Nessun rinvio per il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) che mandera’ in
soffitta la legge Merloni. Entrera’ regolarmente in vigore il prossimo 1 luglio
2006.
E’ quanto emerge dal Consiglio dei Ministri dello scorso 9 giugno. In particolare,
la presidenza della Repubblica si sarebbe rifiutata di autorizzare l’emanazione
di decreti leggi di sospensione generalizzata dell’entrata in vigore della
normativa sugli appalti (tra l’altro il termine per il recepimento della
direttiva unica appalti, 2004/18/CE, è scaduto l’1 febbraio di quest’anno).
Il Governo si avvarrà a questo punto della delega per adottare decreti correttivi
al Codice, contenuta in generale all’art. 1 comma 5 della legge 18 aprile
2005 n. 62 (Legge
comunitaria
2004):
“Entro diciotto mesi dalla data di
entrata
in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1”.
La delega specifica per i decreti correttivi al Codice Appalti è poi contenuta
all’art. 25 comma 3 della Comunitaria, che concede al Governo nella materia due
anni, sempre decorrenti (a questo punto) dal prossimo 1 luglio:
“Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative
nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4”.
Tra le materie che formeranno probabile oggetto di modifiche, la trattativa
privata (o “procedura
negoziata”), con e senza bando,
le
offerte economiche più vantaggiose e l’appalto
integrato (in cui l`impresa che costruisce controlla anche la progettazione,
con conseguente venir meno dell’esigenza di apposita gara di progettazione).
Si riportano di seguito gli articoli 1, 2 e 25 della Legge comunitaria per
il 2004, contenenti la delega al Governo per l’emanazione dei decreti correttivi
alla nuova disciplina sugli appalti (il testo integrale della legge può
essere letto qui;
in generale, sui limiti di questa delega, si rinvia a questo breve commento).
. . . . . .
Legge 18 aprile 2005, n. 62
(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso
a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate
nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE,
2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE,
2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE,
2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei
princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale
fine i decreti legislativi recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva
e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia
a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino
a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa
o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella
dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro
e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale
che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel
cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo
non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di
trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri
dell’Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione
possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere
di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in
cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti
richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una
disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.
(…)
Art. 25.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative
in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando
anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del
Trattato istitutivo dell’Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta
applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto
della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti
di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali
dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali
disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni.
(…)