E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno scorso un provvedimento
del Garante Privacy sulle intercettazioni telefoniche.
Il Garante prescrive a tutti
gli editori e ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare
con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti
di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni
telefoniche, ai principi previsti nel decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali") e nell’allegato 1 ("Codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica").
Questi i principi fondamentali da rispettare:
– garantire al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse
pubblico, ma nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione;
– considerare quindi legittima la divulgazione di notizie
di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l’informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile
per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti
o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
– prescrivere che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti;
– esigere il pieno rispetto della dignità della persona;
– tutelare la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi
dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili
e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell’essenzialità dell’informazione,
sia la dignità.
. . . . . .
Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 21 giugno 2006
Intercettazioni: informazione su fatti
di interesse pubblico, rispettando le persone
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006)
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan,
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
VISTI gli atti acquisiti d’ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione
nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni
di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che
hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del
Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere
anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d’ufficio e in via d’urgenza, anche
in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante,
la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare
riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale,
nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell’ambito delle indagini preliminari in corso presso
uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze
ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l’esercizio
del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse
pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di
assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un’adeguata tutela dei
diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale
di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi
estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato
indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o
familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni
brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente
personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi
a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall’attuale quadro normativo
riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti
pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando
il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento
penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto
fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza
preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d’indagine
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti
dal segreto quando l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v.
anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni
di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire
agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale,
meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell’incessante pubblicazione
integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato
a disposizione dell’opinione pubblica un vasto materiale di documentazione
di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione
e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale
per una doverosa informazione dell’opinione pubblica, può favorire anche
una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che
contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all’informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice
di deontologia relativo all’attività giornalistica) prevede invece espresse
e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse
pubblico, ma nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse
pubblico o sociale solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile
per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti
o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi
dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili
e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell’essenzialità dell’informazione,
sia la dignità;
CONSIDERATO che l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni
di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare
la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere
integralmente ad un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse
pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con
la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell’uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti
di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati
dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a
tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta
ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l’effettiva essenzialità dei
dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l’affievolita sfera di riservatezza
di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall’imprescindibile
necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione,
che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile
di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
RISERVATA l’adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all’esito
dell’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone
interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell’art. 154, comma
1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.
196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito
giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire
ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione
di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente
provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia
del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,
per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione
dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico
di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi
alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i
principi affermati dal medesimo Codice e dall’allegato codice di deontologia
per l’attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
I RELATORI
Chiaravalloti
Paissan