Il modello di informativa privacy per medici e pediatri di base

Il Garante Privacy, ha comunicato, lo scorso 5 settembre, di aver messo a punto
un modello di informativa semplificata che dovrebbe facilitare il rispetto
delle norme sulla privacy da parte dei medici di base al momento di informare
gli assistiti sull’uso che
verrà fatto dei loro dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge.

Nel modello di informativa sono indicati gli elementi essenziali che devono
essere forniti una tantum agli assistiti.

I pazienti dovranno sapere, in particolare,
che senza il loro specifico consenso il medico non può rendere noto
a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute, e devono essere specificamente
informati di usi che presentino rischi particolari (sperimentazione controllata
di medicinali, teleassistenza o telemedicina). In qualunque momento gli assistiti
possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e
ben custoditi.

I medici potranno informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il
testo dell’informativa, facilmente visibile, nella sala d’attesa dell’ambulatorio.

Di seguito, il provvedimento del Garante Privacy e il modello di informativa
per medici e pediatri di base, in allegato.

. . . . . . .

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento del 19 luglio 2006

Informativa: indicazioni per medici di base e pediatri

(G.U. n. 183 del 8 agosto 2006)

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), secondo cui l’informativa
che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire
all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere
almeno gli elementi indicati dal Garante;

Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni
rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare
l’interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi
dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative
e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell’incolumità fisica
(artt. 78 e 13 del Codice).

Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono
essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel
caso in cui il medico effettui altri particolari trattamenti di dati personali
degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).

A tal fine l’Autorità ha consultato le realtà rappresentative
delle predette categorie che sono state individuate, sulla base dell’esame
dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270)
e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 ), nella Federazione italiana medici
medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani
(S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella
Federazione nazionale area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.).
L’Autorità ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione,
valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti
a tale organismo.

Sulla base delle osservazioni formulate da tali realtà rappresentative
e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un
primo schema di informativa predisposto dall’Autorità, è stato
elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione,
che potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta.

CONSIDERATO CHE

Il Garante ritiene necessario indicare nell’allegato modello di informativa
alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta devono includere nell’informativa da fornire agli assistiti,
ai quali dovrà essere precisato, in particolare, che:

a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note
ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato
uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l’informativa e il consenso
possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati
selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell’interessato;

b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono,
di regola, i dati personali presso l’interessato e possono trattare informazioni
relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati
sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del
pediatra) solo quando l’interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria
o al professionista presso cui si è rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina
generale e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione
ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici,
in particolare nel caso in cui il medico di medicina generale o il pediatra
intendano effettuare:

a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art.
78, comma 5, lett. a), del Codice);

b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lett.
b), del Codice);

c) attività di fornitura all’interessato di beni o servizi attraverso
una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lett. c), del Codice);

d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica
ed epidemiologica (artt. 78, comma 5, lett. a) e 110 del Codice).

L’allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato
a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base
alla prestazione richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso
effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione
specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati nell’ambito
di un’attività professionale prestata in forma associata o, ancora,
fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell’interessato
al medico in conformità alla disciplina applicabile (art. 78, comma
4, del Codice).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

Gli elementi indicati nell’allegato modello di informativa possono essere
forniti all’interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che
ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del
rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze
concrete. I contenuti dell’informativa possono essere comunicati direttamente
all’assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell’informativa,
facilmente visibile, nella sala d’attesa dello studio medico ovvero con altra
idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale,
ad esempio, la riproduzione dell’informativa in carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).

L’informativa può essere fornita anche successivamente alla prestazione,
senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di impossibilità fisica, di incapacità di
agire o di incapacità di intendere o di volere dell’interessato, di
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell’interessato o
nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata in termini
di tempestività o efficacia (art. 82 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello
riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento,
gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di
libera scelta devono includere nell’informativa da fornire all’interessato
relativamente al trattamento dei dati personali.

Roma, 19 luglio 2006

(Presidente relatore
Pizzetti)

. . . . . .

Allegato

INFORMAZIONE

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie
per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da
voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.

Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma
con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami
clinici.

Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire
la conservazione e l’uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori,
nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche
i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture
che possono conoscerli.

I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto
dalla legge.

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti
solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben
custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse,
sarà mia cura informarvi in modo più preciso.

Redazione

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