Nella riunione del 21 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che delega il governo a rivedere la normativa sulla titolarità e sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione (radiotelevisiva o in altre reti di comunicazione elettronica) dei campionati di calcio e di altre competizioni calcistiche a livello nazionale.
Con la nuova normativa il Governo intende garantire l’equilibrio competitivo tra tutti i partecipanti agli eventi sportivi e la massima trasparenza nella gestione dei predetti diritti di trasmissione. A tal fine si è ritenuto necessario prevedere la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti televisivi del calcio ricorrendo alle procedure tipiche dell’evidenza pubblica e garantendo in tal modo la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula dei contratti la cui durata eviti posizioni dominanti.
Si prevede, inoltre, la ripartizione dei proventi in parti uguali almeno per metà degli stessi, mentre le restanti risorse saranno ridistribuite in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti, con una quota residua destinata a fini di mutualità generale del sistema sportivo. Sulla corretta applicazione dalla nuova normativa dovranno vigilare l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Antitrust, nell’ambito delle rispettive competenze.
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DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TITOLARITÁ E DEL MERCATO DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE, COMUNICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO, IN SEDE RADIOTELEVISIVA E SU ALTRE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DEGLI EVENTI SPORTIVI DEI CAMPIONATI DI CALCIO E DELLE ALTRE COMPETIZIONI CALCISTICHE PROFESSIONISTICHE ORGANIZZATE A LIVELLO NAZIONALE
Articolo 1
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. Allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, il governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi eventuali decreti integrativi e correttivi.
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2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
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a. riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
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b. riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell’ambito di ciascuna competizione sportiva;
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c. riconoscimento, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;
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d. riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
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e. conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale;
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f. equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l’equilibrio competitivo di tali soggetti;
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g. destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema sportivo;
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h. tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
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3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
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a. disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;
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b. disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l’accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;
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c. commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, nonché il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti;
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d. disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;
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e. previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;
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f. previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
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g. ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota pari ad almeno la metà di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota residua di tali risorse a fini di mutualità generale del sistema sportivo;
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h. vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa delle presente legge da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze;
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i. applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo1999, n. 78;
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j. disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti ed aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere e. ed f., distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.