Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economica, con due
circolari di fine maggio, sono intervenuti sull’applicabilità di deroghe al blocco
delle assunzioni, nei confronti delle progressioni verticali (in relazione al
costo delle previste cessazioni dal servizio), nonchè delle
assunzioni
dall’esterno.
Si riportano di seguito sia la nota del Ministero dell’Economia, del
29 maggio 2006, prot. 0076037, che la nota del Dipartimento della Funzione
Pubblica (prot. 20276/06/1.2.3. del 22 maggio 2006).
. . . . . .
(1/2)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato
Nota del 29 maggio 2006
"Parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III del 16/01/2005
relativo a progressioni verticali – DPCM 15/2/2006 emanato ai sensi della legge
n. 311/2004 art. 1, comma 98 per gli enti locali di cui all’ art.2, commi 1
e 2 del D.lvo n. 267/2000"
Si fa riferimento alla nota n. DFP/20276/06/1.2.3. del 22/05/2006, con la
quale codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, nel richiamare il parere
del Consiglio di Stato in oggetto indicato, esprime la propria valutazione
in merito all’impatto dello stesso con riferimento a quanto disposto dal decreto,
anch’esso indicato in oggetto, recante la disciplina delle assunzioni a tempo
per gli enti locali.
In particolare, si ritiene che le progressioni verticali possano essere realizzate
nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente,
secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni di personale
verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri
previsti dal richiamato DPCM, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali
di accesso al pubblico impiego e nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.
In relazione a tale interpretazione, lo scrivente concorda con quanto espresso
da codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.
(Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi
del
lavoro pubblico)
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(2/2)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Nota del 22 maggio 2006
Parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005,
sez. III del 16.01.05 relativo a progressioni verticali – DPCM 15 febbraio
2006 emanato ai sensi
della legge 311 /2004 art. 1, c. 98 per gli enti locali di cui all’articolo
2, commi 1 e 2 del D.lvo 267/2000
Si richiama il parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III
del 16.01.05 concernente la normativa da applicare in materia di assunzioni
per passaggi tra le aree di inquadramento a seguito di procedure di riqualificazione
del personale dipendente che afferma come "rientrino nel blocco delle "assunzioni" di
cui all’art. 1, comma 95 della legge n. 311/2004 anche le progressioni verticali
da un ‘area all’altra poiché, anche in tal caso si verifica una novazione
del rapporto di lavoro… ".
Nel citato parere il Consiglio di Stato, riferendosi al regime di blocco delle
assunzioni previsto per le amministrazioni statali, sottolinea che la stessa
legge finanziaria "prevede un consistente temperamento a tale blocco,
consistente nella possibilità di assunzioni in deroga a carico di un
apposito fondo ai sensi dei commi 96 e 97 (…) e che è attraverso tale
meccanismo (e solo attraverso di esso) che si potrebbe, se del caso, tenere
conto del minore onere finanziario delle eventuali richieste di autorizzazione
in deroga in relazione a procedure di riqualificazione".
Per le autonomie locali la legge n. 311/2004 prevede all’arto 1, c. 98 che
ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, siano individuati, con accordo da definire in sede di
Conferenza Unificata e da trasfondersi in DPCM, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato, tali criteri devono garantire, la realizzazione di economie
di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005.
Il predetto accordo di cui all’art. 1, c. 98 della legge n. 311 /2004 è stato
ratificato nella Conferenza Unificata del 24 novembre u.s. ed è stato
recepito nel DPCM 15 febbraio 2006.
Tale DPCM individua per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane,
criteri e limiti per le assunzioni dall’esterno, considerando esclusivamente
i costi di queste ultime e non prevede meccanismi di assunzioni in deroga che
diano ragione del minore onere finanziario che le procedure di riqualificazione
del personale interno generano rispetto alle assunzioni dall’esterno.
In considerazione di quanto evidenziato si ritiene, pertanto, che le progressioni
verticali possono essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva
per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione
alle cessazioni dal servizio di personale verificatesi nel triennio 2004/2006,
può effettuare secondo i criteri previsti dal DPCM 15 febbraio 2006
fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso
al pubblico impiego e nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
e delle dotazioni organiche vigenti.
Si coglie l’occasione comunque per rappresentare la possibilità di
estendere tale modalità di computo non solo alle progressioni verticali
ma anche alle assunzioni dall’esterno in considerazione delle difficoltà nel
trasformare la parte residuale di risorse, specie nei casi ove sono previste
poche unità di assunzione, in unità di assunzioni. Inoltre, proprio
il dettato del comma 98 dell’ art. 1 della legge 311 /2004 che richiama il
concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza fa correttamente
esplicito riferimento "alla realizzazione di economie di spesa lorde",
al fine di non ledere l’autonomia delle regioni e delle autonomie locali, che
sarà oggetto di verifica ai sensi dell’arto 6 del DPCM 15 febbraio 2006.
Si ritiene quindi compatibile, con quanto previsto dal citato comma 98 e dalle
disposizioni del DPCM richiamato, il computo delle assunzioni in termini di
equivalenza della spesa riferita alle cessazioni verificatesi.
Data la rilevanza della questione si invitano gli Uffici competenti dei Ministeri
in indirizzo ad esprimere il proprio avviso al riguardo, anche in considerazione
delle intese acquisite in sede tecnica di Conferenza unificata del 5 aprile
2006, indetta per valutare l’ipotesi di una modifica o di un chiarimento sull’Accordo
del 24 novembre 2005 recepito nel DPCM indicato in oggetto, con i rappresentanti
dell’ANCI; che. leggano per conoscenza.
Il Direttore dell’Ufficio (Francesco Verbaro)