In vigore dal 4 luglio 2006
le nuove regole sul versamento del contributo unificato nei giudizi
amministrativi. Di seguito il testo dell’art. 21 del decreto legge 4 luglio
2006 numero 223.
. . . . . .
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (Gazzetta Ufficiale n. 153 del
4 luglio 2006)
(…)
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
(…)
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso il ricorso all’anticipazione
da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti
procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure
stabilite dalla vigente normativa di contabilita’ generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato
ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritto nell’unita’ previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato
di previsione del Ministero della giustizia, e’ ridotto di 50 milioni di euro
per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di
euro a decorrere dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali
e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e’ di euro 500; per le istanze cautelari
in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e’ di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis e’ versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato,
si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde
il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
(…)