6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore
a quindici, la lista e’ costituita da tutti gli appartenenti al settore ed
e’ integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici,
da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all’articolo
5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto
di immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti
al settore, individuati mediante sorteggio.

7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate,
assicurando l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza
del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da
1 a 6 sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica
entro quindici giorni dal termine delle elezioni.

8. L’eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti
nelle liste e’ effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia
e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo
del comma 3.

Art. 7.
Commissioni di valutazione

1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore
e’ composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche
dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all’articolo 6. I
componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal
sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.

2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione e’ composta
da cinque professori ordinari.

3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione e’ composta
da tre professori ordinari e due professori associati confermati. I professori
ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore
ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per l’una o
per l’altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte
del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l’opzione non sia
esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione
di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella
commissione da cui il medesimo e’ estromesso.

4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d’ufficio, salvi
i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente
di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere
adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l’accettazione
da parte del Ministro.

5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti
delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio
con le modalità di cui al comma 1.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni
già compiuti prima della sostituzione.

7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina
delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall’articolo 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.

8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto
di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente
delle commissioni giudicatrici.

Art. 8.
Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale
si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e
ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi
idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna
area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni,
e aggiornata ogni tre anni. L’elenco delle sedi e’ inserito nel decreto di
cui all’articolo 3, comma 1.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture
e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure. All’attuazione
del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Art. 9.
Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in
cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano
i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati
anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito
nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio
al responsabile del procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, il quale
ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.

2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono
per via telematica alla lista delle domande, all’elenco delle produzioni scientifiche
e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate
ai sensi dell’articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati
presentati l’accesso avviene tramite password consegnata al presidente della
commissione dal responsabile del procedimento.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e
il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all’attività didattica
e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene
in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica,
comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonche’
rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori
in collaborazione in quanto individuabile;

c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;

d) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese
nel settore per il quale e’ bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;

e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione
all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;

g) entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati
dagli enti interessati;

h) entità e caratteristiche delle attività svolte in campo
clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui
le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque
integrino il profilo complessivo del candidato.

4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli
e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento
ai criteri di cui ai commi 1 e 3.

5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli,
nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono
una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando
può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera
oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore
ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli
che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una
prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

6. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.

7. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla
data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali
motivi, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del
termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano
conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l’intera commissione,
ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di
cui all’articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori
non superiore a sei mesi. Salva la responsabilità disciplinare, i commissari
ai quali e’ imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici
per i successivi due giudizi idoneativi.

8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonche’ la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

9. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti
meritevoli dell’idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati
dal bando.

Art. 10.
Controllo di legittimità degli atti

1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all’articolo 9, comma 9, sono
consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del
procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il
parere di legittimità, dandone comunicazione al Ministero.

2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti si prescinde dal parere.

3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca
la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.

4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN
che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il
quale si prescinde dal parere.

5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale eresi pubblici anche per
via telematica.

Art. 11.
Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi

1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l’idoneità non
sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori
affini individuati ai sensi dell’articolo 5.

Art. 12.
Bandi di indizione dei giudizi idoneativi

1. Il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, e’ pubblicato entro il 30 giugno
di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica.
Il decreto stabilisce le modalità e i tempi, non inferiori a trenta
giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande
e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti
in materia di documentazione amministrativa.

2. La partecipazione ai giudizi idoneativi e’ libera, senza limitazione in
relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
Ai professori ordinari e ai possessori dell’idoneità scientifica per
le fasce dei professori ordinari e’ preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi
per il conseguimento dell’idoneità scientifica per la fascia dei professori
associati nello stesso settore o in settori affini.

3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione
scientifica e l’elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica
presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al
precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati,
entro 15 giorni dall’espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’articolo
9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.

4. Per ciascuna procedura idoneativa l’università nomina, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi
comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente
decreto legislativo.

Art. 13.
Procedure per la chiamata dei professori universitari

1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi
dell’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure
selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai
sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell’idoneità nazionale,
assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli
atti, nonche’ le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per
la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all’articolo
4, comma 1, e’ pari al cento per cento.

2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati:

a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 e’ riservata
ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento,
nonche’ ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto
almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell’articolo
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) una ulteriore quota dell’uno per cento e’ riservata ai tecnici laureati
già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per
l’accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni
esaminatrici.

3. Qualora l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla
attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario
di idoneità, quest’ultimo e’ arrotondato all’unità superiore.

4. L’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle
procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario
bandite fino al 30 settembre 2013, nonche’ a quelle per posti di professore
ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4
novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge, dall’attuazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Redazione

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