Pagamenti in contanti ai professionisti solo sotto i 100 euro

Ammessi i sistemi di pagamento elettronico, ma vietati i pagamenti in contanti ai liberi professionisti. Sono solo alcune delle novita’ contenute nel decreto Bersani, che possono essere così riassunte:



Obbligo di tenuta di conto corrente

I professionisti sono d’ora innanzi obbligati a tenere un conto corrente bancario a cui devono affluire tutte le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dal quale devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Sistemi di pagamento autorizzati

I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni dovranno essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico.

Pagamenti in contanti



I professionisti potranno d’ora innanzi percepire pagamenti in contanti solo per importi non superiori a 1000 euro,

dall’1 luglio 2007 fino a 500 euro e, infine,

dall’1 luglio 2008 solo fino a 100 euro.

[per le successive modiche alle superiori scadenze, vedi qui]

. . . . . .



Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248



(…)

Art. 35.

Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

(…)

c.12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’

mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».

c.12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e’ stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e’ stabilito in 500 euro.

Redazione

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