E’ contro la concorrenza il rapporto tra commercialisti e revisori dei conti

L’Antitrust, in una segnalazione appena inviata al Parlamento ed al Governo,
lamenta che le
norme vigenti con cui si attribuisce ai dottori commercialisti una competenza
esclusiva in materia
di
gestione del registro
dei revisori dei conti appaiono ingiustificate,
in contrasto con il principio di imparzialità e con le norme sulla concorrenza.

Ciò perchè,
i controllori deputati alla vigilanza sono scelti tra gli stessi professionisti
controllati.

E poi, secondo l’Antitrust, il principio di imparzialità non
può essere salvaguardato da “un organo che sia espressione di interessi particolari
riconducibili solo ad una parte dei professionisti iscritti al medesimo registro”.

Inoltre, l’affidamento della funzione di controllo ad un Ordine che, “attraverso
i propri iscritti, può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza
con altri professionisti”, presenterebbe indubbi risvolti anticoncorrenziali.

In definitiva, l’Antitrust ribadisce la propria posizione sulla doverosa abolizione
delle “riserve di attività” favore di talune categorie
a danno di altre, laddove “non necessarie e sproporzionate”.

Di seguito, il testo integrale del parere dell’Antitrust.

. . . . .

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Segnalazione del 14 settembre 2006

Attribuzione a Commercialisti e a esperti contabili di
competenze sul registro dei revisori dei conti

Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende
segnalare al Parlamento e al Governo gli effetti distorsivi della concorrenza
che deriverebbero dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 23 gennaio
2006, n. 28, recante: “Attribuzione all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori dei conti,
a norma dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”.

Come noto, l’articolo, 5 comma 1, della legge n. 34/2005 recante “Delega
al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili” prevedeva che con Decreto Legislativo, su proposta
del Ministro della Giustizia, venissero attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di
cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al Decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

Il trasferimento delle competenze sul registro dei revisori contabili a favore
del neo costituito Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è avvenuto
con Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 28.

Tale Decreto, oltre ad attribuire al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili la tenuta del registro dei revisori contabili, riconosce
al predetto Consiglio competenze in materia di formazione dei revisori contabili
(articolo 6) laddove prevede che “Con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà adottato
il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori
contabili”.

Inoltre, l’articolo 7 del citato Decreto Legislativo attribuisce sempre al
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il
compito di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti per
le società e dei requisiti di onorabilità previsti per le persone
fisiche ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori contabili, nonché la
sussistenza delle cause che determinano la sospensione e/o la cancellazione
dal registro dei revisori contabili e di provvedere a darne tempestiva comunicazione
alla Commissione centrale per i revisori contabili.

La norma quindi, attribuirebbe al Consiglio Nazionale una penetrante ingerenza
nell’autonomia ed indipendenza della categoria dei revisori contabili, specialmente
laddove si consideri che tra gli iscritti al registro vi sono non solo dottori
commercialisti e ragionieri ma anche avvocati, consulenti del lavoro e soggetti
non iscritti in alcun albo professionale.

Con riguardo all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 28/2006, l’Autorità osserva
come tale articolo nel riconoscere al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili competenze in merito alla formazione continua, sia
idoneo ad attribuire ingiustificati vantaggi concorrenziali a favore della
categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
a cui viene riconosciuta una competenza su un’attività come quella della
formazione professionale, la quale, riveste una particolare importanza per
l’esercizio delle professione ed in particolare di quella di revisore contabile.

Infatti, poiché l’iscrizione nel registro dei revisori contabili non è riservata
ai soggetti appartenenti all’Ordine dottori commercialisti e degli esperti
contabili, l’attribuzione al suindicato Ordine di competenze relative alla
formazione è idonea a conferire allo stesso la possibilità di
discriminare quei soggetti che non risultino iscritti ad esso.

La norma, invero, attribuisce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili un potere di proposta del regolamento per la formazione
continua degli iscritti nel registro dei revisori dei conti, il quale sarà poi
adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Tuttavia si rileva come già nella fase
di predisposizione della proposta di regolamento il Consiglio nazionale può risultare
in grado di orientare le scelte dell’amministrazione in materia di formazione
professionale.

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza prevista all’articolo 7
del Decreto Legislativo n. 28/2006, si osserva come tale attività si
estrinseca in un vero e proprio controllo nei confronti degli iscritti al registro
dei revisori contabili, controllo a seguito del quale possono scaturire dei
provvedimenti del Ministero della Giustizia di sospensione dall’attività di
revisore, o di cancellazione dal registro.

La delicatezza dell’attività di vigilanza potrebbe pertanto rendere
necessario che l’organo a ciò deputato sia tale da garantire proprio
in ragione della sua composizione un’effettiva terzietà ed imparzialità.
Infatti il principio di imparzialità già richiamato dall’Autorità con
riguardo al momento dell’accesso al mercato (Segnalazione del 20 aprile 2005-
AS 298-Disposizioni concernenti le libere professioni-su Boll. n. 16/2005)
trova applicazione anche relativamente al momento di esercizio dell’attività professionale.

L’Autorità è dell’avviso che il principio di imparzialità non
possa essere salvaguardato da un organo che sia espressione di interessi particolari
riconducibili solo ad una parte dei professionisti iscritti al medesimo registro.
Il principio di imparzialità richiede che l’organo che svolga un’attività di
formazione e soprattutto di vigilanza, nei confronti di una determinata categoria
di professionisti iscritti in un apposito registro, sia tale da garantire proprio
in virtù della sua composizione, un’effettiva terzietà ed imparzialità.

Inoltre, l’affidamento della funzione di controllo ad un Ordine che, attraverso
i propri iscritti, può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza
con altri professionisti, assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale,
in ragione del fatto che tale potere può attribuire alla categoria professionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un ingiustificato vantaggio
concorrenziale .

La previsione di un siffatto duplice ruolo, in capo all’Ordine, appare limitare
l’efficacia stessa dell’attività di controllo, che risulterebbe condizionata
da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza potrebbe non essere
svolta nel rispetto del principio di imparzialità.

Si ricorda inoltre che l’Autorità ha in più occasioni auspicato
l’abolizione delle riserve di attività previste a favore di talune categorie
a danno di altre laddove non necessarie e sproporzionate (segnalazione del
24 aprile 1997- AS089-Norme in materia di revisori contabili- su Boll. n. 16/1997;
segnalazione del 10 dicembre 1998- AS159-riforma dell’assistenza fiscale-su
Boll. n. 49/1998; segnalazione del 29 aprile 1999- AS173 Norme limitative e
distorsive della concorrenza-su Boll. n. 17/1999; come pure nella segnalazione
del 20 aprile 2005- AS 297-Istituzione dell’albo unico dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili- su Boll. 16/2005).

Nel caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto
Legislativo n. 28/2006, non sembrano proporzionate rispetto al fine che le
medesime si propongono di conseguire.

Quanto al parametro della necessarietà giova rilevare come
non sembra esservi alcun interesse generale chiaramente articolato e legittimo
non altrimenti
tutelabile, per il raggiungimento del quale, le disposizioni in esame sarebbero
necessarie. Laddove, infatti, la ragione giustificativa del Decreto Legislativo
n. 28/2006 fosse quella di migliorare e razionalizzare la gestione e la tenuta
del registro dei revisori contabili, andrebbe esclusa la necessarietà delle
misure contenute agli articoli 6 e 7, atteso che siffatti articoli disciplinano
funzioni e competenze che poco hanno a che vedere con la mera tenuta del registro.

Medesime considerazioni valgono con riguardo al parametro della proporzionalità.

Il soddisfacimento di tale requisito sarebbe escluso dalla circostanza che
si tratta di misure relative ad attività di formazione e vigilanza,
che, in quanto tali, non avrebbero alcun nesso o collegamento con l’obiettivo
di migliorare e razionalizzare la gestione e la tenuta del registro dei revisori
contabili.

Non essendovi alcun rapporto di strumentalità tra tali misure e l’obiettivo
sopra individuato, ne deriva che tali misure non possono che risultare sproporzionate.

In conclusione, le norme in esame attribuiscono ai dottori commercialisti ed
esperti contabili una competenza esclusiva in materia di gestione del registro
dei revisori dei conti e di formazione che non solo non appaiono giustificate,
ma contrasterebbero con il principio di imparzialità e con la normativa
a tutela della concorrenza, individuando i controllori deputati alla vigilanza
tra gli stessi professionisti controllati.

L’Autorità, pertanto, confida in un riesame della normativa in questione,
al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento
del mercato, sanciti dalla legge n. 287/90.

(Roma, 14 settembre 2006)

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it