Obbligatorio motivare la bocciatura negli esami di avvocato

Il Tar Catania, con recentissima sentenza depositata lo scorso 14 settembre,
ha mutato opinione in merito all’obbligo di motivazione negli esami di avvocato. In
particolare, i giudici catanesi hanno ritenuto che, nei casi di valutazione
negativa, in ossequio al principio di buon andamento
di cui all’art. 97 Costituzione, “la competente Commissione è costretta
ad
un
più attento
esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale
il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale”.

Ne deriva l’obbligo
per l’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti
della ricorrente;
“tale valutazione
dovrà essere effettuata con l’osservanza di ogni modalità utile
a garantire l’anonimato
degli elaborati” e “con una composizione diversa rispetto a quella
della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione”.

. . . . . . .

TAR Sicilia-Catania, IV sezione

Sentenza del 14 settembre 2006 n. 1446

(presidente relatore Leotta)

(…)

A – Visti l’art. 23, comma 7, l’art. 24, comma 1, e l’art.
17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21
maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell’esame
di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna
dei voti numerici ai singoli elaborati;

Visto l’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
in base al quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
… lo svolgimento dei pubblici concorsi … deve essere motivato … La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006 n. 28, con le quali
la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
rispettivamente dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 23, comma
5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive
modificazioni (in quanto volte ad ottenere l’avallo della Corte ad una
certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre
alla stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente
escluso che “la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione
per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca << diritto vivente>>”, suggerendo di fatto ai giudici remittenti di optare per
una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui artt. 3,
24, 97, 98 e 113 Cost., dei quali era stata denunciata la lesione.

Visto l’art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166 che,
nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso
notarile, prescrive testualmente:

“Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il
punteggio vale motivazione”.

Visto altresì l’art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che,
nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso
notarile, così dispone:

“La mancata approvazione è motivata.
Nel caso di valutazione positiva il
punteggio vale motivazione”.

Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite al concorso
di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza
dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello
normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art.
97, comma 1, Costituzione, la cui valenza dev’essere estesa a qualsiasi
procedimento concorsuale.

Ritenuto, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni
della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l’orientamento
della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio
2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio
2003 n. 67; Cons. Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto
2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla
preoccupazione di garantire la speditezza e l’economicità dell’azione
amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore
della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio
numerico soddisfa l’obbligo della motivazione.

Rilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato
ha aderito (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 15 settembre 2005 n. 1379), ha tuttavia
omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in
quanto essa:

– costituisce l’espressione di un giudizio tecnico – discrezionale,
che si esaurisce nell’ambito del procedimento concorsuale, allorché tale
giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice
voto numerico;

– rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo
che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di
un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità,
in tale ipotesi, che all’assegnazione del voto faccia seguito l’espressione
di un giudizio di non idoneità, con il quale vengano esplicitate le ragioni
della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all’art. 3
della L. n. 241/1990, ove questo venga interpretato – conformemente all’orientamento
prevalente – nel senso che la motivazione è necessaria solo per gli atti
aventi contenuto provvedimentale.

Rilevato che la soluzione prospettata è coerente con le ripetute affermazioni
giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005
n. 5557), “in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere
assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in
cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di
un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi
anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice <> si
accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito
ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in
specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione
fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di
individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione
(cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)”.

Rilevato altresì che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l’obbligo
della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento
esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale
il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale,
il che sicuramente rafforza l’osservanza del principio di buon andamento
di cui all’art. 97 Costituzione.

Ritenuto, per le ragioni che precedono, modificando l’orientamento giurisprudenziale
sin qui seguito, di annullare l’impugnato verbale del 18 maggio 2006, redatto
dai componenti la Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila,
incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione
degli elaborati della ricorrente, ed il conseguenziale provvedimento (implicito)
di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Sottocommissione per l’esame
di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania in data 17 giugno 2006, sussistendo
la denunciata violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

Ritenuto, per il resto, di assorbire le ulteriori censure.

B – Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l’obbligo per l’Amministrazione
di valutare ex novo gli elaborati scritti della ricorrente, conformandosi ai
principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere
effettuata dalla Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila,
con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato
degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella
della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato,
IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62;
Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006
n. 764).

Ritenuto che il Presidente della Sottocommissione per gli esami di avvocato di
Catania dovrà pertanto trasmettere gli elaborati scritti della ricorrente
alla Sottocommissione per gli esami di Avvocato di L’Aquila, affinché questa
compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione dei predetti elaborati.

Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione
Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti,
anche a mezzo fax.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2006.

Il Presidente relatore estensore (Dott. Ettore Leotta)

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2006

Redazione

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