Il Ministero del Lavoro ha emanato, lo scorso 14 giugno, una circolare
sulle collaborazioni
a progetto, in particolare nel settore dei call center, fornendo indicazioni
in merito agli
ispettori del lavoro.
Collaborazioni a progetto “out bound”
Sono
le collaborazioni
tipicamente rappresentate dagli operatori dedicati a campagne promozionali
limitate nel tempo, per le quali essi hanno ampia possibilità di predeterminare
il contenuto, l’intensità e le modalità della loro prestazione
lavorativa.
Collaborazioni a progetto “in bound”
Vi rientrano gli addetti al “customer care” ed
all’assistenza “online”, essi svolgono un’attività di
cui non possono predeterminare contenuto e modalità, limitandosi alla
risposta telefonica di cui essi rappresentano il terminale passivo.
Si tratta di modalità di lavoro assimilabili al lavoro
subordinato.
Di seguito, il testo della Circolare, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
. . . . . .
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare 14 Giugno 2006 n. 17
Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a
progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di
vigilanza. Indicazioni operative
Con la circolare n. 1/2004 questo Ministero aveva già fornito, con
specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, prime indicazioni,
di carattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da
parte degli organi di vigilanza.
Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire ora istruzioni
su singole tipologie di attività, in relazione alle quali l’applicazione
del citato art. 61 ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti.
Con il presente documento, questo Ministero, congiuntamente con l’Istituto
nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, intende pertanto fornire adeguate istruzioni
con specifico riferimento ai call center, valutando nel prosieguo l’opportunità di
fornire con ulteriori provvedimenti indicazioni relativamente ad altre tipologie
per le quali l’applicazione dell’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ha parimenti
presentato profili di problematicità.
Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente circolare si forniscono
indicazioni di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previdenziali,
al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione
da adottare nella lettura del fenomeno in esame.
In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro dovranno avviare,
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 124/2004, un’adeguata attività di
carattere informativo, volta ad istruire gli operatori del settore sulla
corretta utilizzazione della tipologia contrattuale delle collaborazioni
coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs.
n. 276/2003.
La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalità verranno
stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all’art. 3 del
d.lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dall’emanazione della presente circolare, è volta
ad assicurare omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore
ed è, pertanto, necessariamente preliminare all’avvio da parte degli
ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità delle
collaborazioni a progetto poste in essere.
Si fa fin d’ora riserva di valutare l’opportunità di intervenire nuovamente
sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di attento monitoraggio
degli esiti della presente circolare, l’evoluzione e le dinamiche organizzative
del settore.
Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro
Il mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere caratterizzato,
anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 ed
alla introduzione del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di contratti
di collaborazione autonoma.
In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in considerazione delle
novità introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 i presupposti per la
stipulazione di un contratto di lavoro a progetto devono in generale essere
individuati con riferimento: a) ai criteri di individuazione e specificazione
del progetto o programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali che devono
connotare l’autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro;
c) alle modalità di coordinamento consentite tra il committente ed
il lavoratore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, le collaborazioni
coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e che, pur potendo essere connessi all’attività principale od accessoria
dell’impresa – come specificato dalla circolare 1 dell’8 gennaio 2004 -,
non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano
parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed
individuati nel loro contenuto caratterizzante.
La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo
del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano
genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione
di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione
del risultato.
Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi qualificanti
al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza
del datore di lavoro, non può successivamente variare in modo unilaterale.
In considerazione di ciò, un progetto, un programma di lavoro od una
fase di esso possono essere individuati anche nell’ambito delle attività operative
telefoniche offerte dai call center purché in ogni caso idonei a configurare
un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore
telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con
possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
È
quindi necessario che l’ispettore riscontri l’esistenza in concreto degli
elementi connotanti una genuina collaborazione a progetto così come
vengono descritti nella presente circolare.
Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato
con riferimento ad una specifica e singola “campagna” la cui durata
costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa
del contratto di lavoro a progetto.
Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto
al collaboratore è dunque necessario che il progetto, programma di
lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna
(con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna
di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa
stessa);
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro
a progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito
di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richiesta
al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento
a requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz’altro
configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con
riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compito assegnato
al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un
arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile
ad un singolo committente.
Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di
tale tipologia di attività e della possibilità di definire
compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo
ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di
prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato.
Il lavoratore out bound, infatti, può prefigurare il contenuto della
sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle
parti con il contratto.
Inoltre, l’ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia della
prestazione deve verificare l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzate
con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare
il ritmo di lavoro.
Nelle attività in bound l’operatore non gestisce, come nel caso dell’out
bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla
giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate
dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le
proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.
Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attività lavorativa
come descritta è disciplinata da un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto, procederà, dovendo ricondurre tale attività alla
subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio
e contributivo.
Nell’ambito del progetto o programma di lavoro così definito al collaboratore
non può essere richiesta un’attività diversa da quella specificata
nel contratto.
L’ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri assunti
per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento al risultato enucleato
nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Requisiti essenziali per l’autonomia della prestazione
L’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che il progetto o programma
di lavoro deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Ciò, come noto, al fine di garantire al collaboratore una sostanziale
ed effettiva autonomia nell’esecuzione della prestazione.
Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato l’incarico
di compiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere considerato
autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso possa unilateralmente
e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione
o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire
e la collocazione temporale della stessa.
Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto ad
alcun vincolo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite.
Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate
di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l’assenza non deve mai
essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.
Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del
contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con riferimento ad
attività telefoniche out bound.
Forme consentite di coordinamento
Sempre ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 il fondamentale requisito
dell’autonomia può essere contemperato con le esigenze di coordinamento
della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda.
A tal fine, nell’ambito della specifica operatività dei call center,
possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore
deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate
per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate
dall’azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una
determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione
finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali
giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento
della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda;
c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui
attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per
l’esecuzione della prestazione.
E’ in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio
del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente
convenute.