L’Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e
Forniture
e’ intervenuta, con un comunicato inviato alle SOA, in merito a tre questioni
d’interesse generale:
a) l’esigenza di uniforme applicazione delle disposizioni previste dal DPR
34/2000 in materia di accertamento del possesso da parte delle imprese dei
requisiti
d’ordine
speciale, in particolare sulla determinazione del quinquennio
di riferimento per il calcolo dei costi di noleggi e di locazione finanziaria
utili a dimostrare il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica (art.
18 comma 8 DPR 34/2000);
b) la
gestione degli archivi relativi alla documentazione acquisita ai fini dell’esercizio
dell’attività di attestazione ed il relativo accesso ai
difensori di soggetti che vantino un interesse giuridicamente tutelabile;
c) la gestione delle cessione azionarie all’interno della SOA.
Di seguito, il testo integrale del documento dell’Autorità.
. . . . . . .
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e
Forniture
Comunicato n. 47 del 4.8.2006
Oggetto: a) modalità di valutazione dei canoni di noleggio e locazione
finanziaria – art.
18, comma 8, del DPR 34/2000; b) gestione degli archivi delle Soa e modalità di
accesso; c) cessioni azionarie all’interno della compagine SOA e termini
di conclusione del procedimento.
A tutte le societa’ organismo di attestazione autorizzate
A) Alcune SOA hanno segnalato di aver constatato la non uniforme applicazione
delle disposizioni previste dal DPR 34/2000 in materia di accertamento del
possesso da parte delle imprese dei requisiti d’ordine speciale.
In particolare si è accertata la disomogenea determinazione del quinquennio
di riferimento per il calcolo dei costi di noleggi e di locazione finanziaria
utili a dimostrare il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, di
cui all’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000.
La valutazione dei costi sostenuti (evidenziati oltre che con i canoni di
ammortamento anche con i contratti di noleggio e di locazione finanziaria e
con le relative fatture) avrebbe luogo da parte di alcune con riferimento al
quinquennio solare antecedente la data di stipula del contratto di attestazione;
da parte di altre con riferimento ai cinque esercizi finanziari conclusi (con
scritture depositate).
Per di più alcune farebbero un ibrido riferimento al primo quinquennio
per l’individuazione dei costi derivanti da canoni di noleggio e di locazione
finanziaria, al secondo quinquennio per i costi riportati in ammortamento.
L’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000 dispone che l’adeguata attrezzatura
tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in
noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui
al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua
dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta
cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti
e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato
il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,calcolati proseguendo
il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla
metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del
piano di ammortamento concluso.
Le modalità di accertamento dei costi sostenuti dall’impresa,
in analogia con quanto disposto dal regolamento di qualificazione (art. 18,
comma 3) in merito al requisito della capacità economica finanziaria,
devono far riferimento -come stabilito per la cifra d’affari- per le
ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative,
i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili alle dichiarazioni annuali
IVA; per le società di capitale ai bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, formalmente depositati.
L’art. 22, del DPR 34/2000, dispone, infatti, che per quanto concerne
la determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi
importi e certificati, solo la cifra d’affari in lavori e gli importi
dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera
b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b) e lettera c) sono quelli realizzati
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA.
Con la determinazione n.56/2000 si è chiarito che i requisiti che vanno
comprovati con la documentazione contabile formalmente depositata -non potendo
verificarsi in senso assoluto la coincidenza tra il quinquennio fiscale (afferente
a documenti formalmente depositati) e il quinquennio solare antecedente la
data di sottoscrizione del contratto di attestazione- il quinquennio di riferimento
sarà quello relativo ai documenti tributari e fiscali afferenti i cinque
esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA,
che, alla stessa data, risultano depositati.
Con precedente determinazione n. 48/2000 questa Autorità ha indicato
che per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:
a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione
finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente
destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni
extracaratteristiche;
b) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media
annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria
e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari
o superiore al due per cento della media annua delle cifre d’affari in
lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media
annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti
e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’uno per cento
della medesima cifra d’affari;
c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale
agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;
d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a “freddo”;
e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d’affari in lavori
(art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate
le condizioni indicate alla precedente lettera b);
f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali
relative alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico
(art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34/2000) con i dati relativi agli
ammortamenti e ai canoni;
g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con
quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento.
Va evidenziato che per il requisito di idoneità organizzativa è stato
indicato che il costo sostenuto per il personale (requisito art. 18, comma
10 e 11, DPR 34/2000) da valutarsi è da stralciarsi dalla documentazione
fiscale afferente i cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula
del contratto con la SOA.
Entrambi i requisiti, di idoneità organizzativa e di dotazione di attrezzatura
tecnica, devono essere percentualmente proporzionali alla cifra di affari in
lavori (art.18, comma 2, DPR 34/2000) stralciata dalla medesima documentazione
fiscale.
E’, pertanto, opportuno che anche il requisito di adeguata dotazione
di attrezzatura tecnica sia omogeneamente dedotto facendo rimando al medesimo
periodo di riferimento, ovvero al quinquennio fiscale.
A base, pertanto, della valutazione del possesso del requisito di cui all’art.
18, comma 8, del DPR 34/2000 deve prendersi a riferimento sia per gli ammortamenti
(dedotti dai documenti fiscali depositati) sia per i canoni di noleggio e di
locazione finanziaria il medesimo periodo temporale ovvero i cinque esercizi
annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, per i quali
la documentazione fiscale sia già depositata.
B) Alcune Soa hanno richiesto un pronunciamento dell’Autorità sulla
gestione degli archivi relativi alla documentazione acquisita ai fini dell’esercizio
dell’attività di attestazione e sulla possibilità di garantirne
l’accesso ai difensori di soggetti che vantino un interesse giuridicamente
tutelabile.
E’ stato, infatti, richiesto:
se la documentazione consegnata dalle imprese in formato cartaceo, possa
essere -dopo un periodo minimo di conservazione- ridotta in formato elettronico
e poi, evidentemente, eliminata;
se i difensori delle imprese possano accedere agli archivi delle S.O.A..
Le questioni sono state sottoposta al Ministero della Giustizia al fine di
dirimerle.
Il Ministero ha ritenuto che la riconosciuta natura pubblica dell’attività esercitata
dalle Soa riconduce alle regole di riferimento vigenti nella Pubblica Amministrazione.
sia per la gestione dei suddetti archivi che per l’accesso agli stessi.
In tal senso, la gestione degli atti d’archivio è regolata dalle
norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m..
Similmente si applica l’art. 391-quater del c.p. che consente ai difensori
di chiedere alla Pubblica Amministrazione documenti ed estrarne copia.
Tali le indicazioni in materia di qualificazione delle imprese al fine di
garantire uniformità di comportamento delle SOA e parità di trattamento
agli operatori del mercato.
C) Cessione azionarie all’interno della compagine SOA e termini di conclusione
dell’operazione.
L’Autorità ha avuto modo di riscontrare che sempre più frequentemente
molte operazioni di cessione di azioni (ai sensi art.8 d.p.r.n.34/2000) non
sono mai state perfezionate fra le parti interessate e che le SOA non comunicano
all’Autorità né il mancato perfezionamento della cessione
stessa, né le ragioni del rinvio dell’iscrizione dell’avvenuta
cessione nel libro soci (così come chiaramente indicato nel comunicato
a tutte le SOA autorizzate del 15.05.2001 n.prot. 27467/01/segr.).
Al riguardo si sottolinea che l’efficacia del nulla osta dell’Autorità alla
cessione di azioni è rebus sic stantibus, nel senso che si autorizza
al trasferimento in base agli elementi forniti nella comunicazione inviata
all’Autorità dalla SOA (generalità del cedente e del cessionario,
numero di quote trasferite ecc…) e non può intendersi concessa
sine die.
L’iscrizione nel libro soci, a seguito della cessione di quote azionarie,
trova la sua disciplina nel codice civile (art.2740 c.c.). In merito al trasferimento
delle quote societarie, sono previste due distinte iscrizioni: una prima iscrizione
nel Registro delle imprese, alla quale procede ex lege il notaio autenticante
le sottoscrizioni dell’atto di trasferimento, ed una successiva iscrizione
nel Libro soci ad istanza del socio acquirente o alienante. L’iscrizione
nel libro soci riguarda esclusivamente i rapporti che intercorrono tra socio
e società regolando l’efficacia del trasferimento delle quote/azioni
rispetto all’esercizio dei diritti sociali, l’iscrizione nel Registro
delle imprese svolge una funzione esterna rendendo efficace nei confronti dei
terzi il trasferimento.
Premesso quanto sopra, al fine di ovviare al su indicato comportamento che
produce una incertezza sia sullo stato del procedimento, sia sulla composizione
azionaria delle SOA, si rende noto che il nulla osta di cui all’art.8
del d.p.r.n.34/2000, si considera decaduto se le SOA, entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della comunicazione del suddetto nulla osta, non trasmettano
copia del libro soci aggiornato, ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente
o alienante di iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni.