Il testo del disegno di legge Nicolais

Disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche
e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese


Titolo I

Misure volte alla riorganizzazione dell’azione amministrativa, alla
riduzione ed alla certezza dei tempi dei procedimenti
e
relative forme di tutela

Art. 1

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati
i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori
a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo
conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di
garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti,
i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione
di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 14, comma 2".

b) Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

"Art. 2- bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella
conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio
derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del
mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva,
nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

3. Con regolamento, adottato su proposta del Presidente del consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2. Il
regolamento stabilisce, altresì, per le amministrazioni statali e gli
enti pubblici nazionali le modalità di pagamento. Le Regioni, le Province
ed i Comuni determinano, per i procedimenti di propria competenza, le modalità di
pagamento. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai
sensi del comma 1, decurta l’importo di quanto eventualmente conseguito
dal danneggiato ai sensi del comma 2.

4. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto
al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il
diritto di cui al comma 2 si prescrive in un anno. In entrambi i casi, il termine
di prescrizione di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che va comunicato
entro quindici giorni dall’amministrazione gravata del relativo onere
economico".

"Art. 2- ter (Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari).

1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso
gli uffici per le relazioni con il pubblico l’elenco della documentazione
da presentare unitamente all’istanza ai fini dell’adozione del
provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui opera
il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio d’attività nei
procedimenti di propria competenza.

2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili anche per
via telematica i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche
ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni
o documenti oltre a quelli indicati nei moduli, nei formulari e negli elenchi,
se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per
la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all’articolo 2,
comma 7".

c) All’articolo 10-bis la parola "interrompe" è sostituita
dalla seguente: "sospende" e le parole: "iniziano nuovamente" sono
sostituite dalla seguente: "riprendono".

d) All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono inserite
le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza
del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’emissione del parere. Salvo il caso di
omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione
dei pareri di cui al presente comma".

3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al
comma 1 possono essere interrotti".

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al
comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici".

5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni.".

e) All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Decorsi inutilmente
ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque
all’adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della
valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato
a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle
valutazioni tecniche di cui al presente comma".

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Nei casi in
cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento
l’acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all’articolo
2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all’acquisizione della valutazione,
comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi
di cui al comma 1".

f) L’articolo 22, comma 2, è abrogato.

g) All’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "così come definite
dai principi stabiliti dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "così come
definite dai principi indicati al comma 3".

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Costituiscono principi generali dell’ordinamento o rientrano
tra le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed
m) della Costituzione, le disposizioni che attengono agli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento,
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato
con un provvedimento espresso e di assicurare l’accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative agli effetti dell’inosservanza
del termine finale, ivi compresi il silenzio assenso e il riconoscimento al
privato di un ristoro per il pregiudizio derivante dal ritardo dell’amministrazione
nel provvedere.

4. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi
di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
ai privati dai principi generali elencati al comma 3, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela".

2. I Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali e
i corrispondenti uffici o organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti,
anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi
medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito
rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non
si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di
riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell’anno
successivo, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze
del rapporto si provvede, anche su impulso di quest’ultima, al conseguente
adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di
cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificati
dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione, i decreti del Presidente del consiglio dei
ministri, e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del predetto termine di cui al presente comma. Continuano ad applicarsi
le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini di conclusione dei procedimenti non superiori
a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come sostituito dal
comma 1, del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 3, della legge
n. 241 del 1990, come introdotto dalla presente legge, è emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti
previsti nell’articolo 2-bis, comma 3, della legge 241 del 1990, come
introdotto dalla presente legge. Decorsi i termini, in caso di mancata adozione
degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al predetto articolo è liquidata
dal giudice secondo equità.

5. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali danno
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2- ter della legge 241
del 1990, come modificata dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale)

1. All’articolo 6- bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, prima del punto, le seguenti parole: ",
il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si
applica al riguardo quanto previsto dall’articolo 154, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 3

(Misure per l’attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
e successive modificazioni, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l’attuazione
delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico di cui all’articolo
50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il
Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di
ciascuna amministrazione statale commissario ad acta per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla gestione del protocollo informatico.
Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce al
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa
l’effettivo avvio ed il corretto funzionamento del sistema di gestione
del protocollo informatico.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali per favorire la generale
adozione da parte di queste del protocollo informatico.

Art. 4

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa
vigente)

1.Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e
sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è consentita,
in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione
e riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa
statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i principi comunitari,
le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento
comunitario, i principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritti
civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine
e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonchè i
principi fondamentali dell’azione amministrativa.

2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti
di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al precedente
comma. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sentite le amministrazioni competenti per settore, valuta i progetti, avvalendosi
del contingente di esperti di cui al secondo comma dell’articolo 11 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato
con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto
di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione,
non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l’elencazione tassativa
delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.

4. Gli Uffici della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per
la funzione pubblica e Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,
in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio
sull’attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme
vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi
tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative.

5. Il Governo valuta le iniziative di modifica della normativa vigente conseguenti
agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di
cui all’articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito
con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, aventi
ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali
e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Art. 5

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi)

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta la
seguente:

"h) i casi in cui è applicabile il silenzio assenso e la dichiarazione
di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza".

Art. 6

(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dopo il comma 5- bis è aggiunto il seguente:

"5- ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto
dedotti nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi
adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli
stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo,
senza diritto di voto".

2. Dopo l’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:

"29- bis. (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità).

1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di
cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano
al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo,
sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni
di cui al comma 1.

3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati
di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1
ovvero degli standard di qualità e quantità predeterminati e
pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite
con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo,
deve essere assicurata la corresponsione agli utenti interessati di un indennizzo
automatico e forfetario, eventualmente anche a mezzo di forme di autotutela
negoziale.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono
individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all’applicazione
degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i
soggetti competenti all’attuazione dei commi 2 e 3".

3. L’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica
anche all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

4. All’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "e sono proposti
davanti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’autorità".

Art. 7

(Responsabilità dirigenziale)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1- bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento
economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto
o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli
eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della
gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico
accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono
nella competenza dell’ufficio da lui diretto, si verifichi:

a. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i
termini fissati per ciascun procedimento;

b. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di predisporre, aggiornare
e rendere noto agli interessati l’elenco di cui all’articolo 2-
ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

c. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di non esigere dal privato
la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente prevede il ricorso
alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà,
nonché l’acquisizione diretta di cui all’articolo 18, comma
2, della legge 241 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 8

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare
e delegata)

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Copia
della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle
altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Trascorso il detto
termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato.".

2. All’articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, è inserito
il seguente: "Se ritiene che l’affare non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale
che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del
parere e, riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla Segreteria
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n.
87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.".

3. All’articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I ricorsi diretti ad ottenere l’esecuzione
dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli
articoli 8 e 15 sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio ai sensi dell’articolo 37, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, nel termine di cui all’articolo 2953 del codice
civile decorrente dalla data di emanazione del decreto.". In sede di prima
applicazione, l’azione è esperibile per l’esecuzione dei
decreti già emanati nel rispetto del termine di prescrizione.

4. All’articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trovano
applicazione le forme di pubblicità di cui all’articolo 14, terzo
e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata
in giudicato.".

5. All’articolo 15, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole "l’indicazione" sono sostituite dalle seguenti: "la
sottoscrizione".

6. Per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi
dell’articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall’articolo
17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso
la Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente
di dieci unità, individuate nell’àmbito delle amministrazioni
pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico
dell’amministrazione di appartenenza.

7. All’articolo 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è preceduto dal seguente:

"Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso
il silenzio dell’amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall’articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione
del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di
diffida, all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E’ fatta
salva la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti".

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.
Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo
ordina all’amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non
superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente
oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina
un commissario che provvede in luogo della stessa".

8. All’articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis.
Nell’anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse
dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 53, comma 1, n. 5, e 248, comma
5.".

Art. 9

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nel processo amministrativo,
contabile e tributario ed altre misure di semplificazione
delle notificazioni)

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione
degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo,
contabile e tributario e del procedimento dinanzi alle sezioni consultive del
Consiglio di Stato sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti
gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa
dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente
della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di
cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell’economia e delle finanze. I
decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4,
dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a
singoli uffici giudiziari, e, all’esito della stessa, prevedono:

a. valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello
sviluppo tecnologico, l’obbligo di depositare, anche o esclusivamente,
su supporto informatico oppure per via telematica, gli atti o i documenti offerti
in comunicazione dalle parti;

b. eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto informatico
o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti, documenti,
nonché il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su
supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o
documenti in forma cartacea.

2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, acquisendo
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano
il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione
dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire
il riuso dei programmi informatici ai sensi dell’articolo 69 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti
le regole tecniche e i formati da utilizzare nell’ambito dei procedimenti
di cui al comma 1.

5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione
di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio
1994, n. 53, previa autorizzazione dell’Avvocato generale dello Stato
o, su sua delega, dell’Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla
quale è assegnato l’avvocato o procuratore dello Stato destinatario
dell’autorizzazione.

6. L’Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale
dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al
modello allegato al D.M. 27 maggio 1994, del Ministero della Giustizia. La
validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell’Avvocato
generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all’uopo delegato,
ovvero dell’Avvocato distrettuale dello Stato.

7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 siano esenti da bollo, non
si applica la disposizione di cui all’articolo 10, della legge 21 gennaio
1994, n. 53.

Titolo II

Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese

Art. 10

(Misure in materia di certificazione di agibilità)

1. Il certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
limitatamente all’esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito
dalla dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti negli
stessi installati alla normativa vigente in materia di agibilità, rilasciata
dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall’articolo
25 del medesimo decreto.

Art. 11

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento
della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori)

1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L’accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne per i casi
stabiliti nei commi 2- bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un
elenco istituito presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri.";

b) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: "L’accertamento
dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche
locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi
regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Avverso il giudizio
delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni
alla Regione competente, ovvero alla Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano."

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative
del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio
di prima applicazione e le modalità di controllo sull’osservanza
delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure
per la conferma di validità della patente di cui all’articolo
126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 12

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole "di pubblici servizi" sono
inserite le seguenti: ", di servizi bancari o assicurativi".

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le parole "e ai privati" sono sostituite
dalle seguenti: "ed agli altri privati".

3. All’articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le parole: "ai privati che vi consentono" sono
sostituite dalle seguenti: "ai gestori di servizi bancari o assicurativi
ed agli altri privati che vi consentono".

4. L’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"Articolo 72 (L). (Responsabilità dei controlli).

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43
e dei controlli di cui all’articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano
un ufficio responsabile per tutte le attività volto a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio,
o un dipendente da questi nominato, è tenuto a dare immediata risposta
alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell’amministrazione
certificante.

2. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 predispone, entro
il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività e sui risultati
conseguiti. La relazione è trasmessa all’ufficio di controllo
interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui
al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione sul
sito internet dell’amministrazione, le misure organizzative adottate
per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati
e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per
la loro esecuzione.

4. La mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo costituisce
violazione dei doveri d’ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo
ai fini della valutazione del responsabile dell’ufficio di cui al comma
1".

Art. 13

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)

1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto della
personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per
le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 2 del medesimo decreto, può essere effettuata
dal notaio. La prefettura provvede, sulla base dell’attestazione notarile,
all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell’Interno sono individuati i criteri
e i parametri per la verifica dell’adeguatezza del patrimonio dell’ente
alla realizzazione dello scopo, prevista dal comma 3, dell’articolo 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 14

(Validità della carta d’identità e delega al Governo
per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la carta d’identità ha
validità di dieci anni.

2. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, emanato ai sensi
dell’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, si conforma alla disposizione di cui al comma 1.

3. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza
Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, nonché uno o più regolamenti,
per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica,
ivi compresa l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, secondo
i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in
materia anagrafica;

b. revisione delle procedure in funzione dell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell’interoperabilità e
della cooperazione applicativa;

c. delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti
anagrafici;

d. riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza
dei dati personali;

e. semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

Art. 15

(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico
dei gestori di servizi aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche
al Codice della navigazione marittima ed aerea, in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, operatori aerei, manutentori
aeronautici e prestatori di servizi al trasporto aereo.

2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) definizione delle sanzioni da comminare ai gestori aeroportuali ed ai prestatori
di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi
di cui all’articolo 705 del Codice della navigazione;

b) definizione delle sanzioni da comminare agli operatori aerei ed ai manutentori
aeronautici a seguito di violazioni di norme e regolamenti concernenti i requisiti
per il rilascio ed il mantenimento delle relative certificazioni, ed agli esercenti
per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle
bande orarie;

c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 69 ed al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e successive modificazioni
e integrazioni;

d) quantificazione della sanzioni da un minimo di euro 2500,00 ad un massimo
di euro 500.000,00;

e) attribuzione della competenza alla comminazione delle sanzioni, nei limiti
di cui alla lettera c), all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
(ENAC), con attribuzione al medesimo ente dei relativi introiti e la corrispondente
riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Art. 16

(Delega per la riforma del Codice della Strada)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a. coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della strada con le altre
norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da accordi internazionali
stipulati dall’Italia, nonché con le competenze regionali e degli
enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

b. semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore,
eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle
norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze
di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a disposizioni comunitarie;

c. revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando
l’entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità,
non discriminazione in ambito europeo.

2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo stesso termine di
cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare
il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche
introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

(22 settembre 2006)

Redazione

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