disegno di legge comunitaria 2006

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, avvenuta lo scorso
21 settembre, è stato trasmesso al Senato il disegno di legge comunitaria per
il 2006.

E’ la legge 4 febbraio 2005 n. 11 ("Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari"), in sostituzione della precedente legge
86/89, a stabilisce un’apposita procedura di recepimento della
normativa
comunitaria, mediante presentazione al Parlamento -entro
il 31 gennaio di ogni anno- di un disegno di legge annuale, con il quale dovrebbe
essere assicurato l’adeguamento periodico dell’ordinamento nazionale a quello
comunitario.

Il disegno di legge comunitaria 2006 contiene anzitutto, al capo I, la delega
al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati
A e B.

L’art. 1, c. 7, prevede un intervento suppletivo, anticipato e
cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell’attuazione
delle direttive,
nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
La norma stabilisce
inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole
dei provvedimenti statali suppletivi.

L’articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega
legislativa.

Con l’articolo 6, si autorizza il Governo a
dare attuazione alle direttive comprese nell’allegato C, con successivi regolamenti
(di delegificazione).

Il capo II, in adempimento di un obbligo recato dalla legge n. 11 del 2005,
reca disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto
dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il capo III, infine, reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti
in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea
nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni
particolari.

L’articolo 7 mira a facilitare alle regioni e alle province autonome
l’esercizio della loro competenza legislativa concorrente nel recepimento di
atti comunitari, individuando i princìpi fondamentali che le regioni
e le province autonome sono tenute a rispettare.

L’articolo 10 reca, in materia di
acquisizione del titolo di odontoiatra, un’apposita norma transitoria.

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative
secondo quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della
normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Riportiamo di seguito il disegno di legge n. 1014 AS, in attesa della sua
definitiva approvazione.

. . . . . . .

Disegno di legge di iniziativa governativa n. 1014/AS (già n. 1042
AC)

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER
L’ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione
di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento
sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine per l’adozione dei decreti
legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.
2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato A sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1
o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che
comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di
cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza
di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura
di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della
Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre
2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione,
del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato,
qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle
nell’ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe
di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto
dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per
la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza
di nuovo parere.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati
ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini
di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni,
sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto
per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto;
la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni
che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi,
in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche
le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore
a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente
lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità,
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione
può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse
egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive
nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive,
in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia
e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato
ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai
sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano
già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione
del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e
nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2.
Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora
riferite all’attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare,
sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli,
mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e
3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine
di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione
e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici
di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 7 dell’articolo 1.

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato C con uno o più regolamenti
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti
organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite
relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono
entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine,
i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Capo II


INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI
CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 7.

(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005,
n. 11)

1. Dopo l’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti
i seguenti:

«Art. 15-bis. – (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali
e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia). – 1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base
delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni
sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore
e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e
degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea relative a giudizi
di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per
l’ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi
dell’articolo 234 del
Trattato istitutivo della Comunità europea o dell’articolo 35
del Trattato sull’Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai
sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento
nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all’Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei
confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte
dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario
degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle
due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni
sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere
e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento.
Art. 15-ter. – (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con
l’Unione europea). – 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle
Camere una relazione sull’andamento dei flussi finanziari tra l’Italia
e l’Unione europea. La relazione contiene un’indicazione dei flussi
finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro
finanziario pluriennale di riferimento dell’Unione europea. Per ciascuna
rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo
delle risorse erogate dal bilancio dell’Unione europea in relazione agli
enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».

Capo III

PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA
LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Art. 8.

(Individuazione di princìpi fondamentali
in particolari materie di competenza
concorrente)

1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione
o assicurare l’applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati
alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro»,
i seguenti:

a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme
a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con
particolare riguardo all’esercizio dei poteri sanzionatori;

b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre,
laddove la situazione lo renda necessario, nell’ambito degli atti di
recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza
del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti
e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale
salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela
dalla legislazione statale.

2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione
o assicurare l’applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati
alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello
nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all’esercizio
dei poteri sanzionatori;

b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti
la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti
fondamentali della persona interessata, qualora l’opzione normativa non
risulti fondata sull’elaborazione di indirizzi basati sulla verifica
dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite
tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca
il risultato di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre,
nell’ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti
sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati,
limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con
contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti
dalla legislazione statale.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione
o assicurano l’applicazione degli atti comunitari di cui al presente
articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali
di autonomia e delle relative norme di attuazione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

(Introduzione dell’articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

1. Dopo l’articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto
il seguente:

«Art. 26-bis. – (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli). – 1. Nella predisposizione
del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica
le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo
3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per
i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro
5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro
1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell’11
giugno 2007 prevista per l’attuazione della direttiva, per adeguare gli
importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni
alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per
le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici – CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo
non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della
vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente
il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone».

2. All’articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo
le parole: «2004/113/CE» sono inserite le seguenti: «, 2005/14/CE».

Art. 10.

(Introduzione dell’articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62,
e altre disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE, come
modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti
finanziari)

1. Dopo l’articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito
il seguente:

«Art. 9-bis. – (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e
la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga
la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
direttiva 2004/39/CE). – 1. Nella predisposizione del decreto legislativo
per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE,
il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento
nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d’Italia
e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo
i princìpi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive
modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all’ingrosso
di titoli di Stato;

b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di
servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell’allegato I alla
direttiva; attribuire alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia,
il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l’esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale,
dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche
e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni, ferma
restando l’abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste
dall’ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita
anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica
della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d’Italia,
l’autorità unica competente per i fini di collaborazione con le
autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle
relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai
soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di
investimento e dei servizi accessori, ispirati ai princìpi di cura dell’interesse
del cliente, tenendo conto dell’integrità del mercato e delle
specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al
dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell’applicazione
delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate
come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti
di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo
64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti
che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, il potere di disciplinare
con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure
di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui
all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie
relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:

1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere
trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i princìpi che devono
essere seguiti dalle imprese nell’adottare misure organizzative e politiche
di gestione dei conflitti;

2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di
rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di
investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione
delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall’articolo
136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
3) la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni;
4) l’affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni
operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell’esecuzione degli ordini il
miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di
registrazione e conservazione degli ordini stessi;

i) disciplinare l’attività di gestione dei sistemi multilaterali
di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento
i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;

l) al fine di garantire l’effettiva integrazione dei mercati azionari
e il rafforzamento dell’efficacia del processo di formazione dei prezzi,
eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni
messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire
alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia per i mercati all’ingrosso
di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per
gli scambi di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d),
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su
valute, e al Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB, per i mercati all’ingrosso dei titoli di
Stato, il potere di:

1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati
regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la
tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi
ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni
nei mercati regolamentati;

m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla
direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo
la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva,
le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte
degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l’utilizzo
di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;

2) l’estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni
concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario
al fine di assicurare la tutela degli investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati
regolamentati;

n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali
devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 62 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia
di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali
mercati, in conformità ai princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva;

o) conferire alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva
e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo
la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva,
i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la
designazione e l’accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione,
garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di
uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia
di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari
avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22,
25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite
dalla legge;
r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori
finanziari, secondo i princìpi già previsti dal testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza
e di indagine previsti dall’articolo 50 della direttiva, secondo i criteri
e le modalità previsti dall’articolo 187-octies del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500
e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche; l’esclusione della facoltà di pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni; l’adeguamento alla complessità dei
procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni;
la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato
alle parti coinvolte;
u) estendere l’applicazione del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi
dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative
alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure
di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento
ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi e delle procedure previsti dalla presente legge, può emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche
per tenere conto delle eventuali misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della
direttiva successivamente alla predetta data.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l’esercizio
della delega previsto dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n.
62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti
dall’articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui
relativi indici, limitatamente al settore dell’energia, le negoziazioni
in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di
cui al comma 1 del presente articolo».
4. All’articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L’attività di organizzazione e gestione dei sistemi
di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti
abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di
gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e
gestiscono scambi di fondi interbancari».
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo
la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre
2005, n. 262, sono abrogati.

Art. 11.

(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della
direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi
a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche il
seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione
possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente
sul territorio dello Stato italiano.

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE
del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della
direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche
i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tenere conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di
quelle più aderenti al disposto dell’articolo 10 della Costituzione;

b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro,
ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero
provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata
infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.

Art. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
in materia di
diritti acquisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra)

1. All’articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria
in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di
specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha
avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente
dedicati, a titolo principale, all’attività di cui all’articolo
2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell’attestato».
2. All’articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione
triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro
il 31 dicembre 1994».

Art. 14.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle
carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. L’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito
dal seguente:

«Art. 3. – (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di
tecniche di classificazione non automatizzata). – 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l’obbligo
di identificazione e di classificazione di cui all’articolo 1, comma
1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 3.000 a euro 18.000.

2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura
difforme da quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro
6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che
vìola le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito
all’articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione
e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle
stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000,
se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse,
ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione,
del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del
5 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato».

2. Dopo l’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. – (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di
tecniche di classificazione automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all’articolo
3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13
febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro
36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto
il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione,
in assenza dell’approvazione delle autorità competenti, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che
vìola le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis,
del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro
6.000.
3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione
delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo,
di cui all’articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE)
n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Qualora nel corso dei controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2,
del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato
che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a
quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello
stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 3-ter. – (Disposizioni finali). – 1. Se nei cinque anni successivi
alla commissione dell’illecito di cui all’articolo 3, comma 4,
della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore
vìola nuovamente la medesima norma, l’organo competente al rilascio
della licenza, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996,
n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l’abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell’illecito di cui
all’articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il
titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l’organo
competente al rilascio della licenza, di cui all’articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni,
secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato
ovvero revoca la licenza.
3. Fino all’individuazione dell’organo competente da parte delle
singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis
sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato
centrale repressione frodi, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n.
298.
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto
non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Art. 15.

(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione
sul
mercato di biocidi)

1. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174, è sostituito dal seguente:

«3. Non è consentito il rilascio dell’autorizzazione all’immissione
sul mercato per l’impiego da parte del pubblico di un biocida classificato
a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
come “tossico“ o “molto tossico“, “cancerogeno
di categoria 1 o 2“, “mutageno di categoria 1 o 2“ o “tossico
per la riproduzione di categoria 1 o 2“, fermo restando che per l’impiego
professionale ed industriale l’autorizzazione all’immissione sul
mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione
della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all’articolo
20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario
da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell’articolo
10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l’ambiente,
provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne
o proibirne provvisoriamente l’uso e la vendita, notificando immediatamente
il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;
b) all’articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione
consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui
agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito
elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle
esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti
dall’applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall’attuazione
del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte
dalla Commissione ai sensi del comma 5».

Art. 17.

(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio
e vendita di prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell’articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell’autorizzazione
all’immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente
una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, secondo capoverso, della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all’iscrizione della sostanza
attiva medesima nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione
che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti
a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo
38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all’immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti
dall’osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli
zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il
solfato ferroso, i prodotti elencati nell’allegato II, parte B, del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni,
e i prodotti elencati nell’allegato 2 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una
procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione
di fantasia;

b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, l’individuazione delle
modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui
alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della
salute previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione
della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in
maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali
e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose».
2. Il numero 3 dell’allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
«3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione.
La marcatura CE è apposta, inoltre, sull’imballaggio, se presente,
e sulla documentazione che accompagna il prodotto».

Art. 19.

(Introduzione dell’articolo 144-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela
dei consumatori)

1. Dopo l’articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 144-bis. – (Cooperazione tra le autorità nazionali
per la tutela dei consumatori). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico
svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell’articolo
3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell’esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in
materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla
parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo
III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento
alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito
nazionale.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre
pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’articolo
139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti
di cui all’articolo 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti
istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono
regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento
responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

Art. 20.

(Comunicazioni periodiche all’AGEA in materia di produzione
di olio di oliva e di olive da tavola)

1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento
(CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese
di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente,
anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione
di olio di oliva e di olive da tavola.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e
la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravità della
violazione accertata. L’irrogazione delle sanzioni è disposta
dall’AGEA, anche avvalendosi dell’Agenzia per i controlli e le
azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell’olio
di oliva (Agecontrol Spa).
4. In relazione alla nuova disciplina dell’organizzazione comune di mercato
dell’olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio,
del 29 aprile 2004, all’articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968,
n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: «quantità nominali
unitarie seguenti espresse in litri:» sono inserite le seguenti: «0,05,».

Art. 21.

(Modifiche all’articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, in materia di rimborso di tributi)

1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, circostanza che non può essere
assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni».

Art. 22.

(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per
l’utilizzazione
dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico)

1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.

Art. 23.

(Modifica dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito
dal seguente:

«Art. 14. – (Protezione sociale). – 1. Fatte salve le disposizioni
normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti
una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati
A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali
derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento
dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione».

Art. 24.

(Modifiche all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1999, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali)

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: «lire 560.000 per 1.000 litri» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 298,92 per 1.000 litri»;

b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

«6-quater. Con cadenza semestrale dall’inizio del progetto sperimentale
di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo
comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta
giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».

Art. 25.

(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001,
del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati
ad agenzie e meccanismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito
della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza
e di difesa e ai membri del loro personale)

1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio,
le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge:

a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati
all’Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell’Unione
europea nonché ai loro organi e al loro personale;

b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati
ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati
all’Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

Art. 26.

(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi
con competenze in materia di politiche comunitarie)

1. L’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 19 della legge
16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

. . . . . . . .

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005,
relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE
e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga
la direttiva 76/160/CEE.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per
la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE
e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che
modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni
per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra
la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro
dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera
nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa
alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni
in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed
incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per
i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione
dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e
recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa
al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente
concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente
misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e
per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante
la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Allegato C

(Articolo 6, comma 1)

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati
membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

Redazione

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