Si è concluso con una sentenza del TAR il primo round della vicenda “IPSE 2000”, consorzio per gestire la telefonia mobile UMTS che ha tra i suoi maggiori fondatori Telefonica (il primo gestore telefonico spagnolo), oltre ad Atlanet, società telefonica di Fiat, e ad Acea, società elettrica municipale del Comune di Roma.
Ipse 2000, aggiudicataria, insieme a TIM, Vodafone, WIND e H3G, di una licenza per il servizio di telefonia mobile UMTS, non ne aveva iniziato la commercializzazione entro i termini previsti andando così incontro alla revoca della medesima da parte del Ministero delle Comunicazioni.
Il provvedimento di revoca era stato in seguito impugnato dinanzi al TAR Lazio al quale “IPSE 2000” aveva richiesto la condanna dello Stato al pagamento di 4,5 miliardi di euro a titolo di restituzione delle somme pagate per le frequenze Umts e risarcimento del danno subito dalla revoca.
Il TAR Lazio, con provvedimento pronunciato il 6 luglio scorso, ha deciso di respingere il ricorso presentato da IPSE 2000, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizioin favore delle Amministrazioni resistenti e delle società controinteressate.
Il TAR Lazio dovrà a breve pronunciarsi su un altro ricorso proposto dalla Ipse 2000 per l’annullamento dei provvedimenti con i quali AGCOM ha assegnato ulteriori frequenze ai nuovi operatori del settore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Angelica DELL’UTRI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla legge 21/7/2000, n. 205, sul ricorso n. 2778 del 2006 Reg. Gen., proposto da IPSE 2000 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Berardino Libonati, Andrea Guarino, Luca Domenico Scordino, Francesco Brizzi, Roberto Mastroianni, Paolo Colucci;
CONTRO
Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le Graranzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per le Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti
– di Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Satta, Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti;
– Vodafone Omnitel n.v., in persona del Direttore Affari Legali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Orlandi e Vittorio Minervini;
– Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del proprio procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Sara Fiorucci;
– H3G S.p.a., in persona dei propri procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano D’Ercole e Nicola Palombi;
e con l’intervento ad opponendum
di Ferrauti Marco, Cecchetti Emiliano, Santarelli Stefania, Della Monica Alessandro, Pitaro Marco, Di Martino Roberta, Renis Alessandro, Scavetta Antonio, Giannese Giorgio, Medico Andrea, Pascali Marco, Bevilacqua Massimo, Guglielmi Emanuele, Vollono Francesco, Ettori Massimiliano, Di Martino Giuseppina, Scarinci Giuseppe, Marini Maurizio, Girelli Alessandro, Aquilotti Marco, Muzii Massimo, Ventura Alfonso, Perrotta Massimiliano, Merzi Barbara, Zolli Roberto, Rosati Pierluigi, Di Chiara Fabio, Onofri Claudio, Verde Vincenzo, Celata Riccardo, Longhi Gabriele, Antonelli Paola, Marinucci Gianluca, Antonelli Stefano, Serantini Mirco, Raffo Francesco, Aloe Alessio, Gherardi Leonardo, Prestanicola Stefano, Vecchi Francesca, Cordelli Luca, Perruzzi Serenella, Benedetti Emanuele, Ferrari Enrico Maria, Gatto Gabriele, Fazzini Vito, Pulvirenti Francesco e Lerario Stefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Silvetti e Ernani D’Agostino;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, rispettivamente in favore delle Amministrazioni resistenti e delle società controinteressate, delle spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte creditrice, in euro diecimila/00 (10.000,00); compensa le spese di lite nei confronti degli intervenienti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.7.2006.
Francesco Corsaro – Presidente
Stefano Fantini – Componente Estensore