Entrano in vigore dal prossimo 13 settembre le nuove regole sulla compilazione
dei documenti caratteristici dei militari.
La legge 1695 del 1962 li prevede per ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza,
stabilendo poi che con regolamento siano
determinati i modelli di documenti, le autorita’ competenti e le
modalita’ di compilazione.
Il regolamento vigente, approvato con DPR
8
agosto
2002
n.
213, viene ora profondamente modificato dal DPR 11 luglio 2006 n.
255, pubblicato sulla Gazzetta del 29 agosto.
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D.P.R. 11 luglio 2006 n. 255
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti
caratteristici del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
(Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006)
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Il Presidente della Repubblica;
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i
documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano
determinati i modelli dei documenti, le autorita’ competenti e le
modalita’ di compilazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al
personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e
successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso
nell’adunanza del 7 febbraio 2006;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Modifica dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Al comma 2 dell’articolo 1 le parole: «tenente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d’armata».
2. Al comma 4 dell’articolo 1 le parole: «della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e, in particolare, degli articoli 9 e 10 della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in
particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto
legislativo».
Art. 3.
Modifica dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. All’articolo 2 il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I documenti caratteristici del personale militare
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei
carabinieri che presta servizio nell’ambito del Corpo della Guardia
di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono
per l’impiego, ancorche’ appartenenti al citato Corpo.».
Art. 4.
Modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 le parole: «abbia
pari o minore anzianita» sono sostituite dalle seguenti: «abbia
minore anzianita’ assoluta o relativa».
Art. 5.
Modifica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 le parole: «termine
del» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione dal».
2. All’articolo 4, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla
seguente:
«b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;».
3. All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le
seguenti:
«b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;
b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo
revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni
specifiche validi ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha
avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta
giorni senza averlo valutato;
b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo
revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1;».
4. All’articolo 4, comma 1, la lettera f) e’ sostituita dalla
seguente:
«f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;».
5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 le parole: «tenente
generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo
d’armata».
6. All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera h), e’ aggiunta, in
fine, la seguente:
«h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio
permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri.».
Art. 6.
Modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. All’articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 3) e’ abrogato.
2. All’articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 4) e’ sostituito
dal seguente:
«4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati
in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da
specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto
dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice
interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri con direttive che fissino
modalita’ e termini.».
3. Al comma 2 dell’articolo 5 le parole: «Nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), numeri 2) e 3),» sono sostituite dalle seguenti: «
Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2),».
Art. 7.
Modifica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Al numero 1) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 le
parole: «e l’Aeronautica» sono soppresse.
Art. 8.
Modifica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: «dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».
2. Al comma 3 dell’articolo 8 le parole: «dell’articolo 27,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».
Art. 9.
Inserimento dell’articolo 9-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
1. Dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Custodia). – 1. I documenti caratteristici sono
redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale
militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva
diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorita’
corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto,
salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le
altre categorie di personale.
2. Per gli ufficiali dell’Esercito con il titolo di istituto di
stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e’ redatto un
terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore
dell’Esercito, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati
e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni
in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.».
Art. 10.
Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. All’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), le parole:
«
brigadier generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di
brigata» e le parole: «maggiore generale» sono sostituite
dalle
seguenti: «generale di divisione».
Art. 11.
Modifica dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. All’articolo 11 il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu’
di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o
grado corrispondente o autorita’ civile con qualifica di dirigente di
unita’ organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda
revisione se l’autorita’ competente riveste grado superiore a
generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente
di unita’ organizzativa corrispondente.».
2. All’articolo 11 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi
corrispondenti, non interviene piu’ di un ufficiale con il grado di
generale di corpo d’armata o grado corrispondente o di un’autorita’
civile con qualifica di dirigente generale o con incarico
corrispondente.».
3. Al comma 3 dell’articolo 11 le parole: «l’ufficio del Segretario
generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «il
Segretariato generale della difesa.».
4. All’articolo 11 dopo il comma 5, e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di
Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al
fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita’ di
trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche
condizioni di impiego, puo’ individuare, con propria determinazione
motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della
revisione della documentazione caratteristica, non trovano
applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».
Art. 12.
Abrogazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
1. L’articolo 12 e’ abrogato.
Art. 13.
Modifica dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 213
1. Al comma 3 dell’articolo 14 dopo le parole: «revisione di» sono
inserite le seguenti: «almeno e».
Art. 14.
Sostituzione dei modelli allegati al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
1. I modelli dei documenti caratteristici allegati al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono sostituiti
dai modelli allegati al presente decreto.
Art. 15.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° novembre 2006.