Il provvedimento integrale del Garante Privacy

L’Autorita’ Garante ha bloccato ieri l’uso dei dati per il servizio de “Le
Iene”, in quanto si tratterebbe di “raccolta illecita di dati di
natura sensibile in quanto attinenti allo stato di salute”.

Il servizio riguardava il test
sull’uso di droghe effettuato, all’insaputa degli interessati, su 50 parlamentari,
previsto nella puntata di ieri sera della
trasmissione “Le
Iene” di
Italia 1.

Il provvedimento cautelativo ha disposto, con effetto immediato, “il
blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura
personale
raccolto e trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini
e risultanze di test”.

L’Autorita’ ha osservato che le norme sulla privacy risultano
violate a prescindere dalla diffusione dei dati attraverso il programma televisivo,
“poiche’ una tale grave violazione dei diritti degli interessati
si concretizza già al momento della raccolta dei dati”.

Di seguito, il provvedimento integrale del Garante.

. . . . . . . .

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento del 10 ottobre 2006

(…)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan,
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

Viste le notizie di stampa, diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite
agli atti, dalle quali emerge che alcuni inviati della trasmissione televisiva “Le
Iene” hanno raccolto nei giorni scorsi in Roma, nei luoghi antistanti
il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati
per effettuare un test volto a rilevare l’uso recente di sostanze stupefacenti;
visto altresì quanto reso noto sul punto dagli autori della trasmissione
di cui è annunciata l’imminente messa in onda da parte dell’emittente “Italia
1”;

Riscontrato dalle predette notizie che il prelievo di tali campioni è stato
effettuato da soggetti che non risulta abbiano fornito agli interessati la
propria identità e rese note le finalità del trattamento di dati
sensibili; rilevato dalle medesime notizie che risulta essere stato anzi utilizzato
il duplice artificio di chiedere un’intervista per una non individuata tv satellitare
e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento
per asciugare la fronte dei parlamentari “intervistati”, ha raccolto
un campione di sudore su ciascun tampone, utilizzato poi per effettuare il
predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;

Rilevato che tale attività ha comportato la raccolta e un successivo
trattamento di informazioni che devono ritenersi dati personali di natura sanitaria
e, quindi, sensibile, relativi a persone identificate o, comunque, identificabili;
rilevato che tale identificabilità emerge allo stato degli atti dalle
seguenti circostanze:


i campioni risultano riguardare un ristretto numero di persone interessate,
le quali sono state altresì oggetto di riprese televisive;


le cautele che gli autori della trasmissione “Le Iene” hanno dichiarato
alla stampa di voler adottare durante l’annunciata trasmissione, al fine di
mascherare il volto ed alterare la voce degli interessati, confermano che la
testata dispone di informazioni ed immagini che, sulla base del Codice in materia
di protezione dei dati personali, devono ritenersi dati personali relativi
a persone identificate o identificabili;

– le ulteriori dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono
che gli interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è stato
commissionato il test, e che non sarebbero individuabili da parte della testata
giornalistica i parlamentari risultati “positivi”, non escludono
che l’intera cerchia dei parlamentari comunque interessati al test, dopo l’indubbia
raccolta di dati sensibili che ha riguardato in ogni caso persone individuate,
siano stati e siano ancora oggetto di un trattamento di dati personali riguardanti,
appunto, persone identificate o identificabili, da parte di qualcuno tra i
diversi soggetti che li hanno raccolti e successivamente utilizzati;

Ritenuto che dalle predette notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa
e le dichiarazioni degli autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate
illecitamente e senza correttezza una o più operazioni di trattamento
di dati, in particolare quella della raccolta; ciò, in violazione di
due principi del Codice in materia di protezione dei dati personali applicabili
a qualunque trattamento di dati da chiunque effettuato, e che riguardano il
dovere di trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1, lett. b),
del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196) e di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone
presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del predetto
Codice );

Rilevato che tali principi risultano violati a prescindere dalla circostanza
che in una trasmissione televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi
a persone identificabili, in quanto è già al momento della loro
raccolta che si concretizza, se manca la predetta correttezza, una violazione
dei diritti degli interessati e del quadro normativo che è volto, anche
sul piano deontologico, alla loro tutela;

Rilevato che nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine
generale, sono allo stato riscontrabili due altre violazioni riguardanti specificamente
l’attività giornalistica, relative al dovere per chi svolge tale attività di
rendere note la propria identità e le finalità della raccolta
(art. 2, comma 1, codice di deontologia in materia giornalistica, riportato
nell’Allegato A al Codice), nonché di evitare l’uso di artifici (art.
2, comma 1, codice di deontologia cit. ), doveri che sono affermati dal Codice
senza pregiudizio del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca
e della libertà di stampa;

Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento,
in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento
risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma
1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice );

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette
disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato
in RTI S.p.A. in base all’informativa agli interessati presente sul sito Internet
www.iene.mediaset.it, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma,
di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso
in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto
immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

Rilevato che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente
provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art.
170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);

Ritenuta, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia
del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) dispone nei confronti di RTI S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett.
c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali,
il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura
personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente
in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere
dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio
regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni
di eventuale competenza.

Roma, 10 ottobre 2006

(Il presidente Pizzetti, il relatore Paissan)

Redazione

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