Contratto Collettivo 5 luglio 2006 dei medici e veterinari

Firmato lo scorso 5 luglio il contratto nazionale
di
lavoro
dei medici, relativo al
II biennio economico 2004-2005.
Sono interessati quasi 120.000 medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

L’aumento medio per i medici è di
circa 254 euro, di cui 141 euro sullo stipendio tabellare e 113 euro per finanziare
la parte accessoria della retribuzione (erogati in tre parti: 1 gennaio 2004,
1 febbraio 2005 e 31
dicembre 2005).

. . . . . .

CCNL 5 luglio 2006

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della
dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale

II Biennio 2004-2005

INDICE
PARTE I – Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I : Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art.
2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 – 2005
Art.
3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito
e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004- 2005
Art. 4 Ex medici condotti
equiparati
CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 6 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
Art. 7 La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
CAPO
III: Condizioni di lavoro
Art. 8 Turni di guardia notturni
CAPO IV
Art. 9 Effetti dei benefici economici
CAPO V: I FONDI AZIENDALI
Art. 10 Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione
di struttura complessa
Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro
Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualità della
prestazione individuale
Art. 13 Una tantum
PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 Conferme
Allegato 1
Dichiarazioni a verbale e congiunte

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio
2004 – 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica
a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art.
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione,
stipulato il 23 settembre 2004.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino –
ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione
– si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto
di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto
collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3
a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005,
I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre
2005".

PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005

CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 – 2005

1. Dall’1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto
per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed
orario unico dall’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato
di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 38.978,00.

2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato
di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 40.031,00.

Art. 3
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 – 2005

1. Dall’1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici
e veterinari di cui all’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro
ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13 del CCNL medesimo, è incrementato
dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:

a) Dirigenti medici: € 32,40
b) Dirigenti veterinari: € 41,36

Dall’1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente
in:

€ 22.535,74 per i medici

28.773,99 per i veterinari

2. Dall’1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente
incrementati dell’importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato :

a) Medici: € 41,68
b) Veterinari: € 53,22

Dall’1 febbraio 2005, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi
rideterminato rispettivamente in:

€ 23.077,58 per i medici

29.465,85 per i veterinari

Art. 4
Ex medici condotti ed equiparati

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento
economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto dall’art. 48, comma 1
del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora
a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio
2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall’1 febbraio 2005, in € 6.675,98.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente
nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.

CAPO II
Biennio 2004 – 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti

Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto
di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 42,
comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
– Incremento annuo – Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
dal 1 gennaio 2004

Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica 8.196,51 – 999,60
– 9.196,11
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina 7.116,08 – 867,84 –
7.983,92
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio 6.583,09 – 802,80 –
7.385,89
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.735,36
– 435,60 – 6.170,96
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 2.374,32 – 435,60 –
2.809,92
Dirigente equiparato 2.374,32 – 2.374,32
Dirigente < 5 anni 0,00 – 0,00

2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma
1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio
2005

Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica
9.196,11
1.236,72
10.432,83

Dirigente incarico struttura complessa: area medicina
7.983,92
1.073,64
9.057,56

Dirigente incarico struttura complessa: area territorio
7.385,89
993,24
8.379,13

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.170,96
539,04
6.710,00

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.809,92
539,04
3.348,96

Dirigente equiparato
2.374,32

2.374,32

Dirigente < 5 anni
0,00

0,00

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005

Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica
10.432,83
222,60
10.655,43

Dirigente incarico struttura complessa: area medicina
9.057,56
193,32
9.250,88

Dirigente incarico struttura complessa: area territorio
8.379,13
178,80
8.557,93

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.710,00
97,08
6.807,08

Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.348,96
97,08
3.446,04

Dirigente equiparato
2.374,32

2.374,32

Dirigente < 5 anni
0,00

0,00

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione
di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla
sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del
CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi
1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art.
27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data
del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66,
parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento
al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile,
in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo
livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si
applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico
ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti
cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto
salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati
nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei
commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati
moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.

Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, alla retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario
unico di cui all’art. 42, comma 1, tavola B), del CCNL del 3 novembre 2005,
sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 gennaio
2004

Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici.
6.170,76
1.215,12
7.385,88

Dirigente incarico struttura complessa territorio
6.170,76
1.215,12
7.385,88

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.238,08
932,88
6.170,96

Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.146,57
663,36
2.809,93

Dirigente equiparato
2.146,57
227,75
2.374,32

Dirigente < 5 anni
0,00

0,00

2. A decorrere dall’1 febbraio 2005, la retribuzione di posizione del comma
1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio
2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 febbraio
2005

Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici.
7.385,88
993,24
8.379,12

Dirigente incarico struttura complessa territorio
7.385,88
993,24
8.379,12

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.170,96
539,04
6.710,00

Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.809,93
539,04
3.348,97

Dirigente equiparato
2.374,32

2.374,32

Dirigente < 5 anni
0,00

0,00

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma
2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre
2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31dicembre
2005

Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici.
8.379,12
178,80
8.557,92

Dirigente incarico struttura complessa territorio
8.379,12
178,80
8.557,92

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.710,00
97,08
6.807,08

Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.348,96
97,08
3.446,04

Dirigente equiparato
2.374,32

2.374,32

Dirigente < 5 anni
0,00

0,00

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti
dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla
retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente
dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n.
7 del CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi
1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art.
27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data
del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66,
parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento
al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile,
in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove
disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo
livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si
applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico
ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti
cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto
salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati
nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate dai
commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente agli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle
specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.

Art. 7
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo
e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art.
43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle
tabelle stesse al 31 dicembre 2003.

2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
di lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005,
la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione
degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto
di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre
2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato.

3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli
articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.

CAPO III
Condizioni di lavoro

Art. 8
Turni di guardia notturni

1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa
razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere
atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre
2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte
nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare
con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie
notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di
lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili
ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.

2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate
nell’art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori
dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito
un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei
turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.

3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente,
in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta
a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto
dall’art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso
previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto
rispetto a quella contrattualmente stabilita.

4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei
fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005,
utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le
risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3 dell’art. 11 tenuto
conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione
di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.

5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna
prevista dall’art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.

6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora
in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario
per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro,
non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso
compete, invece, per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo
al recupero dell’orario eccedente.

CAPO IV

Art. 9
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi
I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio
di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre
2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle
voci retributive di seguito riportate:

– del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni
personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data
la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40;
– dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze
e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO V
I fondi aziendali

Art. 10
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione
di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall’art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento dell’indennità di specificità medica,
della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico
di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art.
54.

2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005.
Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata
in vigore del citato contratto.

3. Il fondo del comma 1, è incrementato delle risorse individuate negli
artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del comma 1, è ulteriormente
incrementato di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ciascun dirigente
in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse
sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione
di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di
posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di
funzioni.

Art. 11
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall’ art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le
modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il
suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo
degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo.

2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 8, comma 2, il fondo
del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato:

– di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre
2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;

– di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre
2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi

3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 7,48,
mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici
mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma
1 ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005 e
sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per
remunerare le ore di lavoro straordinario.

4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al fine
di remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del
comma 2 vanno aggiunte le seguenti:

– € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre
2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
– € 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre
2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi, peraltro già confluiti
nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art 55, comma 2, lettera c) del CCNL del
3 novembre 2005.

5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del fondo
del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio
sia pure con due distinte modalità di calcolo degli incrementi in considerazione
delle diverse condizioni di lavoro nei presidi ospedalieri dove sono previste
le guardie notturne e gli altri servizi territoriali.

6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, l’incremento
del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione
dell’attività svolta negli enti medesimi, non vengano effettuati servizi
di guardia notturni l’importo di € 37,79 per dirigente può essere
abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La differenza non utilizzata
nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell’art. 10 per la retribuzione
di posizione variabile aziendale.

7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte della quota di € 37,79
prevista nel comma 6 è consentita anche nelle aziende ospedaliere e
sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla razionalizzazione
ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur consentendo di corrispondere
il compenso dell’art. 8 nel valore massimo stabilito di € 50, presenti
a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale
di cui all’art. 8, comma 4.

8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1 si applicano anche
per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il finanziamento
risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilirà la nuova
destinazione delle citate risorse ai fondi dell’art. 10 o 12 finalizzate ai
predetti dirigenti.

9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata
in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata
del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo,
maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.

Art. 12
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale

1. L’ art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione
di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale
per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L’ ammontare dei fondi
ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento
non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1,
ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di
incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.

2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005.
Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata
in vigore del citato contratto.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo
del comma 1 è incrementato rispettivamente di € 12,72 mensili per
ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio
al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi.

4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili
destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare
in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 65,
comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle
quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di
cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta
esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel
termine massimo di un semestre.

Art. 13
(Una tantum)

1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum:

per il 2004: € 200,20;
per il 2005: € 426,88.

PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14
Conferme

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle
indicate nell’art. 60 del contratto stesso.

2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione
dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte
normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:

– Art. 29, comma 1: le parole "dell’ articolo 26, comma 3", sono
sostituite dalle parole "dell’art. 26"

– Art. 54, comma 6: le parole "per i fini del comma 4" sono sostituite
dalle parole "per i fini del comma 5".

– Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola "riconferma" è abrogata.

3. Il termine previsto dall’art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato
al 30 settembre 2006.

. . . . . . .

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di
prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto
o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio
di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza
delle Regioni ed autonomie locali.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Rilevato che gli aumenti previsti per i dirigenti di struttura complessa sono
differenziati in base all’area funzionale (Chirurgica, Medica, del Territorio),
le OO.SS. convengono sulla necessità di prevedere un riallineamento
nel prossimo contratto.

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
FED. CISL MEDICI COSIME firmato
CIMO ASMD firmato
ANAAO ASSOMED firmato
ANPO firmato
UMSPED (AAROI, AIPAC, SNR) firmato
FED. MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

Il compenso per i turni di guardia di cui all’art. 8, comma 2 potrà essere
incrementato in contrattazione decentrata con l’utilizzo dei fondi di cui agli
artt. 55, 56 e 57 del CCNL 3 novembre 2005.

Le OO. SS.:
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CIMO – ASMD firmato
FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
CONFEDIR firmato
CIVEMP firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

Il compenso di cui al comma 2 dell’articolo 8 relativo ai turni notturni di
guardia viene parimenti esteso, nelle provincie autonome montane, anche alla
pronta disponibilità in loco (ex guardia di attesa).

CIMO – ASMD firmato
FESMED firmato
ANPO firmato
CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

La CGIL Medici non sottoscrive l’ipotesi di CCNL dell’Area della Dirigenza
medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio 2004-2005,
perché, peggiorando la qualità del lavoro medico, la considera
inaccettabile.
Ai medici rimane solo il 75% del trattamento fondamentale, certo, pensionabile
e valido per il TFR, mentre in tutto il pubblico impiego il sindacato confederale
ha ottenuto il 90%.
I medici possono riguadagnare i soldi che gli vengono tolti dal trattamento
fondamentale, pensionabile nonché valido per il TFR e certo a fine mese,
solo in cambio della effettuazione di guardie notturne, con una penalizzazione
ancora più grave per i medici ospedalieri non soggetti ai turni di guardia
e per i medici del territorio.
E’ ancora una volta penalizzata la professionalità rispetto alla direzione
di strutture, e vengono clamorosamente resuscitate le vecchie figure dell’ex
aiuto, accontentato con pochi euro, e dell’ex assistente, con nessun euro,
accentuando la gerarchia negli ospedali e nei servizi territoriali.
Infine i medici saranno portati a fare sempre più guardie oltre le 38
ore, frutto amaro di una miope politica di monetizzazione del disagio.
Quest’ultimo non si affronta solo con un maggiore riconoscimento economico
che non leda il diritto al trattamento fondamentale e l’unitarietà del
lavoro in sanità, ma anche con il miglioramento del sistema e con una
appropriata politica occupazionale.
L’ unico risultato che avevamo richiesto con la nostra piattaforma e che abbiamo
ottenuto è rappresentato dalla rivalutazione dell’ora di straordinario
rispetto a nuovo tabellare, che determinerà un riconoscimento economico
ai medici in pronta disponibilità che vengono chiamati.
Poiché il monte salari destinato allo straordinario rimane uguale, e
le ore in straordinario diminuiranno, rimane comunque il rischio che invece
di portare avanti in primo luogo una politica di assunzioni, si determini un
incremento delle prestazioni fuori orario, anche se in libera professione aziendale.
Abbiamo infine richiesto e condiviso la scelta di tutelare almeno il trattamento
fondamentale dei veterinari.
Complessivamente la nostra valutazione è pertanto negativa, e ci fa
purtroppo affermare che "avevamo ragione noi" a chiedere il 90% per
il trattamento fondamentale ed il 10% per il disagio.

CGIL MEDICI Firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5

I sindacati, AMCO; COAS; CUMI AISS; FAPAS MEDICI; FIALS MEDICI; NUOVA ASCOTI;
SAPMI; UMI; UMUS; UIL MEDICI, sono le sigle costituenti Federazione Medici
aderente alla UIL, firmataria del contratto della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002-2005 primo e secondo biennio.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6

Federazione Medici aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale,
regionale e nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive
le guardie festive diurne ed incrementare ulteriormente quelle notturne.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7

Federazione Medici aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale,
regionale e nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive
le attività mediche disagiate.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8

Federazione Medici aderente alla UIL, ritiene che debba essere riservata ai
Dirigenti Medici operanti nei SERT il trattamento economico aggiuntivo già riconosciuto
agli operatori degli stessi servizi del comparto; in attesa di normativa
nazionale, tale trattamento economico aggiuntivo sarà contrattato
in ambito aziendale e tratto dal fondo di risultato.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9

Federazione Medici aderente alla UIL ritiene il testo del comma 6 art. 8 del
presente contratto, in contrasto con lo spirito che ha portato all’istituzione
del compenso di 50,00 euro per i turni di guardia notturni.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10

Il compenso di cui al comma 2 dell’art. 8 relativo ai turni notturni di guardia
viene parimenti corrisposto per le guardie diurne festive. Tale compenso
viene aumentato di 1/3 nelle festività del giorno di Natale, Capodanno,
Pasqua e Ferragosto, considerati superfestivi, salvo i casi in cui tali guardie
notturne e festive siano compensate con quanto previsto dall’art. 18 del
primo biennio contrattuale del CCNL 3.11.2005 per le prestazione aggiuntive.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
CIMO – ASMD firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato
ANPO firmato
FESMED firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CONFEDIR firmato
CIVEMP firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11

Le sottoscritte OO.SS.MM. propongono che, a far data dal CCNL 2006-2009, venga
istituita una "indennità di disagio medico", da attribuirsi
ai dirigenti medici che operano nei Presidi Ospedalieri delle isole minori
italiane.
La stessa indennità deve essere prevista per i medici e veterinari che
prestano servizio nelle isole minori italiane.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
CIMO – ASMD firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato
ANPO firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CONFEDIR firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12

Ai dirigenti di cui all’art. 27, comma 7 del CCNL 8.06.2000, con incarico di
direzione di Struttura semplice a valenza dipartimentale con una articolazione
organizzativa e gestionale equiparabile ad una Struttura complessa, spetta
una indennità di incarico pari ai 2/3 dell’indennità di Struttura
complessa.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
CIMO – ASMD firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
CONFEDIR firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13

In attesa che INPDAP, ARAN e Sindacati, risolvano il contenzioso sull’inclusione
nel trattamento economico di fine rapporto, delle indennità di posizione
variabile aziendale, si ritiene che tale quota possa essere integrata a richiesta
con contributi volontari dal singolo Dirigente. Ci attiveremo ad ogni livello
per l’ottenimento di tale condizione.

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CIMO – ASMD firmato
ANPO firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR)
firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali auspicano che le Regioni e le Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere favoriscano e incentivino, anche mediante
l’utilizzo dei fondi aziendali del risultato, specifici programmi di potenziamento
dei livelli assistenziali territoriali e della prevenzione primaria, anche
in considerazione del rilevante sforzo economico che l’intera categoria,
con senso di responsabilità e con spirito di solidarietà, ha
ritenuto necessario operare per il finanziamento del disagio notturno, che
come è noto affligge soprattutto i livelli assistenziali ospedalieri.

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
CIMO firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
ANPO firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15

Le sottoscritte OO.SS.MM. concordano sulla seguente interpretazione relativa
al c. 7 dell’art. 5:"Qualora si renda disponibile un incarico tra quelli
indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.06.2000 per il quale con il
comma 3, si è stabilito un nuovo livello di retribuzione minima contrattuale
unificata di euro 3.446,04, questo viene attribuito ad un dirigente equiparato
che abbia superato la valutazione prevista dall’art. 26, comma 2 lett c) del
CCNL 3.11.2005 per il riconoscimento al 15mo anno dell’indennità di
esclusività o si sia vista comunque attribuire la suddetta indennità per
effetto dell’art. 5, comma 4 del CCNL 8.06.2000 2° biennio economico (chi
aveva 15 anni a quella data non ha mai fatto verifiche). In tal caso al dirigente
cui è conferito l’incarico è attribuita anche la retribuzione
di posizione minima nuova prevista dalla citata tabella".

CONFEDIR firmato
CIMO – ASMD firmato
FED. CISL MEDICI – COSIME firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato
ANPO firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16

IL PRESENTE CONTRATTO NON VARIA LA MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL’ART. 39 DEL
CCNL 1998/2001 AL COMMA 9 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DI
DIPARTIMENTO – PRENDENDO A RIFERIMENTO IL VALORE MASSIMO DELLA FASCIA,
COME PREVISTO DAL COMMA 10, DI 80.000.000, TRASFORMATI IN EURO – PORTANDOLA
FRA IL 40 E IL 50%.

ANPO firmato
CIMO – ASMD firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VEBALE N. 17

La CIMO ASMD dichiara di sottoscrivere il presente CCNL anche a norme e per
conto delle proprie sigle sindacali affiliate: SNAMI – Dirigenza Medica
ed UGL – Medici.

CIMO – ASMD firmato
CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18

Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie rilevano come:
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/7/05 per la formulazione delle
tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente
all’area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo
del Servizio Sanitario Nazionale sia stato stipulato senza che al tavolo negoziale
siano state convocate le OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza
sanitaria del S.S.N. nonostante che le pattuizioni ivi contemplate abbiano
pesantemente inciso sul ruolo e sulle prerogative della dirigenza sanitaria
del S.S.N. confluita alle dipendenze di quegli organismi regionali.
In sostanza le sottoscritte OO.SS.MM. e Veterinarie lamentano il difetto di
coordinamento tra le previsioni dei CCNL della dirigenza sanitaria ed il CCNL
di cui sopra, la cui applicazione – specie con la creazione dell’ibrida
figura del dirigente ambientale – determina, nei fatti, una evidente
sperequazione ai danni della dirigenza sanitaria.
Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie ribadiscono, conseguentemente, l’esigenza
che, sulla intera materia, si provveda al più presto alla convocazione
di un tavolo di negoziazione comune per le aree dirigenziali interessate, in
modo da evitare il caos applicativo oggi verificabile in qualunque realtà nazionale.

CIMO ASMD (Snami Dirigenza Medica, Ugl – Medici, Unione Medica) firmato
FEDERAZIONE
CISL MEDICI COSIME firmato
ANPO firmato
ANAAO ASSOMED firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) firmato
UMSPED (Aaroi,
Aipac, Snr) firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19

FEDERAZIONE MEDICI aderente alla UIL FPL dichiara che il comma 7 dell’art.
6 debba essere interpretato come segue:

"Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva
prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3.11.2005, per il riconoscimento
al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile
anche per l’attribuzione del nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dal comma precedente. Tale clausola si applica anche
in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che
possiedono la medesima esperienza professionale".

FEDERAZIONE UIL MEDICI aderente UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20

L’Associazione Nazionale Primari Ospedalieri (A.N.P.O.) nel momento che, per
senso di responsabilità, sottoscrive l’Accordo contrattuale per il
II biennio economico 2004-2005, intende esprimere la propria insoddisfazione:

per essere stato disatteso quanto previsto ed indicato, in maniera maggioritaria,
nella dichiarazione a verbale n. 1 del sottoscritto I biennio economico;

per non essere stata considerata, in alcuna maniera, la posizione dirigenziale
primariale nell’area del disagio;

perché gli incrementi economici ottenuti risultano essere molto al
di sotto dell’atteso 5,07% previsto dall’atto di indirizzo.

La sottoscrizione dell’Accordo per il II biennio economico 2004-2005 del CCNL,
si ribadisce, assume l’esclusivo senso di responsabilità e non di condivisione.

ANPO firmato

– – –

Link:

CCNL
5 luglio 2006 (in .pdf)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza Medico – Veterinaria
del Servizio Sanitario Nazionale

II Biennio 2004-2005

Redazione

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