AGCOM indaga sui servizi integrati telefonia fissa-mobile


Dopo il blocco dell’Offerta “Unico” di Telecom, AGCOM ha avviato un’indagine conoscitiva sui servizi integrati di telefonia fissa e mobile.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di avviare una indagine conoscitiva relativa ai “processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali” (delibera n. 324/06/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006).

L’indagine conoscitiva si è resa necessaria in seguito all’incorporazione, divenuta operativa il 1° marzo 2006, di TIM in Telecom Italia s.p.a. e al conseguente lancio sul mercato dell’offerta denominata “Unico”, di cui AGCOM aveva immediatamente inibito la commercializzazione.

L’offerta “Unico” prevedeva, infatti, una convergenza tra telefonia fissa e mobile che avrebbe consentito all’utente, utilizzando il telefonino fornito dall’incumbent, di effettuare, avvalendosi della tecnologia VoIP, all’interno delle mura domestiche chiamate illimitate a telefoni fissi e cellulari senza alcun addebito. Il supertelefono avrebbe, inoltre, consentito la sottoscrizione dell’offerta TIM TV per la ricezione sul proprio cellulare dei programmi del La7, MTV, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e le partite di serie A e di Champions League.

AGCOM ha ritenuto che una offerta integrata sui mercati della telefonia fissa, di quella mobile e dei contenuti televisivi fosse lesiva del principio di replicabilità in forza del quale l’incumbent è tenuto, nel mercato in cui detiene una posizione dominante, a mettere in condizione i propri concorrenti di replicare le proprie offerte al dettaglio, immettendo sul mercato apposite offerte all’ingrosso (c.d. wholesale) che consentano agli operatori alternativi sufficienti margini di guadagno.

Per AGCOM Unico non potrebbe essere formalmente definita come una vera e propria offerta integrata in quanto realizza solo una “combinazione tra servizi regolamentati in cui Telecom Italia è operatore dominante con servizi non regolamentati a livello retail (n.d.r. al dettaglio)”; tuttavia il lancio di offerte di questo tipo potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Telecom sul mercato dei servizi di telefonia mobile, ove la medesima detiene le maggiori quote di mercato, avvalendosi della posizione dominante di Telecom sul mercato della telefonia fissa, ove detiene il 95% del mercato dell’accesso.

Per il momento AGCOM non ha ritenuto però di dover introdurre una specifica regolamentazione ex ante in materia, essendo ancora “prematura la definizione di un mercato relativo alle offerte integrate”. L’indagine conoscitiva deve, quindi, essere intesa come volta esclusivamente a verificare “l’adeguatezza dell’attuale impianto regolamentare nel periodo di transizione verso le reti di nuova generazione”.

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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 324/06/CONS

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006)



AGCOM,

Nella sua riunione del Consiglio del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) del 7 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee L 114 dell’8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 152/02/CONS del 17 giugno 2002 recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la delibera n. 47/03/CONS del 5 marzo 2003 recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

Vista la delibera n. 410/04/CONS del 10 dicembre 2004, recante «Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2004, n. 301;

Vista la delibera n. 87/06/CONS del 10 marzo 2006 recante «Integrazione alla consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 003/311/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;

Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, ed in particolare l’art. 27, comma 1, secondo cui «l’Autorita’ puo’ disporre l’audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Considerato il completamento del processo di fusione per incorporazione della societa’ TIM in Telecom Italia S.p.a., divenuta efficace lo scorso 1° marzo 2006 e le recenti offerte al pubblico Telecom Italia caratterizzate da agevolazioni tariffarie per i clienti che scelgono contestualmente Telecom Italia per i servizi di rete fissa e TIM per i servizi di rete mobile;

Considerato che offerte di tal genere, pur non costituendo formalmente «offerte integrate», ovvero vendute in bundle, determinano una combinazione tra servizi regolamentati in cui Telecom Italia e’ operatore dominante con servizi non regolamentati a livello retail, che potrebbero in alcuni casi generare livelli di sussidio di difficile individuazione e valutazione;

Considerato che alcuni operatori hanno manifestato preoccupazione circa l’eventualita’ che, in assenza di adeguato controllo regolamentare, l’attuazione di tali politiche commerciali potrebbe da un lato, consentire all’operatore dominante nel mercato dei servizi di telefonia fissa di sfruttare l’effetto leva per rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato dei servizi mobili dove detiene una posizione di preminenza, e, dall’altro, produrre distorsioni anche sul mercato dei servizi di rete fissa dal momento che lo stesso operatore, coprendo oltre il 95% del mercato dell’accesso, potrebbe condizionare gli eventuali accordi per offerte integrate fisso-mobile tra gli operatori mobili ed altri operatori di rete fissa;

Considerata la recente risposta commerciale sia da parte di operatori di sola rete mobile, che propongono offerte, gia’ attive in altri Paesi europei e in fase di prima introduzione in Italia, basate sull’utilizzo della tecnologia mobile per la gestione integrata delle numerazioni geografiche, sia da parte di operatori di sola rete fissa che, tramite specifici accordi con gli operatori di rete mobile, offrono servizi integrati di comunicazione fisso-mobile mediante tecnologie wireless;

Considerato che l’integrazione nella fornitura di servizi di telefonia fissa con altri servizi come quelli di telefonia mobile, oltre che con applicazioni basate su nuove tecnologie, come quella IP, costituiscono la principale area di sviluppo potenziale del mercato, rispetto alla fornitura di servizi tradizionali, e che la diffusione di modelli di business alternativi da parte di altri operatori potrebbe favorire l’evoluzione spontanea di una concorrenza sostenibile anche nelle «offerte convergenti», limitando cosi’ la necessita’ di una disciplina ex ante;

Ritenuto che tale tendenza sia ancora nella fase iniziale e pertanto sia prematura la definizione di un mercato relativo alle offerte integrate e che, come evidenziato anche dalla direttiva quadro al ventisettesimo considerando, anche in presenza di un mercato emergente non sarebbe opportuno procedere ad una regolamentazione ex ante, in quanto l’imposizione precoce di obblighi regolamentari potrebbe influire indebitamente su condizioni concorrenziali ancora in fase di formazione;

Considerata pertanto la possibilita’ di valutare un eventuale intervento volto ad integrare quanto definito nell’ambito delle analisi dei mercati al dettaglio,identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, al fine di limitare i comportamenti difformi da parte dell’operatore dominante fermo restando la facolta’ di segnalarne gli eventuali comportamenti anticompetitivi all’Autorita’ competente, ai sensi delle norme in materia di concorrenza;

Ritenuto opportuno promuovere un’indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile al fine di verificare l’adeguatezza dell’attuale impianto regolamentare nel periodo di transizione verso le reti di nuova generazione;

Ritenuto, infine, opportuno precisare che l’analisi debba riguardare anche gli aspetti di evoluzione del mercato ed il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell’offerta integrata di servizi di telefonia fissa e mobile, alla luce dei processi di concentrazione e delle alleanze strategiche tra operatori di rete fissa e di rete mobile;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli relatore ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1

Avvio di una indagine conoscitiva

1. E’ avviata una indagine conoscitiva avente ad oggetto «I processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali».

2. L’obiettivo dell’indagine conoscitiva e’ valutare le dinamiche di mercato ed il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell’offerta integrata di servizi di telefonia fissa e mobile, alla luce dei processi di concentrazione e delle alleanze strategiche tra operatori di rete fissa e di rete mobile, per verificare anche l’adeguatezza dell’attuale impianto regolamentare in materia.

3. La responsabilita’ dell’indagine conoscitiva e’ affidata alla direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti che opera d’intesa con la direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

4. Il termine di conclusione dell’indagine conoscitiva e’ di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorita’ in partenza e in arrivo. I termini dell’indagine conoscitiva possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.

5. Le modalita’ di partecipazione all’indagine conoscitiva da parte dei soggetti interessati sono indicate con comunicazione pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.

La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.

Napoli, 30 maggio 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006)

Il presidente: Calabro’

Il commissario relatore: Napoli

Redazione

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