Abrogato il dpr 352 del 1992
Il 2 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento sull’accesso ai
documenti amministrativi, approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Abrogato
il precedente regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992 n. 352.
Accesso anche agli atti dei privati
Il diritto di accesso, esercitabile anche da soggetti
portatori di "interessi diffusi o
collettivi", può essere azionato anche nei confronti
dei soggetti di diritto privato, "limitatamente
alla loro attivita’ di pubblico interesse".
L’elaborazione di dati non è accesso
La P.A. non e’ tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
I controinteressati
La P.A. cui e’
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati,
e’ tenuta a dare
comunicazione agli stessi, invio di copia con raccomandata con avviso
di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per
via telematica, alla richiesta di accesso.
L’accesso informale
Disciplinato l’accesso "informale": è possibile, in assenza di controinteressati,
l’esercizio del diritto di accesso anche mediante richiesta verbale alla
P.A. ed anche tramite un URP. La richiesta, in tali casi, va esaminata "immediatamente
e
senza
formalità".
Regioni ed enti locali
L’accesso informale si applica anche alle regioni e agli enti locali (in quanto
attinente a livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).
L’accesso formale
Solo qualora non sia possibile l’accoglimento immediato
della richiesta in via informale, "ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente,
sulla
sua identita’, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse
alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilita’
del documento o sull’esistenza di controinteressati", l’amministrazione invita
l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia
ricevuta.
Richiesta a P.A. sbagliata
La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa
da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e’ dalla
stessa immediatamente
trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e’ data comunicazione all’interessato.
Accesso telematico
Previsto l’accesso agli atti per via telematica: le PA "assicurano
che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica",
ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000 (TUDA), degli articoli 4 e 5 del DPR
68/2005 (PEC) e del
decreto legislativo 82/2005 (CAD).
Siti pubblici
I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono
pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Termini
Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta
giorni.
Solo se la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro
dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente. In tale
caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta corretta. Il differimento dell’accesso può essere eccezionalmente
disposto, ma va indicata la durata.
La Commissione per l’accesso
Istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi, cui può essere inviato, anche
a mezzo fax o per via telematica, un ricorso in via amministrativa avverso
il diniego delle PA. Le sedute della Commissione
non sono pubbliche.
La disciplina dei ricorsi alla Commissione si applica,
in quanto compatibile,
anche al ricorso al difensore civico.
Archivio telematico
La Commissione tiene un archivio degli atti concernenti
la disciplina del
diritto
di accesso.
A
tale fine, le P.A. trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso
i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.
. . . . . .
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi
(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006)
testo in vigore dal: 2 giugno 2006
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare
l’articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita’ a
quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per
l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della
legge.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e’
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e’ richiesto l’accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui
all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti
dell’autorita’ competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La pubblica amministrazione non e’ tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica
amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e’ tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all’articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al
comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalita’ del diritto di accesso di cui al
presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi.
Art. 5.
Accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo’ essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse
connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita’
e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita’, e’
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalita’ idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e’
presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo ed e’ trattata ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso puo’ essere presentata anche per il
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del
documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati,
invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identita’, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilita’ del
documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione
invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui
l’ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e’ dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione e’ data comunicazione all’interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di
trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente
o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal
comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione,
entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso e’ il dirigente, il
funzionario preposto all’unita’ organizzativa o altro dipendente
addetto all’unita’ competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e modalita’ di accesso
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche’ di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta anche la facolta’ di accesso agli altri documenti nello
stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato
nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali e’ consentito l’accesso non possono essere
asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
5. L’esame dei documenti e’ effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona
di cui vanno specificate le generalita’, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L’interessato puo’ prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in
visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti e’ rilasciata
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell’articolo 25 della legge secondo le modalita’ determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie
possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1,
comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalita’ di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare
in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare
adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di
consultazione;
c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il
rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,
fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle
finanze;
d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la perdita accidentale, nonche’ la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24
della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
puo’ essere accolta cosi’ come proposta.
2. Il differimento dell’accesso e’ disposto ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui
all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche
esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la
durata.
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il
regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonche’
con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della
legge e’ esercitato secondo le modalita’ di cui all’articolo 9, comma
2.
Art. 11.
Commissione per l’accesso
1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di
piena conoscibilita’ dell’azione amministrativa, la Commissione per
l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalita’ di coordinamento dell’attivita’
organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per
garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2,
della legge, nonche’, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti
all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
2. Il Governo puo’ acquisire il parere della Commissione per
l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e
della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di
accesso.
3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti
concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di
cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla
Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva
modificazione.
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso
1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte
dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso
ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il
ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che
consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso
puo’ essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le
modalita’ di cui all’articolo 3, e’ presentato nel termine di trenta
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla
formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel
termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i
controinteressati possono presentare alla Commissione le loro
controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalita’ del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire,
anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della
Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di
silenzio rigetto;
b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con
avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati gia’ in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non
gia’ individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il
ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di
almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al
comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel
caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione
dei dati personali il termine e’ prorogato di venti giorni. Decorsi
inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non
legittimato o comunque privo dell’interesse previsto
dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui
al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilita’ o di inammissibilita’ del
ricorso non preclude la facolta’ di riproporre la richiesta d’accesso
e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
9. La decisione della Commissione e’ comunicata alle parti e al
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso
termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto
che ha adottato il provvedimento impugnato puo’ emanare l’eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25,
comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto
compatibile, al ricorso al difensore civico previsto
dall’articolo 25, comma 4, della legge.
Art. 13.
Accesso per via telematica
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1,
lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa
essere esercitato anche in via telematica. Le modalita’ di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal
comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da
tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da
tale data. Il diritto di accesso non puo’ essere negato o differito,
se non nei casi previsti dalla legge, nonche’ in via transitoria in
quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base
ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1,
comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto
non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto
dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali
adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i
rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua entrata in vigore, ferma restando la potesta’ di adottare,
nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi
territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E’ altresi’
abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 aprile 2006
(Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006)