Il nuovo Consiglio dei Ministri, nella sua prima riunione, oltre ad avere nominato
i Sottosegretari di Stato, ha
approvato il decreto legge 18 maggio 2006 numero 181, con cui ha ridisegnato
le competenze ed il numero dei Ministeri.
Questa la relazione di accompagnamento al decreto legge (“disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del consiglio dei
ministri e dei ministeri”), ora presentato
alle
Camere per la conversione
in
legge:
“Con il presente decreto-legge si provvede al riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
in relazione al nuovo
assetto del Governo.
Si prevede, in primo luogo, la ripartizione tra più Ministeri delle
seguenti funzioni:
– le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti sono ripartite tra
il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;
– le funzioni
in materia di istruzione, università e ricerca sono ripartite
tra Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca;
–
le funzioni in materia di commercio con l’estero, oggi attribuite al Ministero
delle attività produttive, sono assegnate al neoistituito Ministero
per il commercio internazionale.
Si prevede, inoltre, la seguente redistribuzione di funzioni tra Ministeri
o tra Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
– al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni in materia
di politiche di coesione;
– al neoistituito Ministero delle solidarietà sociale
sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in
materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari e di politiche
antidroga;
– al Ministero degli affari esteri sono trasferite le funzioni in
materia di politiche per gli italiani nel mondo;
– al Ministero per i beni e
le attività culturali sono trasferite le
funzioni in materia di turismo.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono, inoltre, attribuite le competenze
in materia di sport e di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali,
nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili e di politiche per la famiglia. Alla Presidenza del Consiglio è altresì trasferita
la segreteria del CIPE, nonché l’iniziativa legislativa in materia di
allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Viene prevista infine, in via amministrativa, la ricognizione delle risorse
in concreto trasferite in relazione alla modifica delle funzioni.
In considerazione dell’estrema urgenza del provvedimento, la tecnica adoperata è quella
di non apportare specifiche novelle ai vigenti decreti legislativi nn. 300
e 303 del 1999; a ciò si provvederà mediante la previsione, da
inserire in sede di conversione del decreto-legge, di un’apposita delega per
il coordinamento delle disposizioni legislative in materia.
Le modalità di attuazione del decreto-legge dovranno essere tali da
garantire l’invarianza della spesa”.
. . . . . .
Decreto Legge 18 maggio 2006 numero 181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri
in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
Vista la deliberazione
dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art.1
l. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo
2 è sostituito dal seguente:
” 1. I Ministeri sono i seguenti:
1)
Ministero degli affari esteri ;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali;
10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
11)Ministero
delle infrastrutture;
12)Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell’istruzione;
16) Ministero dell’università e
della ricerca;
17) Ministero dei Beni e delle attività culturali;
18) Ministero della
solidarietà sociale;
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria
del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall’articolo
27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene
alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. E’ istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo
42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo
42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. E’ istituito il Ministero delle solidarietà sociale. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo
46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i
compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche
antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo
6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni
in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77.
7. E’ istituito il Ministero dell’istruzione. A detto Ministero sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
8. E’ istituito il Ministero dell’università e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo
economico dagli articoli 27 e 28 dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali.
Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano
nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si
procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite
ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria,
del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione,
garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate
le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio
attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione,
continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa
previgente.
11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente,
ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle
politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. La denominazione “Ministero dello sviluppo economico” sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle
attività produttive” in relazione alle funzioni già conferite
a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dal comma 13.
13. La denominazione “Ministero del commercio internazionale” sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle
attività produttive” in relazione alle funzioni di cui al comma
3.
14. La denominazione “Ministero delle infrastrutture” sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti” in relazione alle funzioni di cui al comma
4.
15. La denominazione “Ministero dei trasporti” sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti” in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione “Ministero dell’istruzione” sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca” in relazione alle funzioni di
cui al comma 7.
17. La denominazione “Ministero dell’università e della ricerca” sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca” in relazione alle funzioni di
cui al comma 8.
18. La denominazione “Ministero delle solidarietà sociale” sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero del lavoro
e delle politiche sociali” in relazione alle funzioni di cui al comma
6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni
effetto e ovunque presente, dalla denominazione “Ministero del lavoro
e della previdenza sociale”.
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
da lui delegato:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e
le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le funzioni di vigilanza sull’albo
dei segretari comunali e provinciali;
c) l’iniziativa legislativa in materia
di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
d) le
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
e)
le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.
20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;”.
21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dopo le parole: “Ministro per gli affari regionali” sono inserite
le seguenti: “nelle materia di rispettiva competenza”.
22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera
a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali,
avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto
alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno.
23. Regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni
interessate dal presente decreto.
24. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: “i
singoli Ministri” sono inserite le seguenti: “, anche senza portafoglio,”.
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali
da garantire l’invarianza della spesa.