La relazione del Governo sulla detraibilita’ dell’IVA

Il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di conversione
del decreto legge 15 settembre 2006 n. 258. Di seguito la relazione illustrativa
del Governo al disegno di legge.

. . . . . . . .

Relazione al disegno di legge n. 953 AS del 15 settembre 2006

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante
disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,
in materia di detraibilità dell’IVA

Onorevoli Senatori. – La sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee in data 14 settembre 2006, nella controversia C-228/05
tra la società Stradasfalti S.r.l. e l’Agenzia delle entrate,
in merito alle pretese di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
che la società sostiene di avere indebitamente versato negli anni dal
2000 al 2004 per l’acquisto, l’uso e la manutenzione di veicoli
da turismo non rientranti nell’oggetto dell’attività propria
della società, ha accertato che la limitazione del diritto alla detrazione
stabilita dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è in contrasto
con i princìpi comunitari relativi alla detrazione, come esposti dall’articolo
17, paragrafi 2 e 7, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.

Al fine dell’adeguamento alla predetta pronuncia risulta necessario
consentire ai contribuenti di presentare apposita istanza di rimborso.
Con il presente provvedimento di urgenza si prevede pertanto che, in deroga
alle ordinarie regole di detrazione e compensazione di cui, rispettivamente,
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i soggetti che fino alla pronuncia della
Corte di giustizia delle Comunità europee hanno effettuato acquisti
ed importazioni di veicoli e sostenuto le relative spese per l’acquisto
di beni e prestazioni di servizi per i quali – ai sensi dell’articolo
19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 – non hanno potuto, a suo tempo, procedere
alle relative detrazioni di imposta, presentano in via telematica, entro il
15 dicembre 2006, apposita istanza di rimborso.

A tale scopo il contribuente utilizzerà uno specifico modello, da approvare
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel quale
saranno indicati i dati e i documenti necessari ad evidenziare l’inerenza
dell’utilizzo degli autoveicoli all’attività esercitata,
nonché a quantificare – alla luce dei generali princìpi
in materia di ingiustificato arricchimento – l’effettivo importo
suscettibile di rimborso, anche al fine di tener conto di eventuali maggiori
imposte relative a tributi diversi dall’IVA utilizzabili per determinare
l’IVA effettivamente spettante.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

. . . . . . .

Disegno di legge n. 953 AS del 15 settembre 2006

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,
in materia di detraibilità dell’IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

. . . . . . .

Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 15 settembre 2006.

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,
in materia di detraibilità dell’IVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per l’adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i
soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato
acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena
di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello,
da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono
essere indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso.
Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche
gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle
somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione
dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006.

 

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it