Tariffe liberalizzate, pubblicita’ consentita e societa’ multidisciplinari.
Sono solo alcune delle novità contenute nell’art. 2 del decreto Bersani,
ormai definitivamente in vigore, dopo la conversione in legge, dal 5 agosto
scorso.
Per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra
le parti e legate al risultato della prestazione. I liberi
professionisti potranno far conoscere agli utenti i servizi offerti (caratteristiche
del servizio offerto, prezzo delle prestazioni) attraverso
la pubblicità informativa. L’utente
potrà d’ora innanzi rivolgersi anche a societa’ multidisciplinari.
Si riportano di seguito:
1) il documento del Ministero dello Sviluppo Economico “cittadino-consumatore.
Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori”, a
commento dell’art.2
(Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali);
2) il testo
definitivo dell’art. 2 (come approvato dal Parlamento);
3) il precedente
testo, come deliberato dal Governo in seno all’originario
decreto
legge.
. . . . . . .
1)
Dal documento “cittadino-consumatore.
Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori”, redatto
dal Ministero dello
Sviluppo
Economico, a commento dell’art.2
del decreto legge 223/2006, come convertito dalla legge 248/2006:
“1. Per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra
le parti e legate al risultato della prestazione.
Con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari
che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti.
In seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento si è precisato
che il compenso professionale degli avvocati negoziato con gli utenti deve
essere espresso in un accordo scritto.
Effetti previsti: 1. riduzione delle parcelle; 2. maggiore efficienza
nelle prestazioni offerte.
2. I liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi
offerti attraverso la pubblicità informativa. Ora, ad esempio, anche
sulle riviste informative di pubblica utilità si può ‘selezionare’ il
professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze.
Con una norma del decreto legge si abroga il divieto di pubblicizzare i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto
e il prezzo delle prestazioni.
Effetti previsti: 3. l’utente avrà maggiori informazioni a
sua disposizione e quindi più possibilità di comparazione e di
scelta; 4. il consumatore avrà anche più capacità contrattuale
3. L’utente potrà rivolgersi a societa’ multidisciplinari
(formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…)
Con una norma del decreto
legge si abroga il divieto di fornire all’utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista
non può partecipare a più di una società e che la specifica
prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Effetti previsti: 5.
si apre la possibilità di creare studi italiani
più competitivi
a livello internazionale; 6. aumenta l’offerta dei servizi integrati
a beneficio dell’utente
N.B.:
– Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle
professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto
convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate
in via generale a tutela degli utenti.
– Le norme deontologiche e pattizie e
i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento
devono essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007.
– In mancanza
di tale adeguamento, a decorrere dalla predetta data, sono in ogni caso nulle
per violazione di norma imperativa di legge.
Interventi Antitrust presi in esame:
IC 9 ottobre 1997;
AS 5 febbraio 1999;
AS 27 aprile 2005;
AS 14 luglio 2005;
AS 18 novembre 2005
. . . . . .
2)
Decreto legge 223/2006 coordinato con la legge di conversione 248/2006
(In
vigore dal 5 agosto, le
modifiche sono riportate in italico)
(…)
Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore
dei servizi professionali
1. In
conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva
facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di
tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b)
il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri
di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e’ verificato
dall’ordine;
c)
il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando
che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere
esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di
una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve
le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso,
nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela
degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio
e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza
pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali.
2-bis. All’articolo
2233 del codice civile, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono
i compensi professionali».
3. Le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono
le prescrizioni
di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia
della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme
in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
. . . . . . .
3)
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
(In vigore dal 4 luglio 2006)
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
1. In conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di
assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di scelta nell’esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attivita’ libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di societa’ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando
che il medesimo professionista non puo’ partecipare a piu’ di una societa’
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’ professionisti
previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilita’.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni
reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche
e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di
cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione
di misure a garanzia della qualita’ delle prestazioni professionali, entro
il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima
data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.