Linee guida per i collegi sindacali delle ASL

La Corte dei Conti, sezione delle
autonomie, ha messo a punto delle "Linee guida" per i collegi
sindacali
degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto
che collegi sindacali nelle Aziende sanitarie debbano inviare alle competenti
Sezioni regionali di controllo della Corte
una relazione
sul
bilancio di previsione ed una relazione sul bilancio d’esercizio (art.1
co. 170).

Si tratta di una relazione che, ad avviso della
Corte dei Conti, deve fornire le seguenti valutazioni:

a) il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento
e mantenimento degli equilibri di bilancio;
b) il rispetto delle regole contabili e finanziarie
recate negli atti di indirizzo regionali;
c) l’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’art.119 della Costituzione;

d) l’emergere di ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria, in ordine alla quale l’ente sanitario non abbia adottato
le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

La Corte dei Conti chiarisce infine che nella nozione
di gravi irregolarità "non possono essere ascritte generiche
disfunzioni gestionali né valutazioni basate sulle modalità di
attuazione e/o sul grado di scostamento dalla norma, ma solo questioni
economico- finanziarie e contabili di rilievo
, tali da mettere in
forse la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario
quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri
di finanza pubblica".

. . . . . .

Corte dei Conti, Sezione delle
autonomie

Deliberazione 27 aprile 2006 n. 7/AUT/2006

Linee guida per l’attuazione dell’articolo 1, comma 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per i collegi sindacali
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, Suppl. Ordinario n. 132)

(…)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio
1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 1, commi 166, 167 e 168
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione
n. 1 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio
2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;
Vista la nota n. 301/06/SG
del 29 marzo 2006 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione
delle autonomie per l’adunanza odierna;
Udito il relatore, Consigliere Rita
ARRIGONI

Delibera

di approvare l’unito documento, che fa parte integrante della presente
deliberazione, riguardante:

– “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 170,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) per i collegi
sindacali degli enti del Servizio sanitario Nazionale”.

Le Sezioni regionali provvederanno a trasmettere la presente deliberazione
e il documento allegato alle Regioni e agli enti sanitari interessati, per
i conseguenti adempimenti.

Il Relatore (Rita ARRIGONI)
Il Presidente (Francesco STADERINI)

Depositata in segreteria il 28 aprile 2006

. . . . . .

Linee guida

“Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) per i collegi
sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) all’art.1,
comma 170, prevede che le disposizioni contenute nei commi 166 e 167 si applichino
anche agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli organi di revisione economico-finanziaria dei predetti enti sono, pertanto,
tenuti ad inviare alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte
una relazione sul bilancio di previsione ed una relazione sul bilancio d’esercizio.

Le anzidette relazioni del collegio sindacale, ad avviso di questa Sezione,
devono fornire dati oggettivi tali da consentire alle Sezioni regionali, anche
con l’ausilio eventuale di altri strumenti informativi, le seguenti valutazioni:
i) il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento
degli equilibri di bilancio; ii) il rispetto delle regole contabili e finanziarie
recate negli atti di indirizzo regionali; iii) l’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’art.119 della Costituzione;
iv) l’emergere di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria,
in ordine alla quale l’ente sanitario non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall’organo di revisione.

Ove la competente Sezione Regionale riscontri situazioni di gravi irregolarità contabili
e finanziarie, trasmetterà la propria segnalazione alla Regione interessata
per i conseguenti provvedimenti. Una previsione questa che consente di rendere
il controllo contabile sugli enti sanitari tempestivo e cogente, sia nella
fase di programmazione della spesa che in quella di rendicontazione.

2. Le disposizioni della legge finanziaria, nel quadro della necessaria tenuta
dei conti pubblici e di osservanza degli impegni assunti dal nostro Paese a
livello comunitario, consentono di chiarire che nella nozione di “gravi
irregolarità” non possano essere ascritte generiche disfunzioni
gestionali né valutazioni basate sulle modalità di attuazione
e/o sul grado di scostamento dalla norma, ma solo questioni economico- finanziarie
e contabili di rilievo, tali da mettere in forse la realizzazione degli obiettivi
regionali assegnati all’ente sanitario quale contributo richiesto nell’ambito
dei più generali equilibri di finanza pubblica.

Una particolare attenzione richiedono, perciò, l’errata collocazione
di poste contabili strategicamente rilevanti, la quantificazione di proventi,
in misura ripetutamente rivelatasi esuberante nei precedenti esercizi, la conservazione
di crediti di dubbia realizzabilità, il ricorso a proventi di non ripetibile
utilizzazione a fronte di costi strutturali ed, in generale, il rispetto dei
criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dal codice civile e dai principi
contabili nazionali. Le segnalazioni dovranno riguardare anche l’eventuale
presenza di oneri sommersi derivanti, ad esempio, dalla gestione di società partecipate
o dalla sistematica sottovalutazione di costi relativi alle prestazioni acquisite
da strutture esterne alla Regione.

Tale modalità di controllo si affianca ma non sostituisce quella volta
a verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione,
i risultati ottenuti dal sistema sanitario regionale.

3. Lo scopo della presente deliberazione è quello di fissare i criteri
e le linee guida delle relazioni che gli organi di revisione contabile degli
enti del sistema sanitario dovranno trasmettere alle Sezioni regionali sul
bilancio d’esercizio 2005. Le relazioni dei collegi, per questo primo
anno, potranno riguardare solo l’esame dei risultati a consuntivo riferiti
all’esercizio da poco concluso. Esse avranno a riferimento il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, adottato dal Direttore Generale.

Per una valutazione di maggior dettaglio così come richiesto nelle
linee guida, si dovrà far riferimento, inoltre, alle riclassificazioni
previste con il modello di conto economico (CE/5) e con quello dello stato
patrimoniale (SP), predisposti dalle aziende sanitarie ed ospedaliere per il
monitoraggio del settore, in base al decreto del Ministero della Sanità 16
febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, frutto delle informazioni
emergenti da una lettura più approfondita degli stessi dati di consuntivo.

I tempi necessari per la definizione delle linee guida, nonché l’avanzata
fase di definizione dei bilanci di previsione hanno consigliato di rinviare
al prossimo esercizio la definizione di linee guida relative alle relazioni
sui bilanci economici di previsione. Esse dovrebbero basarsi sul conto economico
annuale (CE), predisposto secondo il modello di rilevazione adottato con il
citato decreto ministeriale; conto economico che deve essere predisposto dagli
enti del sistema sanitario entro il 16 febbraio di ogni anno.

Il riferimento a tale documento consentirebbe di superare le difficoltà connesse
alla diversità delle tempistiche di approvazione dei bilanci preventivi
da parte degli enti. Attendere l’adozione dei bilanci preventivi porterebbe,
altrimenti, a definire l’esame dei diversi enti in tempi non definiti
e soprattutto a spostare, in alcuni casi, la pronuncia molto avanti rispetto
all’avvio della gestione. Il controllo delle Sezioni regionali dovrebbe,
invece, assicurare quel carattere di tempestività che è condizione
indispensabile per consentire alle amministrazioni regionali di prevedere modifiche
su procedure e scelte economiche adottate dagli enti.

Il modello allegato è stato predisposto con riferimento alle aziende
sanitarie ed alle aziende ospedaliere, mentre si è ritenuto di rinviare
a successivi approfondimenti l’applicabilità della su indicata
normativa ai Policlinici universitari, agli IRCCS e agli ospedali classificati
a causa delle loro peculiarità gestionali.

Tale modello prevede :

a) che siano preliminarmente forniti i dati di identificazione dell’Ente,
quantificate le sue dimensioni demografiche e le dimensioni delle strutture
di ricovero;

b) che siano, poi, fornite risposte ad alcune prioritarie ed elementari domande,
(Parte prima), affinché possa essere impostata dalle Sezioni regionali
una prima e provvisoria selezione dei casi in cui dalle relazioni sia dichiarata
o ritenuta probabile la presenza di gravi irregolarità e nei quali occorra,
pertanto, avviare celermente la segnalazione alle Regioni e le eventuali istruttorie
per richieste di integrazioni e chiarimenti. La risposta da fornire ad alcune
delle domande preliminari presuppone, tuttavia, la previa compilazione di prospetti
contenuti nella Parte seconda;

c) che siano anche fornite risposte, forniti dati e compilati prospetti (Parte
seconda) finalizzati ad un esame più approfondito, da parte delle Sezioni
regionali, dei casi in cui la grave irregolarità non sia segnalata,
ma possa emergere dalla combinazione di alcuni fattori di rischio.

Redazione

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