Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata lo scorso 9 giugno, interviene
sulla procedura di nomina a Professore universitario e sulla decorrenza dei
suoi effetti, in particolare in presenza di un temporaneo blocco delle assunzioni.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la determinazione rettorale di nomina
concorre, in stretta concessione con la delibera della Facoltà, alla
produzione degli effetti costitutivi del rapporto e non può essere qualificata
come atto meramente esecutivo, per cui l’accertato possesso dei requisiti
per l’assunzione da parte del Consiglio di Facolta’ e l’impossibilità di
procedere alla nomina a professore universitario per il "blocco finanziario",
non consentono che, venuto meno l’ostacolo del divieto delle assunzioni,
possa procedersi ad assunzione in ruolo con decorrenza
giuridica dalla data in cui il Consiglio di Facoltà ha deliberato la
chiamata.
. . . . . .
Consiglio di Stato, VI sezione
Sentenza 9 giugno 2006 numero 3451
(presidente Varrone, estensore Balucani)
Conferma TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2005 n. 2390
(…)
Fatto
Il prof. Bronzini Stefano, dichiarato idoneo all’esito della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario
per il settore disciplinare – Letteratura inglese, veniva chiamato nel
ruolo dei professori universitari di I° fascia della facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Bari con deliberazione
14.4.2003.
Alla chiamata della Facoltà non seguiva però il provvedimento
di nomina da parte del Rettore stante il divieto di nuove assunzioni previsto
per l’anno 2003 dall’art. 34, 4° comma, L. n. 289/2002 e per
l’anno 2004 dall’art. 3, 53° comma, L. n. 350/2003.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 30.11.2004 che autorizzava
le assunzioni di personale nelle Università in deroga al divieto di
cui alla legge n. 350/2003 il Rettore dell’Università di Bari,
con decreto 29.12.2004 n. 13459, disponeva l’inquadramento del prof.
Bronzini nel ruolo dei professori ordinari con decorrenza 31.12.2004.
Avverso detto decreto, per la parte in cui fa decorrere gli effetti giuridici
della nomina dal 31.12.2004 anziché dalla data della chiamata della
Facoltà (14.4.2003), il prof. Bronzini ha proposto ricorso dinanzi al
TAR Puglia, sede di Bari, deducendo censure di violazione ed errata applicazione
di legge, nonché eccesso di potere sotto vari profili. Il ricorrente
ha tra l’altro sostenuto che la disciplina derogatoria introdotta dal
D.P.R. 30.11.2004 avrebbe determinato il venir meno dell’unico ostacolo
che impediva la retrodatazione degli effetti giuridici della sua nomina alla
data in cui il Consiglio di Facoltà ne aveva deliberato la chiamata
(14.4.2003).
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso
avendo ritenuto:
– che il D.P.R. 30.11.2004 non ha eliminato il blocco delle assunzioni da
parte dell’Università per gli anni 2003 e 2004, limitandosi a
prevedere, per il solo anno 2004, una deroga parziale a tale divieto, ove “giustificata
da effettive, indilazionabili e motivate esigenze di servizio”;
– che la chiamata in servizio dei vincitori di concorso da parte della P.A. è soggetta
alla potestà organizzatoria di quest’ultima, talché può ben
essere dilazionata in presenza di impedimenti, anche di carattere finanziario;
– che la scissione tra decorrenza economica e decorrenza giuridica (richiesta
dal ricorrente) risulta impedita dal fatto che la costituzione del rapporto
tra ricorrente e Università è stata differita “in toto” fino
alla data del venir meno del blocco delle assunzioni.
Nei riguardi di detta pronuncia il prof. Bronzini ha interposto appello reiterando
i motivi di gravame gia prospettati in primo grado, e che si possono così riassumere:
1) poiché il divieto di nuove assunzioni trova il proprio fondamento
nella necessità di evitare aggravi per la spesa pubblica, una volta
venuto meno il blocco era obbligo dell’Amministrazione assumere il ricorrente
con decorrenza giuridica dalla data di deliberazione della Facoltà;
2) la decorrenza giuridica della nomina dall’1.1.2005 non è giustificata,
poiché il Consiglio di Facoltà già in data 14.4.2003 gli
aveva riconosciuto il possesso dei requisiti didattici e scientifici necessari
per l’assunzione;
3) l’Amministrazione ha omesso ogni istruttoria in ordine alla possibilità di
far retroagire gli effetti giuridici della nomina;
4) per effetto della decorrenza attribuita alla nomina del ricorrente, la
posizione di questi risulta sperequata rispetto ai docenti risultati idonei
a seguito di concorsi svoltisi successivamente;
5) il provvedimento rettorale disattende la proposta di nomina del Consiglio
di Facoltà in contrasto con il principio secondo cui questa è vincolante
e rispetto ad essa il successivo decreto rettorale costituisce atto meramente
esecutivo.
L’appellante ha poi censurato le motivazioni addotte nella sentenza
impugnata ribadendo tra l’altro:
– che, venuto meno il blocco delle assunzioni, doveva essere ripristinato
il regime ordinario con effetti “ex tunc” (facendo quindi decorrere
gli effetti giuridici della nomina dal momento della chiamata della Facoltà);
– che la decorrenza giuridica della nomina era perfettamente scindibile dalla
decorrenza economica.
Diritto
L’appello è infondato.
Secondo quanto esposto in narrativa il prof. Bronzini, chiamato dalla Facoltà il
14.4.2003 ma inquadrato nel ruolo nei professori ordinari solo a decorrere
dal 31.12.2004 per l’intervento blocco delle assunzioni, pretende la
retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici dalla data in cui era
stato chiamato dalla Facoltà.
La tesi sostenuta dal ricorrente , sia in primo grado che nel presente giudizio, è che
l’accertato possesso dei requisiti per l’assunzione già nell’anno
2003, e l’impossibilità di procedere alla sua nomina stante il “blocco
finanziario”, fanno sì che, venuto meno l’ostacolo del divieto
delle assunzioni in virtù del D.P.R. 30.11.2004, egli debba essere assunto
con decorrenza giuridica dalla data in cui il Consiglio di Facoltà ha
deliberato di chiamarlo a ricoprire il posto di professore ordinario.
Non trattandosi di un divieto assoluto di assunzione, ma di un blocco circoscritto
alle sole nomine in ruolo che comportino un aumento della spesa pubblica (non
contenibile nei limiti di spesa previsti dalla legge) l’Amministrazione
universitaria, una volta venuto meno l’unico ostacolo che impediva l’assunzione
del prof. Branzini avrebbe dovuto assumere il medesimo con decorrenza economica
dal 31.12.2004 (data di inizio della prestazione), ma giuridica dalla data
14.4.2003 in cui, accertata da parte della Facoltà le sussistenza dei
requisiti necessari per la nomina, egli avrebbe dovuto essere assunto ove non
fosse intervenuto il “blocco”.
Siffatta prospettazione si presta ad un duplice ordine di rilievi.
Anzitutto non può essere condiviso il ruolo che nell’ambito
del procedimento di nomina viene assegnato, rispettivamente, alla deliberazione
della Facoltà ed al decreto rettorale.
Deve cioè escludersi che il provvedimento rettorale possa essere considerato
come atto meramente esecutivo della delibera di chiamata della Facoltà,
come invece sostenuto dal ricorrente.
È infatti palese che con tale delibera la Facoltà esprime la
volontà di avvalersi della prestazione del docente, avendone verificato
positivamente i requisiti scientifici e didattici; ma per la costituzione del
rapporto non può mancare l’accertamento delle ulteriori condizioni
concernenti la possibilità di inquadramento nei ruoli del personale
docente universitario, anche in relazione alle disponibilità finanziarie.
A questa finalità corrisponde la determinazione rettorale che dunque
concorre, in stretta concessione con la delibera della Facoltà, alla
produzione degli effetti costitutivi del rapporto e non può essere qualificata
come atto meramente esecutivo.
Se così è, gli effetti dell’inquadramento a professore
ordinario non possono che decorrere dal momento in cui il Rettore, a completamento
della fattispecie procedimentale, adotta il decreto rettorale di nomina avendo
riscontrato la sussistenza di tutte le condizioni, soggettive ed oggettive,
che consentono l’assunzione del docente.
La circostanza dunque che già alla data del 14.4.2003 il prof. Bronzini
avesse conseguito la chiamata da parte della Facoltà non può di
per sé costituire titolo per ottenere la retrodatazione della nomina,
seppure ai soli fini giuridici.
Sotto altro profilo deve osservarsi – come rilevato anche dal giudice
di prime cure – che l’intervenuta deroga al blocco delle assunzioni
non poteva che esplicare la sua efficacia per l’avvenire, con ciò rimanendo
ferma la impossibilità di costituire rapporti di lavoro per il periodo
in cui il blocco stesso era stato operativo; né può assumere
alcun rilievo il fatto che il blocco sia stato stabilito solo per finalità di
contenimento della spesa, giacché anche una retrodatazione della nomina
ai soli fini giuridici si tradurrebbe in un maggiore onere finanziario per
l’Amministrazione.
In definitiva sono infondate le censure prospettate avverso la mancata retrodatazione
della nomina a professore ordinario del prof. Bronzini e, dovendosi pertanto
condividere le conclusioni della sentenza impugnata, l’appello in esame
deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il
presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello in epigrafe indicato. Spese compensate. Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005. Depositata il 9 giugno 2006.