Il Ministero dell’Istruzione ha diramato, lo scorso 9 giugno, una circolare sull'”organico di fatto” nelle scuole.
“La circolare -ha dichiarato il Ministro Fioroni- e’ ispirata a
una logica di maggiori deroghe che consentano, nella costituzione delle cattedre,
flessibilita’ nei
posti aggiuntivi e un adeguamento delle classi alla effettiva consistenza degli
alunni.
Il provvedimento
consente inoltre la rispondenza dei posti di sostegno alle effettive necessita’,
anche in deroga all’organico di diritto, la possibilita’ di incrementi
di posti di tempo pieno e di tempo prolungato e di educazione degli adulti,
interventi sui posti del personale ATA che garantiscano sicurezza e funzionalita’ alle
sedi scolastiche, ulteriori incrementi di posti nella scuola dell’infanzia
per arrivare all’eliminazione delle liste di attesa”.
. . . . . .
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola – Uffici 4 e 5
Circolare 9 giugno 2006 n. 45
prot.n.686/DIP/U04
Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 – adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto.
In vista dell’imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina
del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico,
si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate
all’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni
di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento
importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed
efficacia dell’attività delle scuole che, per le variabilità delle
situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere
compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell’organico di diritto.
* Formazione delle classi
Ai fini di una stabile e ordinata costituzione delle cattedre e dei posti,
che garantisca il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e
risponda alle attese e alle esigenze dell’utenza, si rivelano indispensabili,
in questa fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di
fatto, la collaborazione ed il contributo attivo e partecipato dei diversi
soggetti, organismi e livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti.
Fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti,
(compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto
all’atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di
adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati
nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici possono
attivare nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate
per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni
non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto. Ovviamente
l’adempimento in questione dovrà essere formalizzato con provvedimento
debitamente motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL.,
per quanto di rispettiva competenza.
Si ricorda che l’autorizzazione al funzionamento di nuove classi dovrà essere
sempre preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della
serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello
degli alunni frequentanti: ciò al fine di evitare che, con l’inizio
delle lezioni, la effettiva consistenza degli stessi risulti inferiore alla
quella che sarebbe richiesta dalle disposizioni vigenti. A tale riguardo si
richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge 22 novembre
2002 n. 268, che configura l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli
Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni
di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli
alunni accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto
risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi
autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 6 dello schema
di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l’anno
scolastico 2006/2007, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate,
sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti
con un solo corso, possono essere mantenute, con adeguate motivazioni, anche
se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore
a 20.
Si potrà procedere all’istituzione di nuove classi di corsi serali degli
istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni
e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo
attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono
degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno
essere attivate in presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o
tendenzialmente vicino alle 20 unità. Si ribadisce l’esigenza che i
nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in
presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente
che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla
osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche
di rispettiva competenza.
Ai fini suddetti, le SS.LL. attiveranno ogni utile iniziativa (interlocuzioni
e incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche interessate,
puntuali e mirate verifiche, ecc…) finalizzata ad un accurato esame e
riscontro delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso
del Sistema Informativo. I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno
entro il 10 luglio c.a. ai competenti CSA, come previsto dall’art. 3 – comma
3 – della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia
il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile
coprire con personale a disposizione all’interno della stessa istituzione scolastica.
La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio
configura, comunque, una ipotesi eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti
sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente
al 31 agosto.
Le SS.LL. vorranno invitare gli Uffici competenti e le istituzioni scolastiche
a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p.v., al Sistema
Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi
in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti ai sensi della
legge 268/2002. Tali dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando
l’allegato modello A, che, debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito
via e-mail a questo Dipartimento – gildo.deangelis@istruzione.it.
Il modello in questione va di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali
modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo. Si rammenta
che l’adempimento succitato si rivela necessario per poter disporre di elementi
e di dati attendibili all’atto dei ricorrenti riscontri da effettuare da parte
degli organi competenti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni
in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione
delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole
potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora
nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque,
una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme
vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso.
La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale
spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Le ore di
insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi
concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico
di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro
delle disponibilità, così come previsto dall’art. 4 del citato
contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
* Scuola dell’infanzia
Si premette che la scuola dell’infanzia non ha carattere obbligatorio e che,
pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1,
della legge n.333/01.
Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero non comportano l’automatico
accoglimento delle stesse e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni
in aumento del numero sezioni e dei posti. Al fine, comunque, di venire incontro
alle richieste delle famiglie e ridurre le liste di attesa, le SS.LL. potranno
sottoporre all’esame di questo Ministero richieste di attivazione di nuove
sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate, che saranno valutate compatibilmente
con le risorse disponibili. Per poter disporre dei necessari elementi conoscenza
finalizzati alla programmazione di detti interventi, le SS.LL. faranno conoscere
il numero dei bambini compresi nelle liste di attesa e le ragioni che hanno
eventualmente impedito l’assegnazione a scuole viciniori aventi disponibilità di
posti. Per agevolare l’adempimento è stata predisposta la scheda All.
B che dovrà essere restituita allo scrivente entro il 30 giugno p.v.
.
La possibilità di iscrizioni anticipate, riguardante i bambini che compiono
tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2007, resta subordinata
all’esistenza di tutte le condizioni previste dalla C.M. n. 93 del 23 dicembre
2005, avente ad oggetto le iscrizioni per l’a.s. 2006/2007, alla definizione
di accordi tra le SS.LL. e i competenti Enti locali, nonché, stante
il carattere sperimentale di tale istituto, all’avviso del collegio dei docenti.
* Scuola primaria
Com’è noto, a norma delle vigenti disposizioni l’insegnamento della
lingua inglese deve rispondere alle seguenti articolazioni orarie: un’ora settimanale
nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza settimanali nelle classi
del primo biennio (165 ore annuali) da distribuire in maniera flessibile, tre
ore settimanali nelle classi del secondo biennio (198 ore annuali), per un
totale di 12 ore settimanali per le classi dell’intero corso.
Il predetto insegnamento deve essere impartito obbligatoriamente in tutte le
classi prime, seconde e terze, mentre nelle classi successive (quarte e quinte)
in cui nell’anno scolastico 2005/06 sia stato praticato l’insegnamento di una
lingua diversa dall’inglese, si proseguirà nell’insegnamento di tale
lingua. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 debbono
provvedere all’insegnamento della lingua straniera i docenti della classe,
o altro docente facente parte dell’organico di istituto, semprechè in
possesso dei requisiti richiesti.
Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti posti da destinare
a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7 o 8 classi,
ferma restando l’esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento.
Per evidenti ragioni di efficacia dell’offerta formativa si sottolinea, comunque,
l’esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il
numero sopra indicato. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione
di posti interi, concorreranno a formare l’insieme delle disponibilità da
destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina; tali
ore dovranno essere comunicate al Sistema Informativo utilizzando l’apposita
funzione attivata sin dal decorso anno scolastico.
* Scuola secondaria di I grado
Anche per l’a.s. 2006/2007 in base al vigente quadro normativo le articolazioni
e le consistenze delle cattedre e delle ore continueranno ad essere determinate
secondo le previsioni del DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere ad assicurare gli
insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza
educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna
attribuite. Resta inteso che dall’adeguamento delle configurazioni orarie delle
cattedre ai piani di studio, di cui all’art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/04,
come modificati per l’insegnamento della lingua inglese e della tecnologia
dal decreto legislativo n. 226/05, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei
docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio
dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle
Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 14, comma
5 del citato D.L.vo n. 59/04, assicureranno, pertanto, il completamento dell’
orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque
presenti nella scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della
quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile
o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno
impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento dell’offerta formativa,
fermo restando l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie
( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti
nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali
sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all’avvio dell’anno
scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare quanto
segue:
o Lingue comunitarie
Com’è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata
determinata, anche per l’anno scolastico 2006/2007 con riferimento alla sola
lingua insegnata in ciascun corso e sulla base delle consistenze orarie stabilite
dal citato DPR n. 782/82. A tale dotazione è stata aggiunta quella relativa
alla sperimentazione della seconda lingua straniera, ove già attivata.
Da quanto sopra deriva che anche per il 2006/2007 la dotazione organica relativa
alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va definita
in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto e
costituisce un contingente a parte, non rientrante nelle consistenze organiche
fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto.
L’insegnamento della lingua inglese, come prima precisato, deve essere impartito
per tre ore settimanali, mentre due ore settimanali devono essere riservate
all’insegnamento dell’altra lingua comunitaria. Per l’impiego del personale
docente incaricato a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.
6 del CCNI, concernente le utilizzazioni per l’a.s. 2006/07.
Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue
prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell’ eventuale
ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire
al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, utilizzando
la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del decorso
anno scolastico. Le SS.LL. vorranno vigilare attentamente sul puntuale espletamento
di tale adempimento.
Con l’occasione si ricorda che lo studio “potenziato ” della lingua
inglese previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05,
non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico.
o Tecnologia
Com’è noto, l’insegnamento della tecnologia è passato, ai sensi
dell’art. 25 del D.Lvo n. 226/05, da una a due ore settimanali. I docenti di
educazione tecnica, in conformità di quanto avvenuto nei decorsi anni,
saranno assegnati anche per l’anno 2006/2007 all’insegnamento di tecnologia
nel quadro dell’area disciplinare “matematica, scienze e tecnologia”.
Considerato che il monte ore di insegnamento di tecnologia, è inferiore
a quello relativo all’insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna
classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche, i docenti di educazione tecnica
interessati da eventuali riduzioni completeranno l’orario di cattedra sia con
ore di insegnamento della stessa materia, comunque disponibili nell’ambito
della scuola, sia con ore di attività facoltative opzionali (comprensive
anche delle attività laboratoriali ed informatiche) di cui all’art.
14 comma 5, del D.L.vo 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero
sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola
in iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fermo restando l’obbligo
della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. E’ opportuno rammentare
che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica, eventualmente
disponibili nell’ambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative
opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all’avvio dell’anno
scolastico.
o Strumento Musicale
L’insegnamento dello strumento musicale entrato in ordinamento con la legge
n. 124/99, deve essere assicurato “per una quota oraria obbligatoria
non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale”.
Per la copertura dei posti e delle ore, eventualmente disponibili, deve essere
seguita la normale procedura prevista per le restanti classi di concorso.
Considerato che per tale insegnamento si intendono confermati i criteri seguiti
per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa,
non si segnalano innovazioni rispetto a quanto stabilito per il decorso anno
scolastico.
* Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado
Come è noto, in applicazione dell’art. 35, comma 1 della legge 289/2002,
le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state
ricondotte a 18 ore settimanali, “anche mediante l’individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando, però, l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna
disciplina”.
Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato
situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre
interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere
e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore
di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo
la formazione delle cattedre interne ed esterne, secondo la normale procedura
prevista dai decreti costitutivi delle cattedre stesse, eventuali spezzoni
residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con estensione
anche alle cattedre orario esterne.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al termine
dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione
delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari, fermo restando
il limite delle 18 ore settimanali.
Per il miglior funzionamento dei servizi scolastici anche sotto il profilo
della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l’opportunità di
intervenire sugli assetti orari già costituiti, articolandone la composizione
e aggiungendo quelle ore che consentano, sempre entro il limite delle 18, di
rendere più funzionale la cattedra.
* Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
Si premette che il contingente di posti per le attività di tempo pieno
e di tempo prolungato è stato definito in organico di diritto sulla
base delle esigenze concretamente verificate, ma sempre nell’ambito del contingente
totale dei posti assegnato a ciascuna realtà regionale.
Nel caso si renda assolutamente necessaria l’attribuzione di ulteriori posti,
in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni
scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della
spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio
delle SS.LL..
* Posti di sostegno
Si richiama l’osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le
modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei
criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l’attribuzione
dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire
all’inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea
l’esigenza che sia garantita l’assegnazione di tutte le ore di sostegno per
le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel
che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno
disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo
di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall’art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno
provvedere all’emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Considerato
che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione
del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque,
per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a.,
le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a
codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni variazione
in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e
dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo
Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare
al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso
gli scostamenti che si rendessero necessari.
* Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento
Com’è noto, l’art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge
finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all’art. 459 del decreto
legislativo n. 297/94, stabilendo che l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento
può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione
previste dall’art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione sul fatto che
l’espressione “plessi di qualunque ordine di scuola”, contenuta nel
comma 4 dell’ art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03,
va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado,
in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi
esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti
le operazioni di inizio dell’anno scolastico, si rappresenta la necessità che
i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile
rispetto all’effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente
ai competenti CSA.
* Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, saranno consentiti
limitati incrementi di posti qualora ricorrano e siano debitamente motivate,
le condizioni previste dall’attuale normativa.
* Progetti
Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili
per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa
e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all’accoglienza
e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell’a.s.
2005/2006. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata,
dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione
con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità della
relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati
e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno diramate
ulteriori indicazioni.
* Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine
delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni
ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti
forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto
a quelle relative agli altri insegnamenti.
* Personale ATA
L’istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni
di fatto si rende possibile non solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento
del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, saranno consentite
contenute deroghe nei casi, da motivare adeguatamente, in cui le risorse assegnate
alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento
dei servizi scolastici (ad esempio scuole articolate su più plessi).
Nella fondata previsione che nell’a.s. 2006/2007, possano riproporsi in numerose
scuole situazioni di difficoltà derivanti dalla concentrazione di personale
cessato dal collocamento fuori ruolo, si fa riserva di definire e comunicare,
una volta effettuati i movimenti, il contingente di posti da utilizzare per
compensare le ridotte erogazioni del servizio.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque “figure
uniche” e non si renda possibile procedere all’utilizzazione degli interessati
in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell’erogazione
del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali. Per quanto
riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di
prestazione dell’orario di sevizio che, com’è noto, sono disciplinate
dalle prescrizioni di cui all’art. 52 del CCNL.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l’istituzione dei posti nelle
fase dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire
solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi
la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento
e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi
a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.
Al fine di consentire il monitoraggio per l’intero arco dell’anno scolastico,
delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che
le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
* pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi
e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in
maniera rigorosa le risorse occorrenti
* comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti
sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente
attivati.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso
e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le
frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza
e sulle tipologie dei posti. Al riguardo l’EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere
le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici
amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni
del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
– Pasquale Capo –
Allegati