Nuovi obblighi fiscali e previdenziali a carico delle imprese negli appalti pubblici (art.35)



Responsabilita’ solidale dell’appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali
del subappaltatore

L’appaltatore responsabile in solido con il subappaltatore
per gli obblighi di quest’ultimo. E’ una delle novita’ contenute nel decreto
Bersani (d.l. 223/2006 convertito dalla legge
248/2006), all’art. 35 (commi da 28 a 34).

L’appaltatore dovrà garantire (acquisendo la relativa documentazione prima
del pagamento del corrispettivo) il corretto versamento da parte del subappaltatore
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore può a tal fine sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore
della relativa documentazione.

E’ previsto un limite massimo: l’appaltore risponde solo fino all’ammontare
del corrispettivo da lui dovuto al subappaltatore.

Nuovi adempimenti fiscali e previdenziali a carico dell’appaltatore

Il committente d’ora innanzia potrà pagare il corrispettivo dovuto all’appaltatore,
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante
che gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l’appalto sono stati correttamente eseguiti.
Previste a tal fine sanzioni fino a 200mila euro .

Entrata in vigore delle nuove norme

Il decreto legge 223/2006 aveva previsto (al comma 34) l’immediata
applicazione delle nuove norme, la legge di conversione 248/2006 ha previsto
(al comma 34 nuova versione) che le nuove regole trovino applicazione solo
"successivamente all’adozione di un
decreto
del
Ministro
dell’economia
e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, che stabilisca la documentazione
attestante l’assolvimento degli adempimenti …".

La legge di conversione è entrata in vigore il 5 agosto, e dunque il
decreto attuativo (con conseguente entrata a regime delle nuove regole) dovrà essere
adottato entro il 3 novembre.

Si riporta di seguito l’art. 35 (commi da 28 a 34) del decreto Bersani.

. . . . . . .

Legge 4 agosto 2006 n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento
Ordinario n. 183)

(…)

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI

Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

(…)

c. 28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui
e’ tenuto il subappaltatore.

c. 29. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.

c. 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo
dovuto
dall’appaltatore al subappaltatore.

c. 31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza
al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile
in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali
e’ comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

c. 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore.

c. 33. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma
32 e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se
gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione e’ comunque determinata
in rapporto alla sede dell’appaltatore.

c. 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente
all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti
di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e,
in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve
intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione
ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

– – –

Allegato

comma 34 (versione originaria):
"Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
in
relazione
ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti
contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

Redazione

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