Mentre prosegue il dibattito sulle modifiche da apportare al decreto legge sulle
intercettazioni, e in particolare sulla distruzione delle prove illegittimamente
acquisite, inizia al Senato l’iter del disegno di legge di conversione, presentato
lo scorso 22 settembre, e di seguito riportato insieme alla relazione illustrativa
del Governo.
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Disegno di legge n. 1013/AS
Comunicato il 22 settembre 2006
Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante
disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche
Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge risponde alla straordinaria
necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare il contrasto
all’illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad intercettazioni
illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni e di apprestare più incisive misure atte ad
evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti
i medesimi dati.
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 240 del codice di procedura
penale, assimilando al trattamento già previsto per i documenti anonimi
gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi
al traffico telefonico illecitamente acquisiti. Va a questo proposito chiarito
che per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si devono
intendere quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
La norma prevede che venga disposta l’immediata distruzione da parte
dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti
ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di
una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza
dei soggetti coinvolti.
La norma, a fini di conservazione della prova dei relativi reati, prevede che
sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli
elementi descrittivi ed il divieto di riportare il contenuto delle captazioni
illecite.
L’articolo 2 prevede, poi, la modifica dell’articolo 512 del codice
di procedura penale nel senso di consentire sempre nel dibattimento la lettura
dei verbali di distruzione sopra indicati.
L’articolo 3 introduce una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita
detenzione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma
2, del codice di procedura penale, prevedendo la pena della reclusione da sei
mesi a sei anni; la pena è della reclusione da uno a sette anni se il
fatto è, poi, commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio.
L’articolo 4 pone a carico degli autori della divulgazione degli atti
o dei documenti di cui al novellato articolo 240, comma 2, codice di procedura
penale, una sanzione riparatoria di natura civile a favore dei soggetti interessati
dalle medesime. Per la determinazione dell’ammontare della sanzione sono
previsti puntuali criteri di quantificazione della somma da corrispondere,
opportunamente parametrati sulla diffusività del mezzo di comunicazione
utilizzato. Sono solidalmente responsabili con l’autore della illecita
divulgazione anche il direttore ed il vice-direttore responsabile e l’editore.
Per ragioni di certezza giuridica, il comma 2 introduce un termine di prescrizione
dell’azione di un anno dall’illecita diffusione, salva la possibilità per
il soggetto interessato di dimostrare di averne avuto conoscenza in un momento
successivo. Al fine di ridurre i tempi del procedimento è previsto che
la causa sia decisa in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
Considerato che il danno risarcibile in via ordinaria è originato dallo
stesso fatto illecito, viene, infine, previsto che della somma corrisposta
a titolo riparatorio si tenga conto ai fini della liquidazione del predetto
danno.
Il comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal codice della privacy, stabilisce
che l’esercizio dell’azione riparatoria non preclude l’iniziativa
del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Disegno di legge n. 1013/AS
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 2006.
Disposizioni urgenti per il riordino della normativa
in tema di intercettazioni telefoniche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte
a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e
dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad
informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare
più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione
di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente
intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte
e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di
fatti illeciti in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno
e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. L’articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 240. – (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano
corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni
e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso
la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia
in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia
di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale
si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione,
delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento
al contenuto delle stesse.».
Articolo 2.
1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi
all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all’articolo 240, comma 2.».
Articolo 3.
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo
240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della
reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di
cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di
pubblico servizio.
Articolo 4.
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore
della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240,
comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall’articolo
1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore,
in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta
centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di
euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia
avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della
riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.
2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione,
salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente.
La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione
del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente
articolo.
3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante
per la protezione dei dati personali o l’autorità giudiziaria
possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte
dell’interessato.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 2006.