La disciplina edilizia degli impianti di telecomunicazione

Gli artt.
87 e 88 del Codice delle comunicazioni
elettroniche contengono una disciplina speciale per il conseguimento dell’autorizzazione
a costruire per gli impianti di telecomunicazione, che la Corte Costituzionale,
da ultimo con ordinanza
numero del 18 maggio
(203/2006,
estensore Tesauro), ha ritenuto legittima.

Si tratta di disciplina che, in deroga al testo unico dell’edilizia (cui si rinvia "per
ogni altra modalità di trasformazione del territorio") equipara gli
impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente
assentibili
ovvero
oggetto
di autocertificazione di legittimità, secondo "le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità" previste dalla legge delega, numero
166
del
2002.

E’ stato evidenziato che "si mira in tal modo a realizzare esigenze di
tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi inerenti all’installazione delle infrastrutture di comunicazione,
che "resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi
e non a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia" (Corte Cost.
sentenza n. 129 del 2006).

In particolare, l’art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.
259, nella parte in cui
prescrive, per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici,
il rilascio, in forma espressa o tacita, di un unico titolo abilitativo qualificato
come autorizzazione, costituisce attuazione della delega legislativa contenuta
nell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, che in materia
di telecomunicazioni prescrive, al numero 3, la previsione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione
di infrastrutture e al numero 4 la riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi nonché la regolazione uniforme dei medesimi
procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni
per la installazione delle infrastrutture di reti mobili. (sentenza n. 129
del 2006).

E sia l’art. 87 che l’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche
(il quale definisce un procedimento analogo a quello descritto nell’art. 87,
per l’ipotesi in cui l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di
scavi e l’occupazione di suolo pubblico) stabiliscono "moduli di definizione
del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa
e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale
di diretta derivazione comunitaria" (sentenza n. 336 del 2005).

Il procedimento autorizzatorio unico di cui agli artt. 87 e 88 del d.lgs.
n. 259 del 2003 -il quale comprende anche la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia
da parte dell’ente competente- non è suscettibile tuttavia di incidere
nella materia penale, in quanto la regolamentazione del titolo occorrente per
realizzare l’intervento edilizio non influisce sulla disciplina sanzionatoria
penale di cui all’art. 44 del Testo unico dell’edilizia, che "non è correlata
alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell’intervento" (Corte
Cost. ordinanza 203 del 2006).

Si riportano di seguito gli articoli 87 e 88 del Codice
delle comunicazione elettroniche. Il Codice è consultabile per esteso qui)

. . . . . .

Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

(…)

Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici

1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi
di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche’ per reti radio
a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate,
viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge
22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui
al comma 1 e’ presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L’istanza, conforme al modello di cui al modello A dell’allegato n. 13,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato
alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso
l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non
appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza
a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione
di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale
od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati,
e’ sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato
n. 13.

4. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza,
pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche’
dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al
presente articolo, nonche’ quelle relative alla modifica delle caratteristiche
di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora,
entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio
di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di
scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti
a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali
e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n.13, all’Ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza,
il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente
interessate dall’installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all’articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonche’ la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere
a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e’
ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati,
l’istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all’allegato n. 13,
viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata
in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune
di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata
anche su iniziativa del soggetto interessato.

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza
dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni
di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.

10. Salve le disposizioni di cui all’articolo 93, nessuna altra indennità e’
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari
di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico
o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione
elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e’ affidata la cura di interessi
pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi
a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai
titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero,
ovvero ad altro Ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all’articolo 89, comma 3, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque
e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture
civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive
attività istituzionali.

Redazione

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