L’impugnazione della decisione sul ricorso straordinario

La regola dell’alternativita’ tra
ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale preclude al soggetto che ha visto
venir meno, in sede straordinaria, un atto produttivo di effetti vantaggiosi
nei suoi riguardi, la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
decreto decisorio del ricorso straordinario: e cio’ nell’ipotesi
in cui al soggetto predetto (controinteressato in senso sostanziale) non sia
stato notificato il ricorso straordinario, cosicche’ egli sia venuto a
trovarsi nella impossibilita’ di far decidere l’impugnazione
in sede giurisdizionale anziche’ in sede di ricorso straordinaria.

La soluzione da offrire a questo riguardo e’ nel riconoscimento al soggetto
pregiudicato dalla decisione straordinaria (soppressiva o riduttiva dell’effetto
vantaggioso offerto dall’atto impugnato), non evocato in sede straordinaria,
della possibilita’ di insorgere in sede giurisdizionale contro il decreto
decisorio (al quale la legge riserva il trattamento di una determinazione amministrativa).

. . . . . .

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,

Sentenza 27 giugno 2006 numero 9

(presidente De Roberto, estensore Carboni)

per la riforma della sentenza 8 giugno 2000 n. 1332, con la quale il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, seconda sezione, ha respinto il ricorso
contro il decreto
del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1996 n. 174, con il quale, in
accoglimento del ricorso straordinario degli ingegneri Alletto e Bonadonna, è stato
annullato il bando di concorso per il posto di ingegnere capo-ripartizione del
comune di Agrigento pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana
30 aprile 1994 n. 17.

Visto il ricorso in appello, notificato tra il 10 e il 12 e depositato il 24
ottobre 2000; visto il controricorso della Regione siciliana; vista l’ordinanza
21 dicembre 2005 n. 947, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana ha rimesso la causa a questa
Adunanza plenaria; visti gli atti tutti della causa; relatore, all’udienza
del 27 marzo 2006, il consigliere Raffaele Carboni,
e uditi altresì l’avvocato D’Asaro e l’avvocato dello
Stato Fiorentino; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Il Comune di Agrigento ha indetto un concorso pubblico ad ingegnere capo dello
Ufficio tecnico conclusosi con la vittoria dell’ingegner Principato.
Il bando con il quale tale concorso è stato indetto ha formato oggetto
di impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
(non notificato all’ing. Principato) dagli ingegneri Alletto e Bonadonna.

A giustificazione del loro interesse all’impugnativa del bando concorsuale
– vinto, poi, dall’Ing. Principato – i ricorrenti hanno dedotto che la
indizione del concorso pubblico riduceva le prospettive di una loro assunzione
con concorso interno riservato al personale del comune di Agrigento del quale
i ricorrenti erano dipendenti.

Il decreto decisorio del Presidente della Regione siciliana – senza prendere
espressa posizione in ordine alla questione concernente l’interesse fatto
valere dai ricorrenti – ha accolto il gravame da questi ultimi proposto rilevando
che il concorso risultava (come denunciato dai ricorrenti) bandito senza essersi
previamente definita la pianta organica comunale ed essersi rilevati i carichi
di lavoro.

L’ingegner Principato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia ha impugnato il decreto decisorio del ricorso straordinario rilevando
che si era definito illegittimamente nel merito (e nel senso dell’accoglimento)
un ricorso straordinario che sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non
notificato a nessun controinteressato e, in primo luogo, all’ing. Principato
vincitore del concorso.

Il Tribunale amministrativo regionale – riunito il ricorso giurisdizionale
dell’ingegner Principato ad altre due impugnative che non interessano in
questa sede – ha respinto il gravame rilevando che non sussisteva nessun vizio
di contraddittorio: il bando – atto di carattere generale – impugnato
in sede straordinaria non consentiva, infatti, di identificare nella specie controinteressati
noti o facilmente identificabili.

Dalla rilevata integrità del contraddittorio in sede di ricorso straordinario,
il Tribunale Amministrativo ha tratto, con la stessa sentenza, un ulteriore corollario:
l’inammissibilità del ricorso, avanzato in sede giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale stante l’alternatività prevista
dall’ordinamento tra impugnazione in sede giurisdizionale e impugnazione
straordinaria.

L’ingegner Principato ha proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione siciliana, avverso la decisione ora ricordata del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia deducendo i seguenti motivi.

Si insiste nell’assunto secondo cui erroneamente il giudice di primo grado
aveva ritenuto non necessaria la notificazione all’ingegner Principato.
L’ingegner Principato, nell’ambito della procedura concorsuale, era,
infatti, un controinteressato facilmente identificabile e, perciò, come
tale soggetto avente titolo alla notifica.

Si afferma ancora che illegittimamente il decreto decisorio ha annullato il bando
concorsuale: gli ingegneri Alletto e Bonadonna non avevano interesse a contestare
la procedura pubblica concorsuale in quanto l’Amministrazione – come è emerso
dopo la decisione del ricorso straordinario – aveva prima dell’indizione
del concorso pubblico avviato una procedura di selezione interna alla quale gli
ingegneri Alletto e Bonadonna avevano partecipato senza, però, superare
le prove.

Si contesta, infine, la soggezione dell’ingegner Principato alla regola
dell’alternatività per la decisione resa in sede straordinaria:
dopo l’art. 10 del decreto legislativo n.1199 del 1971 – si afferma – la
possibilità di contestazione del decreto decisorio del ricorso straordinario
va riconosciuta a qualunque controinteressato al quale – ritualmente o
meno – il ricorso straordinario non risulti notificato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ritenendo
che quest’ultima questione abbia carattere di massima ha rimesso la definizione
del punto alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Si è costituito, anche in sede di appello, il Presidente della Regione
che ha emanato il decreto decisorio.
Rileva la detta Autorità che l’annullamento del bando non è in
condizione di ripercuotersi automaticamente sulla nomina dell’ing. Principato
(provvedimento nei riguardi del quale non è mai stata proposta nessuna
impugnazione.

Diritto

1. Ha carattere prioritario la questione rivolta a stabilire se la regola dell’alternatività tra
ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale precluda al soggetto che ha visto
venir meno, in sede straordinaria, un atto produttivo di effetti vantaggiosi
nei suoi riguardi, la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
decreto decisorio del ricorso straordinario: e ciò nell’ipotesi
in cui al soggetto predetto (controinteressato in senso sostanziale) non sia
stato notificato il ricorso straordinario, cosicché egli sia venuto a
trovarsi nell’impossibilità di far decidere l’impugnazione
in sede giurisdizionale anziché in sede di ricorso straordinaria.

La soluzione da offrire a questo riguardo è nel riconoscimento al soggetto
pregiudicato dalla decisione straordinaria (soppressiva o riduttiva dell’effetto
vantaggioso offerto dall’atto impugnato), non evocato in sede straordinaria,
della possibilità di insorgere in sede giurisdizionale contro il decreto
decisorio (al quale la legge riserva il trattamento di una determinazione amministrativa).

La disciplina, dopo la sentenza n.1 del 1964 della Corte Costituzionale e la
decisione n. 15 del 1966 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, ha
trovato, infine, sistemazione nell’art.10 del decreto legislativo n. 1199
del 1971 che prevede l’assoggettamento alla regola dell’alternatività in
sede straordinaria dei controinteressati solo quando questi ultimi, in qualità di
destinatari della notifica del ricorso straordinario, siano stati posti nella
condizione, con l’opposizione, di contrastare la loro evocazione in sede
amministrativa invocando la tutela della loro posizione di vantaggio in sede
giurisdizionale.

La regola dell’alternatività – con preclusione dell’accesso
alla tutela giurisdizionale – risulta operante nei soli confronti dei controinteressati
che abbiano ricevuto la notifica del gravame e nulla abbiano ritenuto di opporre
alla loro evocazione in sede straordinaria (rinunciando, così, a far trasporre
il ricorso in sede giurisdizionale).

Poiché nella specie è fuori discussione che il controinteressato
(in senso sostanziale) ingegner Principato non ha ricevuto la notifica del ricorso
(non importa se legittimamente o illegittimamente) è fuori discussione
la possibilità di quest’ultimo di contestare il provvedimento decisorio
del Presidente della Regione (assoggettato al regime dell’atto amministrativo)
nella sede giurisdizionale.

Passando all’esame delle doglianze proposte, in questa sede di gravame,
sia contro la decisione di primo grado che il decreto decisorio, va rilevato
che è da escludere – come si assume dagli appellati – che il ricorso
straordinario impugnato in questa sede avrebbe dovuto conseguire definizione
nel merito pur nell’assenza dell’omessa notifica ad almeno uno dei
controinteressati.

In presenza di un’impugnativa da proporre nel rispetto di termini decadenziali
non possono considerarsi facilmente identificabili i soggetti che abbiano presentato
all’amministrazione istanza per la partecipazione alla procedura concorsuale.

I nominativi di chi presenta l’istanza restano, infatti, nella disponibilità della
sola Amministrazione che indice la procedura tenuta, per giunta, anche a particolari
cautele nel rivelare tali nominativi a tutela della riservatezza.

E’, invece, fondata la doglianza dell’ing. Principato rivolta a sostenere
che, nella specie, gli ing. Alletto e Bonadonna non avevano titolo a domandare
l’annullamento in applicazione di una disposizione (non individuata) rivolta – a
loro dire – a garantire l’espletamento del concorso interno prima dello
svolgimento del concorso pubblico.

Senza scendere all’esame dell’astratta normativa vigente nella materia
(confusamente indicata da entrambe le parti) è sufficiente qui rilevare
che il comune di Agrigento aveva prima della procedura pubblica indetto un concorso
riservato al quale tanto Alletto che Bonadonna avevano partecipato senza conseguire,
però, entrambi, l’idoneità a conclusione della procedura.

Il passaggio alla procedura pubblica è dunque nella specie avvenuta dopo
essersi espletata una procedura riservata.

L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto.

Il Collegio stima peraltro equo compensare integralmente le spese di giudizio
dei due gradi, considerando l’incertezza sulla questione processuale portata
alla decisione di questa Adunanza plenaria.

P.Q.M.

accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 aprile 1996 n. 174. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma
il 27 marzo 2006.
Depositata in segreteria
il 27 giugno 2006.

Redazione

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