Si applica anche ai giudizi in corso al 4 luglio 2006 l’articolo 36 della legge
248/2006 secondo cui, ai fini Ici, Iva, imposta di registro e Irpef, un’area e’ edificabile
se inserita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della Regione.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza
238 del 3 ottobre 2006, ha stabilito che l’articolo 36 e` norma di interpretazione
autentica , che trova dunque applicazione anche ai giudizi in corso alla data
della sua entrata in vigore
(4 luglio 2006).
Non e’ essenziale, per la qualificazione dell`area,
che
sia stato emanato un piano di lottizzazione.
Il collegato alla legge finanziaria 2006 (art. 11-quaterdecies,
comma 16 della legge 248/2005), aveva già introdotto questa precisazione, ma
limitatamente all`Ici, ora viene estesa anche a Iva, imposta di registro, Irpef.
In definitiva, rileva la "potenzialita’" di edificazione (secondo l`art. 2
del decreto legislativo 504/92 l’area fabbricabile è l`area "utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi"). .
Viene dunque recepito l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui
"ai fini tributari, un terreno e` un’entita’ valutabile sulla base della destinazione
edificatoria, quando
e` inserito nel piano regolatore ed e` soggetta all`imposta comunale sugli
immobili indipendentemente dalla successiva lottizzazione, anche se "la utilizzabilita`
a scopo edificatorio non sia ancora effettiva al momento dell`imposizione fiscale".