Atti della Camera dei Deputati
Disegno di legge n. 1746 AC
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2007)"
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato
in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni
di euro per l’anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni
di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro per
gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni
di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli
anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
EFFETTI FINANZIARI
Art. 2.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l’anno 2007; 3.356
milioni di euro per l’anno 2008; 4.983 milioni di euro per l’anno 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l’anno 2007;
-849 milioni di euro per l’anno 2008; 249 milioni di euro per l’anno 2009;
c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro
per l’anno 2007, -849 milioni di euro per l’anno 2008 e 249 milioni di euro
per l’anno 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Art. 3.
(IRPEF).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «nonché delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12» sono
soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12,
13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti
al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore
a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo
o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata
a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore
di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per
i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata
di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo
l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita
nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente
a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle
quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali
a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Altre detrazioni).- 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non
a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata
al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non
a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e
67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore
di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
e) all’articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo
13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g),
h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».
2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da: «al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le
deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato.
4. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni
del presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo
20, comma 23, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza
unificata».
Art. 4.
(Assegni per il nucleo familiare).
1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007 gli importi complessivi dell’assegno al nucleo familiare indicati
nelle
relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro per le
politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente
alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed
alla verifica della coerenza con la riforma dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’articolo 3, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei
familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli
di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE
FISCALE
Art. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione ed all’elusione
fiscale).
1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto
il seguente:
«Art. 10-bis – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli
studi di settore). – 1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a
revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio
di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali,
quali quelli di contabilità nazionale,
al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli
stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione
degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun
anno.
2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene
anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto
a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono
conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della
legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica,
idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni
di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa
approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7,
secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto
di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore
a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta.
La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi
dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce
mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, ad
esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno
effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare
la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività,
di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività,
può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato
alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo
periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi
indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento
della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche
per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti
per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con periodo d’imposta pari a dodici mesi e» sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l’ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi
o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente
alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
1o gennaio 2007.
12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte
o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato».
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta
detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».
14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10
per cento di quello dichiarato».
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8 è inserito
il seguente:
«Art. 8-bis – (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla
dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) – 1. In
aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5,
comma 4,
nelle
ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica
la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro millecinquecento».
16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, è inserito
il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario».
17. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso
del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra
l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione
delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili
che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano
il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti.
20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo
e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo
resa nell’ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi
per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti
i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal
1o marzo 2007.
24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori
di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell’attività.
25. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore).
– 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento
una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese
a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
26. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti
da cave e miniere»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977».
27. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 26 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli
agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate
a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;
b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture
private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro
attività per la conclusione degli affari».
29. In coerenza ai principi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare
l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione
dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque,
in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite
dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi
del comma 29, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine
sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
32. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
33. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite
le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export
alle regioni.
34. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite, a
fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni
pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le
modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da
parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard
e dei dati di contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal
seguente:
«Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni) – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio
2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque
nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti
il contenuto e la modalità della risposta telematica».
36. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per
assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
37. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25
sono inseriti i seguenti:
«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine
assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto
dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51
del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono
definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Art. 6.
(Disposizioni per il recupero della base imponibile).
1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica
alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha
inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell’esercizio
stesso e nei successivi ma non oltre il quinto», sono sostituite dalle
seguenti: «in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi».
3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono
di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita
in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile
in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime
di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che
eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti».
4. Le disposizioni dell’articolo 84, comma 1, secondo e terzo periodo, introdotti
dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli
utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Modi di pagamento). 1. L’imposta di bollo si corrisponde
secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00,
ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,
all’articolo 6, n. 1, lettere a) e b), e n. 2, della tariffa – Allegato A annessa
al presente decreto, come modificata dalla tariffa allegata al decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 1992 n. 196, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro
0,50.».
6. All’articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo le parole: «somme giocate», sono inserite le seguenti: «,
dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio
2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca
del nulla osta stesso».
7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito
dal seguente:
«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici
relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun
periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano
i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale
unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la
rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo
erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione
delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea
situazione di difficoltà».
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004,
n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive
modificazioni.
9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto
il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi
contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai
concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed
al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di
rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo
dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi
e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente
nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto
il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo,
delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’ articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente
la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare
della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto
ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente
a quello dell’elaborazione
della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione
delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione
di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale
unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri
indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni
e verifiche si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla
loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo
di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore
dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo,
il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla
base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti
dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile
la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato
il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto
alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e
il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
già debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto
per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.
In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme
giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non
corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate
sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli
stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale
unico.
Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). –
1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo
di euro mille.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis,
lettera a), dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la sanzione
amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.
Art. 39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della
raccolta delle somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale
unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno
raccolto, nonché per i relativi
interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento
e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie). – 1. Per le somme che, a seguito
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la
notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati
al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di
trasmissione».
10. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente,
al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre
2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
11. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e
a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».
12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono
specificati, per ogni immobile, oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile
stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella
e il subalterno.
13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo.
14. L’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto
d’imposta, direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli
intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui
al comma 13 senza avvalersi dell’assistenza fiscale, indicano i dati relativi
all’imposta comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.
15. L’imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con
crediti di altra natura, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
16. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non presentano
la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà immobiliari,
compilano il modello di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate
dalla Banca d’Italia presso ciascuna tesoreria comunale.
18. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto
con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione telematica
ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si applicano alle dichiarazioni
che saranno presentate nell’anno 2008.
20. Nelle dichiarazioni presentate nell’anno 2007 per ogni fabbricato deve
essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno
in corso.
Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 7.
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF).
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente «Istituzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma
10, della legge 16 giugno 1998, n. 191», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni
anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
b) al comma 4:
1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono
sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all’articolo 165»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’addizionale è dovuta
alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 1o gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per
le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato
in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta
nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione
della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero
nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva
al predetto termine»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un
numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni
di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo
di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le
stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute
sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’addizionale residua dovuta è prelevata
in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di
cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni»;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.
Art. 8.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 5 del presente articolo.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per
un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base
imponibile dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, un’aliquota nella misura
massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia
di imposta comunale sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria
delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro
dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al
trenta per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Art. 9.
(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono deliberare l’istituzione di un contributo
di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell’anno, destinato ad interventi
di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio,
in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici,
alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel
territorio
comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate
al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro
per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole
strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria
ed all’ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle
caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra
l’altro, alla numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle
finalità del soggiorno;
c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e
del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento
del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al
comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite
dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione
e per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati.
8. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto;
per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni. L’irrogazione delle sanzioni avviene
secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle
province italiane (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli
enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale
comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo
6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili
dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti
tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure
di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita
dalla seguente: «trenta».
Art. 11.
(Disposizioni in materia di semplificazione e «manutenzione» della
base imponibile).
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di
cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti
di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente,
con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale
o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei
tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso
di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto
dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare
da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni
o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli
avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che
lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso
il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto
in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale
cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni
entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano
al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo
di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono effettuati i rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1o gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,
gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva
competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini
per l’effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: «il relativo ruolo» fino
a: «periodo di sospensione» sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo
23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo
71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo
di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili.»;
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;
e) all’articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «60 giorni» e le parole da: «; il ruolo deve
essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
17. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo di presentazione
della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico».
18. Le lettere l) e n), del comma 1 e i commi 1 e 2 dell’articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
19. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «in modo che
detta tariffa» fino alla fine del periodo sono soppresse.
20. Il comma 1 dell’articolo 7-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo
20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
22. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a «del
committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in
solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio
competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata,
nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano
sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari,
anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all’albo
di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale
di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle
violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici
degli enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito
corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale
stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in
corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e dell’articolo
57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF).
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni
locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte
seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione
del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1o gennaio
2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere
dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata
al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
2. Dall’anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva,
di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita una
quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza
delle risorse.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’ incremento del gettito compartecipato,
rispetto all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti
con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, previa intesa da realizzare in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto
di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, all’attuazione del presente articolo si provvede in
conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche
al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province
e comuni.
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure
e certificati ipotecari»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso
il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente:
«a) alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando
al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)».
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti
locali).
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano
direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma
associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi
dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato
dall’articolo 13 della presente legge, salva la facoltà di convenzionamento
di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine, esercitano
direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane,
i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di
competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale,
messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa
delle incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento
catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure
a cura dell’Agenzia
del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare
senza oneri per i comuni e le comunità montane.
4. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche
modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e
la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri
per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio
devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati
e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ ambito
del sistema pubblico di connettività.
5. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali
livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di
specifica formazione del personale comunale.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie,
inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti
locali che esercitano le funzioni catastali. L’assegnazione di personale potrà aver
luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri sono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli
ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei
comuni o loro associazioni dell’ avvio della gestione delle funzioni catastali.
L’attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo l’Agenzia del territorio, con
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata,
dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo VI
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 15.
(Disposizioni in materia di immobili).
1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo le parole: «protezione civile» sono aggiunte
le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni
statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,».
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro
un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
del bene, il prefetto nomina un commissario
con poteri sostitutivi».
3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con
regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle
università statali di cui al presente comma».
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili
in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in
locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto
di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, relativo all’Agenzia del demanio, determina
gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della
spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici,
anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso
degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di
costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato
ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe
attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso
la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione
degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione
e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di
trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e
conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative
modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati
il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli
24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il
comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo
del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero
per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello
Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle
destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una
dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate
in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione.
Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di
cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica
con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l’elenco è trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate,
le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti,
il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle
prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di
locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato
il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente,
previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni
competenti in materia di tutela differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro
i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi
anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base
a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando
i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio
può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente
capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata
ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero
l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello
Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo
scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale,
strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio
delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. È attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto
dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene
a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per
esso dell’Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti.
A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i
quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata
operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per
rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze
e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere
ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta
di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione
programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste
dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici).
1. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico
ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10 per cento delle maggiori
entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo
delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta
alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano i seguenti importi
aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro
0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei
o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo
5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla
costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di
campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui
al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano,
a decorrere dal 1o gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando
la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la
zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato
per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente
ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi
di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati,
60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non
siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune
costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio
2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino
una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento
da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali
con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento
per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito
all’arenile;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento».
2. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni
dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto
la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».
3. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
01, comma 2, della presente decreto, le concessioni di cui al presente articolo
possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a cinquanta
anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere
da realizzare».
4. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime
aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a
quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma
1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione».
5. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione
sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile
con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato
ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie
vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:
«Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al
servizio della navigazione aerea). – I beni demaniali non strumentalmente destinati
al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in
base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale
in cui si collocano.
Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale
e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma del presente
articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’erario».
8. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito
il seguente:
«Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello
Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati
a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore
a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi
beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche
o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze
di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico
di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto
dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo
edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di
un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione
a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono
essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».
9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti,
il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina con decreto da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente
al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia
del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato
il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione
dei dati catastali.
10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all’interno di centri
abitati, come definiti ai sensi dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare
(Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm)
e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione
e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a
trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al
patrimonio disponibile di ciascun comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10 deve essere
presentata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
della documentazione idonea all’individuazione di massima delle aree da acquisire.
12. L’individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro
conseguente delimitazione sono effettuate dal comune d’intesa con la filiale
dell’Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni
statali interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall’Agenzia del demanio con riguardo al
solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti
criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature,
comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella Tabella
1 allegata alla presente legge;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni.
14. Il trasferimento è condizionato dall’obbligo del comune a:
a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a)
del comma 13 ai singoli occupanti e concessionari i quali abbiano già realizzato
sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero,
sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento
urbanistico;
b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello
comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente
legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma;
c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone
verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi
sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d’arte, con vincolo di inalienabilità per
dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;
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d) sollevare l’amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in
ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere
con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in
ordine alle pretese dei terzi costruttori;
e) corrispondere all’Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo
di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e
concessionari, determinate secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge,
con diritto di rivalsa del comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far
data dalla stipula dell’atto;
f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare
a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie
per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.
15. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma
2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni
può essere stabilita in anni cinquanta».
Art. 17.
(Valorizzazione del patrimonio pubblico).
1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente comma:
«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio
può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una
pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un
processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale, che possa costituire, nell’ambito del
contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione
d’interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali
per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto
dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento
e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale,
nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari,
la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse
sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle
attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per
i giovani, nonché per le pari opportunità».
2. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: «L’Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da
emanare d’intesa con l’Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire
in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma
112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da consegnare all’Agenzia del demanio per
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia»;
b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti emanati ai sensi
del comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili,
per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007,
beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007»;
c) al comma 13-ter, come da ultimo modificato dalla lettera b) del presente
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità indicate
nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità, nell’anno
2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili
per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;
d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
3. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
Capo VII
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO
Art. 18.
(Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle
aree svantaggiate).
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere
fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti
da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli
stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori
dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono
inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «;
la deduzione» fino a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono
soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta
nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi
tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale
di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per
i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali
e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali,
l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma
2»;
d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate
nel presente articolo»;
Pag. 508
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione
di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione,
in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma
in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione
di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti
commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa
alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies
e 4-sexies».
2. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e
4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, spettano, subordinatamente all’autorizzazione
delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio
2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere
dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella
prevista dal citato numero 2).
3. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, spetta in misura ridotta alla metà a
decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
4. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo d’imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3; agli stessi
effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1o febbraio
2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 1o marzo 2007, può assumersi, come imposta del
periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni
del comma 1 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.
5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo
88, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di risorse equivalente
a quello che deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile
che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente
articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie
degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni
di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor
gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna
regione.
Art. 19.
(Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).
1. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di
cui ai commi da 2 a 9.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita
in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile
con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati
a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento
del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
4. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della
loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore
per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
5. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europa n. C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell’industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a
favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono
ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
6. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo
d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la
parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente
utilizzato che deriva dall’applicazione del presente comma è versato
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta
per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione
delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici
mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate
alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalità.
9. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
Art. 20.
(Disposizioni varie in materia fiscale).
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del
10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale
e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei
commi successivi. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento
qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati
con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono,
in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d’imposta.
3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese
di cui al comma 1 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono
individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili
e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle
spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
al comma 1.
5. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
6. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di
un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione
e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per
opere prime o seconde di artisti emergenti.
7. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 6, fermo restando
il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/ 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni
di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore
di servizi radiotelevisivi.
8. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè al personale docente
presso le università statali spetta una detrazione dall’imposta lorda
e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 8.
10. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «e
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi,».
11. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 10 spettano nella misura
del 50 per cento.
12. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati» sono inserite
le seguenti: «; l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente
i 5 metri quadrati».
13. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».
14. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239».
15. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente:
«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita
dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei
limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239"».
16. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione
e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,» sono
sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo
42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica
europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle
seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239».
17. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea
e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota
del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».
18. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono
sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni.
19. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e
successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a
titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: « ,
ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di
età inferiore a 35 anni».
20. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti
alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura
transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti
ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque
in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo
non superiore a 2.633 euro»;
b) al comma 2, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e),
f), i-quinquies) ed i-sexies)».
21. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica
anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o
ai danni causati dalla loro circolazione».
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tabella di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita
dalla Tabella 2 annessa alla presente legge.
23. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle
maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo
e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome.
Art. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).
1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi
di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede
al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare
degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei
programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e
nei limiti previsti dagli Orientamenti della Unione europea in materia di
aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, per quanto
riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese
di nuova costituzione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle
risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche
urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento
in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni
di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo
decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi,
e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
Art. 22.
(Agevolazioni tributarie per la riqualificaione energetica degli edifici).
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata
alla presente legge.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con
le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni,
attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate
le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio,
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato
di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati
tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di
qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare,
a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano
negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo si applicano le definizioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative
di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 23.
(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza
energetica).
1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data
di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50
per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella
1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno
diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per
conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori
spese di progettazione.
2. Per l’attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia
per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
Art. 24.
(Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza).
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, in un’unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa
tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con
potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento,
in un’unica rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori
di velocità (inverter) di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima
in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione
di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni
in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Art. 25.
(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e
misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche).
1. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di
misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla
realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai
sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi
della fornitura energetica per finalità sociali.
2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole
regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture
di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas
naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che, ai fini
del presente articolo, abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza
degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo
di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di
carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nei territori
interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia
per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, le
modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del fondo di cui
al comma 1.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
(Biocarburanti).
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito
dal seguente:
«Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico,
di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi
come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti
immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento».
2. L’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal
seguente:
«Art. 2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere
dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per
autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l’obbligo
di immettere in consumo, nell’anno successivo, una quota minima di biocarburanti
e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti
da altri soggetti.
2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente
fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in
consumo nell’anno precedente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, la quota minima di cui al comma
1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettati i criteri, le condizioni e le modalità per
l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo
di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad
elevata intensità occupazionale e maggiori benefìci ambientali,
ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra lungo l’intera filiera agroenergetica, nonché modalità di
verifica del rispetto dell’obbligo e relative sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo
ai sensi del presente articolo sono il biodiesel, il bioetanolo, l’ETBE e il
bioidrogeno».
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi nazionali di cui al comma
1 del presente articolo, concorre il contingente di biocarburanti immessi in
consumo ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal presente
comma. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, i commi 6, 6.1 e 6.2 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero
per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime
di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal
1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione
con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata
come percentuale dell’accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli
anni e nei limiti
di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all’aumento dell’accisa.
Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente
accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale,
nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai
fini dell’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in
particolare conto dell’intensità di occupazione generata e dei benefìci
ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra, lungo l’intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto
sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono
fornire ai fini dell’effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate.
Le presenti disposizioni trovano applicazione dal 1o gennaio 2007 e comunque
solo previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione
europea. Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione,
in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l’anno in questione, purché siano immessi in consumo entro
il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui
al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell’agevolazione di cui
al medesimo comma 6».
4. Per l’anno 2007, il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato
in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre
2005 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso
combustione. Alle minori entrate per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente
versamento all’entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per un importo complessivo
pari a 16.726.523 euro.
5. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente
non
utilizzati nell’anno 2006, sono destinati all’incremento del contingente di
cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti
maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti,
tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 27.
(Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica).
1. Il punto 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali
relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti
pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia,
come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l’aliquota ordinaria».
Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).
1. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è soppresso.
2. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie
sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati
dall’Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati
nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica
per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali
autorizzati. La percentuale di aumento può comunque essere rideterminata
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo
conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia
del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per
l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso
fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai
sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).
1. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Art. 30.
(Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006).
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d’imposta
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per
gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2007 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento».
2. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per
la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2007.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota
di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70
per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 5, lettera a), è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
8. Le disposizioni del comma 106 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006.
9. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
10. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
11. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 31.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
a) saldo netto da finanziare: 176 milioni di euro per l’anno 2007; -4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico: 2.908 milioni di euro per l’anno 2007; 4.495 milioni di euro per l’anno 2008; 5.266 milioni di euro per l’anno 2009;
c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 3.408 milioni di euro
per l’anno 2007; 5.065 milioni di euro per l’anno 2008; 5.366 milioni di euro
per l’anno 2009.
Art. 32.
(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri).
1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro
il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento
di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile
e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso
la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati
e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;
g) all’unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri, dei servizi
contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze
medesime.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi
di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con
i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
4. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli
schemi di regolamento di cui al comma 1, il cui esame deve concludersi entro
un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, che specifichi,
per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e
dei relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente,
le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio.
I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione
dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e trasmettono
alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
7. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto
divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
8. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio delle
rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza
delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri
vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano
il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale
utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia
e delle finanze, emana linee guida per l’attuazione del presente articolo.
10. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per
il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), e di quanto disposto
dal comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo
di cui al comma 4, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato
e della responsabilità dirigenziale.
12. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo è coordinata
dall’«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia
e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio
delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio
delle relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito
delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
Art. 33.
(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici
del Ministero dell’interno).
1. Con i regolamenti di cui all’articolo 32, comma 1, sono altresì determinati
gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni di competenza
degli uffici periferici del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei
seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione
residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei
servizi resi al cittadino.
Art. 34.
(Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze).
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 32, l’articolazione periferica
del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale
e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale
in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture
di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie
di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall’articolo 32 si
provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia
e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
32, comma 1, gli uffici di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo
assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell’economia
e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia
e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento,
in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche
di verifica.
Art. 35.
(Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza e all’ordinamento del personale della Polizia di Stato).
1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato
sono soppresse a decorrere dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono
ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l’Amministrazione della pubblica sicurezza
provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla
formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni
ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti
i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari
che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge
1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti,
si provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque,
l’invarianza della spesa.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo devono derivare
risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1
milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
Art. 36.
(Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato
di Napoli).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede
alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il «Centro polifunzionale
della Polizia di Stato» di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo
1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio
2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo
del presente comma.
Art. 37.
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia).
1. Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della
legge 1o aprile 1981, n. 121, il Ministro dell’interno può autorizzare,
con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica
sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali
e i pagamenti occorrenti per l’attuazione delle misure di emergenza individuate
dallo stesso Ministro, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento
giuridico e nell’ambito delle risorse disponibili.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati
in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento
in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
Art. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).
1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi
di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per
sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli
enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse
regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga
a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata.
Art. 39.
(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli
enti pubblici non economici nazionali).
1. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi
manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della
contabilità,
non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate dalle amministrazioni stesse.
2. Le agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione
e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui
al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di
cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati
a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i
risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei
conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni
di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti
di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti,
un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell’attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi).
1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni
e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale,
tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione
del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico
del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in
forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 41.
(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi).
1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti,
le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al comma 8 del precedente articolo, ovvero ne utilizzano
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento.
2. Dal 1o luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in
deroga alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione della carta di
acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti
di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi
degli articoli 38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata
l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni
che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo
che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili
all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e
urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
5. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare
a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
6. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione
di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori
sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto
di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore
delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
9. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando
sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni
e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza
Stato-Regioni approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione
delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora
il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
10. È abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 42.
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).
1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non
economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni
di cui al comma 3.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti
di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente
e del consiglio d’amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore
generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale
dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto, altresì,
un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi
di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. I Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche
di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma
2 non siano presentate nel termine di un mese, i presidenti e i consiglieri
di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico
ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita
i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo
ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’ISTAT,
alle università, agli enti previdenziali, all’INAIL e ad enti che svolgono
attività promozionale all’estero, nonché agli enti i cui consigli
di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche
regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 43.
(Ricorsi in materia pensionistica).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i
comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza
delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi
generali dell’azione amministrativa e del procedimento amministrativo.
Art. 44.
(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie).
1. Al comma 2 dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Valutano, infine, la proficuità complessiva della gestione».
Art. 45.
(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato
e il sistema delle autonomie locali).
1. È istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze la
Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato
e il sistema delle autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle
direttive del Ministro dell’economia e delle finanze e delle indicazioni del
Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali e sentita la Conferenza unificata, con i seguenti compiti:
a) indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
b) implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili
con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell’entità del
debito pubblico;
c) operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia;
d) verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri
di contabilità nazionale ed europea.
2. Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui al
comma 1 si avvale della struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa.
A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2007.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza unificata, sono definite la composizione e le
funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività.
Possono essere nominati fino a otto commissari, tre dei quali in rappresentanza
delle regioni e degli enti
locali, più il Presidente, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico
e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.
4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della
attività stabilita nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 3.
5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto previsti
per la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica, ivi incluso l’accesso
ai sistemi informativi ai sensi dell’articolo 32, quarto comma, della legge
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e della segreteria tecnica,
ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
Art. 46.
(Commissione per la garanzia dell’informazione statistica).
1. La Commissione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica.
2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi
nei confronti dell’ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale,
nonché poteri di vigilanza sull’affidabilità, trasparenza e completezza
dell’informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia
di finanza pubblica.
3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori
universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della pubblica
amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e
finanziario. Il presidente e i membri della Commissione sono nominati con la
stessa procedura di cui al comma 1. I componenti e il presidente della
Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.
4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta
di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare
personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione
in numero non superiore a sei unità.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di
1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 47.
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).
1. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il
Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino,
alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti
ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione
della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni
e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle
passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione
o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
2. Dall’attuazione del comma 1 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento
netto non inferiore a 200 milioni di euro per l’anno 2007, a 300 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
3. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle
gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore
non inferiore a 180 milioni di euro.
Art. 48.
(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti).
1. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono sostituiti dai seguenti:
«89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è soppresso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato
sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione
alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi
degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento
integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione
di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici
integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali,
l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano,
a decorrere dalla data
di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi
al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi».
2. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi
nell’anno precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del
contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio
a legislazione vigente.
Art. 49.
(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa).
1. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un
unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria.
Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative
di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse
e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori.
La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal
registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze del rendiconto finale
delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario
liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto
commissario devono essere comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti
finali delle procedure delle società di cui al comma 1.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il commissario liquidatore
di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto
del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verifica,
entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro,
tenere conto delle garanzie di cui al comma 4, nonché di tutti i costi
e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni,
individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura
della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno
ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto
dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’importo massimo del compenso
per i periti è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze
con il decreto di cui al comma 10 ed è ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo
per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria
al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto
al comma 7.
4. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori
e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza
di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde
con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti
in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione
di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi
la garanzia dello Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti
e conseguenti ai trasferimenti di cui al presente articolo devono affluire
su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale
per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo conto
del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 3, l’ammontare
delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e
depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automaticamente
nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e le società di cui al comma 1, in luogo di essi,
senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza mutamento del
rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi
o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza
comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
6. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 3 determina l’eventuale maggior importo risultante dalla
differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito
al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di
competenza della società trasferitaria
in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni
coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente
o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministratiava, nella stessa
data di cui al comma 2 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle
loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla
società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili,
alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti
non aventi natura regolamentare i criteri e le modalità di attuazione
del presente articolo.
Art. 50.
(Liquidazione o fusione della SOGESID).
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a procedere
alla liquidazione della Società per la gestione degli impianti idrici
Spa (SOGESID) ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente
partecipata dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 51.
(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).
1. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché quelle
in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per
quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano
le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione
di cui alla presente legge.
Art. 52.
(Assicurazione dei rischi da calamità naturali).
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 202, dopo la parola: «fabbricati» è aggiunta
la seguente: «privati»;
b) dopo il comma 202 è inserito il seguente:
«202-bis. Per l’attuazione del sistema assicurativo di cui al comma
202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento
delle esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati
ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze
assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di
privati stipulate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali.
Con regolamento emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
sono disciplinate le modalità e i termini di attuazione del presente
comma, nonché le modalità e i termini della estensione della
citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze
in vigore alla medesima data».
Art. 53.
(Contenimento della spesa).
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile,
in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro,
a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali
di base iscritte nel bilancio dello Stato relative a consumi intermedi (Categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con
esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione
dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di
guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti
(Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di
impegno già attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
Nell’ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di
ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all’Ufficio centrale del bilancio,
può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando
diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza
degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale
per disaccantonare risorse di parte corrente.
2. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di
parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo,
per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente
che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza
e di razionalizzazione dei processi di spesa.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni
compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali
nell’ambito delle Categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni
ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento
netto della pubblica amministrazione. Resta preclusa la possibilità di
effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale
per far fronte a spese di natura corrente.
Art. 54.
(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall’attualizzazione
dei contributi pluriennali).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito,
con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per l’anno
2007, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali,
ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall’articolo 55 della presente legge. All’utilizzo del fondo
per le finalità di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
Art. 55.
(Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato).
1. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito
il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del «Fondo
per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi
pluriennali». Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere
sui
predetti contributi pluriennali, il
cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento
del tesoro – all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni
di cui al presente comma ed il relativo ammontare».
Art. 56.
(Attività di monitoraggio sul Sistema-Paese).
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 261, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 57.
(Assunzioni di personale).
1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati
ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore
a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,
o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge. Alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare
ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma
sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione
anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal
citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo
per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per
gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione
del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma
2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza,
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo,
possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.
A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno
2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun
anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere
sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma
243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti
disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell’espletamento di procedure concorsuali,
provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all’immissione in
ruolo del personale delle Società Poste italiane Spa e Istituto poligrafico
e zecca dello Stato Spa, in posizioni di comando presso le amministrazioni
interessate.
9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente
alla Società poste italiane Spa.
10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente
e dei relativi oneri.
11. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A
decorrere dall’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall’anno 2010».
12. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
13. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
14. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
l) del personale del Ministero degli affari esteri;
m) degli addetti alla sicurezza dell’ENAC».
Art. 58.
(Risorse per i rinnovi contrattualidel biennio 2006-2007).
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per
l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni
di euro.
2. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro
e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine, i comitati di settore
si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle
finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Art. 59.
(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali).
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui agli articoli 73 e 74 della presente legge,
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione
delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva
e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.
A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento
ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della
presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo
57, commi 2, 3 e 12, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni,
valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo
di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per
gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto
di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Art. 60.
(Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale).
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le
spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese
per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono
essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato
e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato
in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta
servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni
e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata
la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente
lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili
dalle disposizioni di cui all’articolo 57;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli
enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007
e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite
da quelle indicate nel presente articolo;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005
e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza Stato-regioni e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In
caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l’equilibrio economico.
Art. 61.
(Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate).
1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2007.
Art. 62.
(Potenziamento dell’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del
lavoro e misure per la lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale).
1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei Carabinieri
per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di
personale, secondo la tabella D allegata alla presente legge, da considerare
in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso
ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di
personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nel nuovo contingente deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in
possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre
forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi
di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente
sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del
Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine
autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad
un massimo di venti unità di personale, da considerare in soprannumero
rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
Art. 63.
(Trattamento economico dei Ministri).
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato, previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 8 aprile 1952, n.
212, e successive modificazioni, è ridotto del 30 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 2007.
Art. 64.
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori
dirigenziali).
1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative
strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche
articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all’introduzione
di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie
di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali
automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio
e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta
del cinquanta per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31
dicembre 2006.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati
i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge,
sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova
applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5, comma
3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 11-bis
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITÀ E PER LA RICERCA
Art. 65.
(Istituzione di fondi per la scuola).
1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei
processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale
di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono
gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture
scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare
i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti
i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero
della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.
Art. 66.
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica).
1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale,
che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia
ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del
Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi finalizzati
alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno
delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo
40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione,
circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000
unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare
e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni
tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente
procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni
a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura
del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere
efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie
ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione
alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto
dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h), della
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto
il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti
di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333;
d) l’attivazione, presso gli Uffici scolastici provinciali, di attività di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente
alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi
delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano biennale
di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell’obiettivo sono attivati corsi di formazione anche a distanza,
integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo
criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato
di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente
la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro
della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
3. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è ridefinita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato,
a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono
ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto
dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti
criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al
personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato
fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente
dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso
le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del
predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine
fissato dalle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno,
ovvero fino al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione,
obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura
dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili
con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del
titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento
del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno
scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica»,
di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca
e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente
svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia,
e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o
più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata
la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale
già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione,
per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed
economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì,
le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti
di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante
procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione
e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. È nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti
dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico
ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità,
per un ulteriore triennio»;
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da
otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali
non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri
sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto,
sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione
dei curricoli. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta
da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative
e scientifiche».
9. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (INVALSI), fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area V
della dirigenza pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro
della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
10. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione
organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi
bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico. In
attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o
più commissari straordinari.
12. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore
spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle
istituzioni scolastiche interessate.
13. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione
dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso
di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove
oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una
prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi,
nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota
aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo.
14. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 13 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004,
e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del citato concorso che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista
dal medesimo concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione
con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio
di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui
posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso, ma non vi abbiano partecipato perché non
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono tuttavia
preliminarmente partecipare
con esito positivo ad un apposito corso di formazione, indetto dall’amministrazione
con le medesime modalità. Le nomine di cui al presente comma, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di
formazione.
15. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa
per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007,
a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere
dall’anno 2009.
Art. 67.
(Clausola di salvaguardia).
1. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede:
a) relativamente all’articolo 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate
ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo 47;
b) relativamente all’articolo 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola, in materia lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 15 del predetto articolo.
Art. 68.
(Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione).
1. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata
a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione
deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo
ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore,
sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai
predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica
istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi
e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto
sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di
istruzione decorre dall’anno scolastico
2007/2008.
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 1, proseguono i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati
i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei
predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle regioni sulla
base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata. Dette risorse, per una
quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali
di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo
4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente
periodo è destinato al completamento delle attività di messa
in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali
concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta,
nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge
n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento
a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo,
comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell’accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero
della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni,
il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale
per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento
delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo
e di vigilanza dell’INAIL determina altresì l’entità delle risorse
da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando
a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle
iniziative di attuazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n.
38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei
singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli
progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione
degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da
quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in
generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica
istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri
e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni
scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del
primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto
del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il
secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì,
limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo.
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori
sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
7. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in
sede di Conferenza unificata, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante
la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia
di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie,
con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni.
Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale
di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi
per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della
medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, è abrogato.
8. A decorrere dal 2007, il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato
nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure
per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua
italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti
e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali
e ridenominati «Centri provinciali per l’istruzione degli adulti».
Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica,
con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in
ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico.
Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma
3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio
per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali
di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni
di euro, da destinare prioritariamente
alle scuole dell’infanzia.
Art. 69.
(Università e principali enti pubblici di ricerca).
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e
della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle
risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto
nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente,
il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato
del 4 per cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 2 è determinato
annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro
dell’università e della ricerca
e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche
al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente
comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca
e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere
altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento
del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi
di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono
in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse
dei Ministeri che li finanziano.
4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo
3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 è incrementato
degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo
di competenze arretrate.
Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti
di ricerca).
1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente,
purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto
dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca, sentita la CRUI, sono definite le percentuali di assunzioni da destinare
ai ricercatori universitari.
2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, comunque
nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche
concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente
al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all’anno 2006.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni
conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate
alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito
dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4, entro il 31 marzo 2007,
il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori
mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale, definendone
il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento
agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici,
didattici e dell’attività di ricerca.
6. All’onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di
euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009.
Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è fatto divieto alle università statali
e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale,
di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da
quella ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data
di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle
di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed
integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero
di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e
dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture
edilizie.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono trasmesse al Ministero dell’università e
della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In mancanza
di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati
a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta
la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare
il corso entro la durata legale dello stesso.
Capo IV
ENTI TERRITORIALI
Art. 72.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
a) saldo netto da finanziare: 1.622 milioni di euro per l’anno 2007; 28 milioni
di euro per l’anno 2008; 16 milioni di euro per l’anno 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico: 4.409 milioni di euro per l’anno 2007;
4.948 milioni di euro per l’anno 2008; 5.436 milioni di euro per l’anno 2009;
c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 4.409 milioni di euro
per l’anno 2007; 4.948 milioni di euro per l’anno 2008; 5.436 milioni di euro
per l’anno 2009.
Art. 73.
(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano).
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza
Stato-regioni, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto
di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione
del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore,
per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005
diminuito dell’1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno,
aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini
di cassa; con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo
i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in
conto capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle
spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette
la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui all’articolo 74 le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette
regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali dall’articolo 74.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio
dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna
regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale
complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali,
attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque
per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.
9. Il limite di indebitamento di cui all’articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è ridotto
dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento
in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.
10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie
strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di
indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva
la facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento
11. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, si procede,
anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno
e l’anno di prima applicazione delle regole.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia
la gestione di competenza, come definita nel comma 5, sia quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero sentita la Conferenza Stato-regioni.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto
e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge
5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti
devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite
dal decreto di cui al comma 12. Qualora l’ente non adempia, il presidente della
regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno
i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data,
con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 12 degli
elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali
i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
15. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 14, nella
regione interessata, con riferimento all’anno in corso, si applica automaticamente:
a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258,
con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.
16. Nelle regioni in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in
vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento
di euro 0,0129.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.
Art. 74.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009
con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione
del concorso di ciascuno degli enti di cui al comma 1 è disciplinata
dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare
il miglioramento corrispondente all’entità del concorso.
3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del
saldo, gli enti di cui al comma 1 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa,
come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare
ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,456 per l’anno 2007, 0,277 per l’anno 2008 e 0,199 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,500 per l’anno 2007,
0,435 per l’anno 2008 e 0,418 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini
di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri
conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,038 per l’anno 2007, 0,023 per l’anno 2008 e 0,017 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,034 per l’anno 2007,
0,030 per l’anno 2008 e 0,028 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di
cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e
spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi.
Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione
di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario,
sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del
triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente
determinata ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da
considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per
la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente sia in conto capitale,
ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita in regime non dinamico;
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate
in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea;
c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione
dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;
d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione
indicata al comma 6, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito
il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi
del comma 3.
8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti
dal decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell’anno 2007 o negli
anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’anno
in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette
regole. Per gli enti istituiti a decorrere dall’anno 2003, si fa riferimento
alla media degli anni, compresi nel triennio 2003-2005, per i quali sono disponibili
i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di
stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati a decorrere dall’anno 2003, ai sensi dell’articolo
143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del
patto di stabilità interno dall’anno in cui, dopo la rielezione degli
organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare
le regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell’ambito degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono
ricorrere all’indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura non superiore,
rispettivamente, al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto
alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali
possono essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati
nei Documenti di programmazione economico-finanziaria relativi agli anni successivi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia
o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente
il limite stabilito dal comma 11 a condizione che sia compensato da un corrispondente
minore ricorso al debito da parte degli altri enti del proprio comparto. In
caso di superamento dei limiti risultanti dall’applicazione delle disposizioni
del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura
di compensazione di cui al primo periodo del presente comma. Le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui
sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma
7, l’importo della consistenza del debito dell’anno precedente e l’eventuale
importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell’anno di riferimento, con
specifica indicazione dell’eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi
delle disposizioni del presente comma. È costituito presso la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali un apposito organismo a composizione
mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione
dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il
compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
una
ipotesi di compensazione.
13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane
si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell’UPI
e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e
con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato
con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti
devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite
dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco
o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano
entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati,
entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui
al comma 7. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria
per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la
pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 7 degli elenchi contenenti
gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli
per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso,
i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente
nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso,
l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere
dal 1o luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla
tariffa vigente nelle province stesse.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.
Art. 75.
(Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche).
1. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi
153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per
l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogate per l’anno 2007.
Art. 76.
(Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali).
1. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di
organi di governo degli enti locali in attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«2. La comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo
esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco
di uno dei comuni della comunità. L’organo rappresentativo è formato
da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale»;
b) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 32 è sostituito dai
seguenti: «Lo statuto individua gli organi dell’unione nell’assemblea,
formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di
un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto
dall’assemblea, che assume l’amministrazione dell’ente. Lo statuto individua,
altresì, le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse»;
c) al comma 3 dell’articolo 32 le parole: «e deve prevedere che altri
organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati» sono
soppresse;
d) il comma 5 dell’articolo 78 è sostituito dal seguente:
«5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli
assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di
altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti
incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno
due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia,
assessore o consigliere comunale o provinciale»;
e) al comma 1 dell’articolo 81 le parole: «Gli amministratori locali
di cui all’articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I
sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
i presidenti dei consigli provinciali»;
f) all’articolo 82, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente
ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto
a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per
la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito
nell’ambito di un anno da un consigliere può superare l’importo pari
ad un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;
g) il comma 4 dell’articolo 82 è abrogato;
h) all’articolo 82, la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti
del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli
assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per
il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta
per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione
montana della comunità montana»;
i) al comma 11 dell’articolo 82, le parole: «incrementati o» e
il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli
importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all’articolo
82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come
modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite
massimo previsto dal medesimo regolamento;
l) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – (Rimborsi per spese di viaggio). – 1. Agli amministratori
che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione
nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo
per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle
spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata
e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi
dell’assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso
la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica
di componente degli organi di amministrazione di società di capitali
partecipate dallo stesso ente non dà titolo
alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
3. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel
caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
Art. 77.
(Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province).
1. L’organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali
sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo
e di Barletta-Andria-Trani, in deroga a quanto disposto dall’articolo 4, commi
1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall’articolo 5, commi 1 e 2 della
legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11
giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente
legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni
dei predetti articolo.
Art. 78.
(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni).
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento
alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti
degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione
degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento
delle strutture organizzative.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 1 devono garantire
un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per
cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.
Art. 79.
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali).
1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali
e l’istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso la
Conferenza unificata, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche
demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti
e per l’elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un
ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. Della commissione
fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la
conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale.
Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi
tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali
e l’istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le
regioni e gli enti locali provvedono nell’ambito delle risorse ordinariamente
concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori
oneri per i rispettivi bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15, comma
2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio,
le disposizioni in materia di patto di stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui
ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi
pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati
sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti
aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
4. I comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l’esercizio associato
di funzioni e servizi di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli altri strumenti previsti
dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno diritto a ricevere trasferimenti
erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa, calcolati sulla
base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti
aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
5. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dall’articolo 76 della presente legge, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni
o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane
previste dall’articolo 27».
6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano
parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità montana devono
recedere dall’uno o dall’altro ente entro sei mesi dalla medesima data di entrata
in
vigore.
Art. 80.
(Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali).
1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per
cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente
della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 76 della presente legge.
2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di
enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, è calcolato
in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti
ai rappresentanti degli enti locali soci.
3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un
rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese alle condizioni e nella
misura fissata ai sensi dell’articolo 84 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati
in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale e
di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente
versato, pari o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo.
6. Le regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina
dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate
e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.
7. All’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono
inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;
b) al coma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite
le seguenti: «limitatamente ai comuni capoluogo di provincia».
8. Al comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole «5.000» sono sostituite dalle
seguenti «15.000».
Capo V
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 81.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni di euro per l’anno 2007, 2.076
milioni di euro per l’anno 2008 e 3.078 milioni di euro per l’anno 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico -526 milioni di euro per l’anno 2007,
-1.355 milioni di euro per l’anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l’anno
2009;
c) indebitamento netto della pubblica amministrazione -526 milioni di euro
per l’anno 2007, -1.355 milioni di euro per l’anno 2008 e -2.098 milioni di
euro per l’anno 2009.
Art. 82.
(Gestioni previdenziali).
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali
e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento
di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo
i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo
il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione
di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti,
delle aliquote vigenti nei regimi interessati».
5. All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono
altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni
di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al
complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria,
ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».
6. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni
effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute
da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) fino alla predetta data si intendono concesse
direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni
nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
Art. 83.
(Trasferimenti all’INPS).
1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio 2005 e in 400
milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per
l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto,
per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi.
Art. 84.
(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto).
1. All’articolo 23, commi 1, 5, 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, ovunque ricorrano, le parole: «1o gennaio 2008» e «31
dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o
gennaio 2007» e «31 dicembre 2006».
2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito il «Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», che è gestito,
per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso
la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti
del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al
comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine
del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce
un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all’articolo 2120 del
codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data
e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente
dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto
e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente
effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente
ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile
dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo
le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate,
della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento
del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della presente
disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 10
del presente articolo, nonché degli oneri di cui al comma 9, sono destinate,
nei limiti degli importi di cui all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi
interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento
di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse
del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui
al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti
ivi specificati, sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente
alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento
contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi
del medesimo comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione
del programma di stabilità dell’Italia.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo le parole: «conferito alle forme pensionistiche complementari» sono
inserite le seguenti: «e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile». Al medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
252 del 2005, il comma 3 è abrogato.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per
fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di
espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno 2007,
la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8
del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure
di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005.
10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme
pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR). 1. In relazione
ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento
di quote di trattamento di fine rapporto (TFR)
alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria
dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione
compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli
stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali
indicati nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo
presso la tesoreria dello Stato. L’esonero contributivo di cui al presente
comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti
per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni
caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di
cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente
dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui
al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto,
a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo
dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente comma è valutato
in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009»;
b) alla tabella A, le parole: «prevista dall’articolo 8, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista dall’articolo 8, comma 1».
Art. 85.
(Misure in materia previdenziale).
1. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per
cento. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al
20 per cento.
2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento
per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota
a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote
di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per
gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita
la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento
agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari
a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui
al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme
occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dal 1o gennaio
2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo
I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del
presente comma.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi superino complessivamente un importo pari a 5.000 euro mensili,
rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera
d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’ importo eccedente
il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura
del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di
riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni
di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie
e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento
di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso
a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.
L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti
interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà,
secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
6. L’articolo 5, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria
italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza
di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata
moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il
risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti
in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 86.
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
1. A decorrere dal 1ogennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di venti giorni nell’arco
dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi
e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura
della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto
a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa
vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera,
il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno
solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 30-dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia
di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia
di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificaioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di
maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi
a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino,
la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento
per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni
di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento
per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni
di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all’articolo
84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Capo VI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 87.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
a) saldo netto da finanziare -6.553 milioni di euro per l’anno 2007, -4.617
milioni di euro per l’anno 2008 e -5.997 milioni di euro per l’anno 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico 2.970 milioni di euro per l’anno 2007,
3.218 milioni di euro per l’anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l’anno 2009;
c) indebitamento netto della pubblica amministrazione 2.970 milioni di euro
per l’anno 2007, 3.218 milioni di euro per l’anno 2008 e 4.127 milioni di euro
per l’anno 2009.
Art. 88.
(Settore sanitario).
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
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per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni
e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006 ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente
lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007, 99.042
milioni di euro per l’anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l’anno 2009,
comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati,
a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino
Gesù». All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: «a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente all’anno 2006»;
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008
e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza Stato-regioni. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo
ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi.
Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali
di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro
il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso
presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico
o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica
annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi
intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate
dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso l’accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che,
con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti
dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi.
Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato
conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata
può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo,
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale , necessari
per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrati dagli accordi di cui all’articolo
1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria;
c) all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le parole: «all’anno d’imposta 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio
delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento
a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)
da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali
dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno
sanitario, quale risulta dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari
al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
i medesimi
anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle
medesime regioni;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo
12 della citata intesa del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di
un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole
regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni
sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza
Stato-regioni, e incrementato, a decorrere dall’anno 2008, sulla base del tasso
di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari
anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli
esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale
di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni.
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con
la Conferenza Stato-regioni;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno
2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che,
al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo
richiamato alla lettera b) del presente comma e accedono al fondo transitorio
di cui alla medesima lettera b), risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica
degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento
della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai
fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25
del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni
delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura
degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi
di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche
alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale
contenimento del 40 per cento;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione,
da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e
degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere
verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa del 23
marzo 2005;
h) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi
diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo
1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Comitato
strategico del Sistema nazionale linee guida, di cui al decreto del Ministro
della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione
nazionale
degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole :« il Ministro della sanità» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,»; dopo le parole: «di
Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo
2007,»;
i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato
dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato
a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei
servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad
interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato
il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e
all’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere
e l’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni
e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato
con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e
linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale,
con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia
e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e
della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
l) il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, individua, con decreto di natura non regolamentare da adottare
entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le
prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate,
nell’ambito delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996;
m) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo,
della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera l), gli importi delle
tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio
eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento
degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel citato
decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996. Conseguentemente, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio
2007, ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione
dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture
private accreditate ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le regioni provvedono
altresì ad adeguare gli importi relativi alla compensazione tra aziende
sanitarie dei costi per le medesime prestazioni, nonché ad approvare,
entro il 28 febbraio 2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell’adeguamento degli
standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
n) a decorrere dal 1o gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo
sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per
le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite
da ricovero , la cui condizione è stata codificata come codice bianco,
gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata
come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte
dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a
carico degli assistiti oneri più elevati;
o) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli
allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
e successive integrazioni, di definizione dei
livelli essenziali di assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate
in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione
delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in
regime di ricovero ordinario diurno»;
p) a decorrere dal 1o gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione
usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
q) a decorrere dal 1o gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle
strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma
6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori
o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che dal 1o gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 502 del 1992;
s) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,
ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento
di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
di cui all’articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005. Per le regioni
impegnate nei Piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b),
le date del 1o gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera q)
del presente comma sono anticipate al 1o luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad
aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi,
i provvedimenti di cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia dei servizi sanitari
regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per
il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i prezzi
dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con
decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio
sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi
prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti
dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese
disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute
– Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite
dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle
aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le
aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto
del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate
alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la
fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura
di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario
di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia
dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET
del Ministero della salute;
u) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio
sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie
per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211.
In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono
ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie
e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa
per danno erariale. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali
di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato
per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra
le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2007».
4. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, è modificato il Piano
sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica
al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio
2007-2009.
Art. 89.
(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario
nazionale).
1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative
del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito
un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano sanitario
nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte
delle regioni Valle d’Aosta e Friuli- Venezia Giulia e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 65,5
milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero
della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei
progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni
di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5
milioni di euro.
3. L’ importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 del presente articolo è assegnato
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9
dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza Stato-regioni, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle
materie di cui al comma 2 del presente articolo, coerenti con linee progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
4. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening
oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 29 aprile 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute
di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
Art. 90.
(Iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni).
1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati
dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile e la conseguente
crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate,
all’articolo 689 del codice penale le parole: «anni sedici» sono
sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito
dal seguente:
1. «Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata
la vendita
e la somministrazione di bevande alcoliche».
3. Dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato
dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis – (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli
anni diciotto). – 1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita
di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 689 del codice penale, la violazione
della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria amministrativa da euro 3.000 ad euro 6.000».
Art. 91.
(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale).
1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una
farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato
con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la
decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall’articolo 113, lettera e), del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque
dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro,
anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con
sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente
o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga
prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata,
sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato
con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto
quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Art. 92.
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione
sanitaria).
1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale,
il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all’esercente
la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione
sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l’uno o l’altro
partecipano, le quali siano state utilizzate per l’esercizio abusivo della
professione sanitaria.
Art. 93.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria).
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste
nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di
progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10
milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti,
e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento
di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle
malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti
dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento
delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4, comma 170,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento
di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto
superiore di sanità.
Art. 94.
(Iniziative in materia di farmaci).
1. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva,
attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione
delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997,
n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del
bilancio ordinario dell’AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non
chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a
secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni
dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori
al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
Art. 95.
(Riunificazione delle sedi del Ministero della salute).
1. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici centrali e conseguire
economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso dell’anno 2007
al trasferimento in un’unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati
in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni
di trasloco, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 6 milioni di
euro. A tale spesa si provvede mediante riassegnazione delle entrate di cui
all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
2. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici periferici e conseguire
economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio
2007-2009, a realizzare un programma di accorpamento in un’unica sede dei propri
uffici periferici nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità ubicati
nello stesso territorio; gli uffici interessati alla unificazione logistica
sono individuati con decreto del Ministro della salute. Al fine di cui al presente
comma gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti
a mettere a disposizione del Ministero della salute, a titolo gratuito, idonei
locali.
Art. 96.
(Interventi in favore dell’associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani
nel Mondo»).
1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall’Italia all’estero delle
attrezzature sanitarie donate nonché la tenuta dell’Inventario aggiornato
delle attrezzature disponibili, di cui all’articolo 1, comma 287, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e per consentire la partecipazione alla rete del
teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati
nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione
di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2007
e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell’associazione «Alleanza
degli Ospedali Italiani del Mondo».
Art. 97.
(Misure per le farmacie rurali).
1. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore ad
euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo dell’articolo
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1o marzo al 31 dicembre
2006, dall’articolo
38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009.
La misura dell’ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, per una maggiore spesa complessiva,
a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 98.
(Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie).
1. In deroga all’articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta
alle emergenze di sanità pubblica, il Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie è autorizzato a stipulare fino a venti
contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo
complessivo annuo di 2 milioni di euro.
Art. 99.
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti
ed il contrasto delle malattie della povertà).
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da
parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale,
ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, da autorizzarsi da parte della regione Lazio con
la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre
regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di
Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.
Art. 100.
(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping).
1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni, è autorizzata
la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 101.
(Spesa sanitaria della Regione siciliana).
1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria
a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della
regione a tale spesa è pari al 45 per cento per l’anno 2007, al 47,5
per cento per l’anno 2008 e al 50 per cento per l’anno 2009.
Art. 102.
(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna).
1. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie,
sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse
nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che
ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata
sul territorio regionale da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione
ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema
tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere
pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di
quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».
2. Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle
che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale,
affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative,
ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata
la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007 al
2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione
all’IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per
gli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni
relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all’Agenzia
del territorio.
6. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito
delle imposte di cui al primo comma, lettere a) ed m), dell’articolo 8 dello
Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 56, come da ultimo
sostituito dal comma 1 del presente articolo, così come integrata dalla
previsione di cui al comma 2 non può determinare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni
per l’anno 2007, 371 milioni per l’anno 2008 e 482 milioni per l’anno 2009.
La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra
a regime dall’anno 2010.
7. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f) del primo comma
dell’articolo 8 del citato Statuto e del comma 4 del presente articolo, per
gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per
il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’IVA
sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante
a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli
stessi anni 2007-2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007-2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite
di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA
Capo I.
EFFETTI FINANZIARI
Art. 103.
(Effetti sui saldi di finanza pubblica).
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di:
d) saldo netto da finanziare: -7.859 milioni di euro per l’anno 2007, -7.595
milioni di euro per l’anno 2008 e -10.711 milioni di euro per l’anno 2009;
e) fabbisogno del settore pubblico: -5.351 milioni di euro per l’anno 2007,
-5.309 milioni di euro per l’anno 2008 e -5.241 milioni di euro per l’anno
2009;
f) indebitamento netto della P.A.: -5.236 milioni di euro per l’anno 2007,
-5.134 milioni di euro per l’anno 2008 e -4.981 di euro per l’anno 2009.
Capo II.
MISURE DI SOSTEGNO ALL’APPARATO PRODUTTIVO
Art. 104.
(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi
per l’innovazione industriale).
1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione
industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito,
ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e
lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo
60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita
la somma di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti
di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e
lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni
di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate
per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i
relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE nell’ambito
del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi
al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono
finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti
dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,
i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree
tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in
Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
3. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma
2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina
un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei
compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed
esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il
responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere
a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle
modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese
da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative
responsabilità attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere
della Conferenza Stato-regioni, di concerto con i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri
Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta
il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali all’amministrazione,
ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali
e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti
ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto
può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-regioni.
I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi
per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica
seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla
presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il
CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo
economico può comunque procedere all’attuazione del progetto.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi
regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni
sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento
di ciascuno stanziamento.
6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso
da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica
tra le amministrazioni interessate.
7. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito
il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo
di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono
soppressi,
nonché le risorse destinate
all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 50 milioni
per il 2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150 milioni per il 2009.
Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione
di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle
imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza
della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata,
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando
gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie
pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione
finanziaria.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite
le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso
l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero altri
soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per
i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie,
nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma 7, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale
cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze
confluiscono al Fondo di cui al comma 7.
9. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 8, l’attuazione dei regimi
di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione
europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al
Fondo di cui al comma 7 le ulteriori disponibilità degli altri fondi
di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni
e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d’impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione,
relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le
università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali
finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche
agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei
brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per
la registrazione di disegni e modelli, di cui all’articolo 227 del codice della
proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per
il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto
per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione
di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al
presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione,
di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere
alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale,
di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca
di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.
12. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni,
che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme
di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio
regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive
e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300 mila a decorrere dall’anno
2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento
si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attività industriali e delle crisi di impresa.
13. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati
con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con
la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di
natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere
ai benefìci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia spa. I commi 5 e 6 dell’articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
Art. 105.
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate).
1. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in
coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’Intesa
sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni
di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni
per l’anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione
2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di
riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese
in sede di Conferenza Stato-regioni.
2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate,
il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio
2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse
di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale.
4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente
legge, ai sensi del comma 3, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo
anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono
essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell’esercizio 2013.
Art. 106.
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST).
1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore
della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca
di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’università e
della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti,
annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi
sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate,
delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell’università e
della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.
4. Il Ministro dell’università e della ricerca, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce
i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo
di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire
la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione
le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al
comma 1.
5. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione
del Fondo di cui al comma 1.
Art. 107.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266).
1. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
Stato-regioni, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri
di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Art. 108.
(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi).
1. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le
seguenti: «e cogaranzie».
2. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all’articolo
24 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, come da ultimo modificato
dal presente articolo.
Art. 109.
(Fondo di garanzia fidi).
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati
dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662»;
d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662».
Art. 110.
(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia).
1. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali
di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle
imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di
euro 10 milioni per l’anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di
euro 50 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni per
l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 111.
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica).
1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi
ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e
della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo
coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente
dai tre Ministri.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività a
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati
di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi
unitari e l’acquisizione delle domande dì agevolazione presso un unico
ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata
delle domande stesse.
Art. 112.
(Progetti per la società dell’informazione).
1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione
di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto
di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale,
le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e
di gestione di tali progetti.
Art. 113.
(Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale).
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore
dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa,
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno
o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito
della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le
disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e
le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.
Art. 114.
(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà).
1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE
sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 115.
(Imprese pubbliche).
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire
di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel
quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini
della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione
agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti
di programma.
Art. 116.
(Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti
di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili).
1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche
o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di
locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina
i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi
di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione
tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’offerente può essere anche un’associazione temporanea costituita
dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno,
in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale.
In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti
l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari
e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari
ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti
di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Art. 117.
(Autotrasporto).
1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto
di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 520 milioni per l’anno 2007.
Art. 118.
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della
legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori
entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata,
a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme
gia stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del
Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e la spesa
di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità,
i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia
degli interventi.
Art. 119.
(Modifica all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
1. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l’anno 2006, si provvede
con l’utilizzo della somma di pari importo
già affluita all’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.
(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione).
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione.
Art. 121.
(Infrastrutture per la larga banda).
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della
larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia S.p.a (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 122.
(Transizione alla televisione digitale).
1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio
nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo
per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo
di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi
di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente
o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del
digitale.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi
di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi,
i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari,
la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio
e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 123.
(Esclusione dei progetti cofinanziati dall’Unione europea dalla regola del
2 per cento).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative
a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
Art. 124.
(Unificazione dei fondi venture capital).
1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni
di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonché il
fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.
Art. 125.
(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).
1. Dopo l’articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
«2-bis. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere,
a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso
una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia
o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari
dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione
o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo
e non devono comportare oneri a carico del fondo».
Art. 126.
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione
della partecipazione a società ed imprese miste all’estero).
1. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «per
le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione
del sistema produttivo italiano».
Art. 127.
(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri).
1. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto,
infine, il seguente:
«4-bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano,
ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni, possono essere concessi contributi a progetti promozionali
e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie
imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo
esclusivo dell’attrazione della domanda estera».
Art. 128.
(Interventi in favore del marchio «made in Italy»).
1. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il fondo istituito per
le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato
di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo III
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 129.
(Interventi per la salvaguardia di Venezia).
1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della
legge 3 agosto 1998, n. 295.
Art. 130.
(Interventi per Roma-capitale della Repubblica).
1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica,
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi
all’Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la
realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.
Art. 131.
(Realizzazione del Museo del XXI secolo).
1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI
secolo di Roma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 132.
(Expo 2015).
1. Per il finanziamento della promozione della candidatura all’Expo 2015 è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 133.
(Contributi erariali).
1. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della legge
25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1,
della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di
cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.
Art. 134.
(Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 – Apporto al capitale
sociale di Ferrovie dello Stato Spa – Interessi intercalari – Rete tradizionale).
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta
capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009.
2. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 a titolo
di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato
Spa per l’attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.
3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale
dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505,
convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007 – 2009, è posto
a carico dello Stato, per l’importo annuo di euro 27 milioni, l’onere per il
servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa,
per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione
del «Sistema alta velocità/alta capacità».
4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno
2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio
pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria
italiana (RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le
regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi
compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.
5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 135.
(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale).
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato
un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma
di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie
di porto – guardia costiera.
Art. 136.
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali).
1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali
nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione
della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria
e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità per
quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella
per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale,
a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti,
un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita
annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto
del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo
e verifica dell’attività programmatica delle autorità portuali.
A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti
destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei
porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale
su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per
la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
4. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito
della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo
II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo
1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni.
5. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente
articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali
ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel
mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali,
il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione
delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti
per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza
nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di
autofinanziamento.
8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali,
con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata,
per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali,
la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a
ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi
previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali
con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste
nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate
come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali,
in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime,
restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi
canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali
marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i
relativi procedimenti tributari si estinguono.
Art. 137.
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale).
1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti
i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per
il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell’intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato
un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti,
sentita la Conferenza Stato-regioni, definisce con proprio decreto, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del
cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale
piattaforma logistica del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare
la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive
anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria
vigente in materia.
3. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali
di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato
a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro
dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
dell’università e della ricerca, nonché dai
Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva
il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione
delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
dei Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 138.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise).
1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione
nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, si provvede
alla ripartizione delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati,
che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati
a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i
programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
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Art. 139.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche
ed Umbria).
1. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori delle regioni
Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato
un contributo annuo di euro 50 milioni per l’anno 2007 e di 25 milioni per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la
ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 140.
(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa).
1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni,
destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento
parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001.
Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo è autorizzato
un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 141.
(Strade di rilievo nazionale ed autostrade).
1. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni
di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto
con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tratte della
rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE.
Art. 142.
(Finanziamento ANAS Spa).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo ANAS
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata
della sua concessione, nonché l’elenco delle opere infrastrutturali
di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti,
che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento del
piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In
occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione
unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte
integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo
piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
2. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento
della convenzione unica ai sensi del comma 1 del presente articolo, all’articolo
7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole: «trenta
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In
occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può adeguare
la durata della concessione di ANAS Spa.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo
10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due
per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il
cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad
ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario
di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e
controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto al Ministero
delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad un’apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione di tale Ministero, che le destina all’incremento
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo
e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe
a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo
163, le parole: «ove non vi siano specifiche professionalità interne» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa
ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni,
e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio
di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per
le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio
2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi
di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi
di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro
dal 1o gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare
l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso
la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento
delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse
quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione
degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori
entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo
del contratto di servizio.
5. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2003, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo, direttive
per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società,
le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che
esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture,
l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria
e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui
concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei
compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di
gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute
da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio
nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società,
quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere
conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio
con il Ministero delle
infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
le attività della medesima società.
6. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni,
al primo periodo le parole: «, in conformità» fino a: «da
essa costituite» sono sostituite dalle seguente: «svolge» ed
il secondo periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.
7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso.
ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo,
nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali,
nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto
ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio
del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla
riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate
da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione
delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate
dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali
si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui
all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita
posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto,
in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS
Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria
ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano
le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 143.
(Miglioramento della mobilità dei pendolari).
1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,
assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale
attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso
il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto
di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato
a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione
non convenzionale.
2. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,
approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province
autonome, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18
giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con legge 26 febbraio 1992,
n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese
si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo
1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente
agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome
si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto,
anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
Art. 144.
(Sicurezza dei trasporti).
1. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse
all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero dei
trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte
a diffondere
i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso
l’implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard
di sicurezza dei veicoli.
Art. 145.
(Interventi per la sicurezza ferroviaria).
1. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico
dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che installati
a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior
livello della sicurezza della circolazione, è autorizzato un contributo
di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere
dal 2008 per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del
Ministero dei trasporti.
Art. 146.
(Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica).
1. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo
15, della «Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del
30 dicembre 2003 (2003/C 317/06), il Ministero dei trasporti è autorizzato
a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche
di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non
superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti
progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto
allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed
i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci
di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30
milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 147.
(Rottamazione traghetti).
1. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al
fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via
esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard
in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino
e la cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, determina con proprio decreto,
in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le
modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo».
Capo. IV
AGRICOLTURA
Art. 148.
(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione).
1. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli
organismi pubblici e
privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata
sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo
10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
3. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la
prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.
4. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi
dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.
5. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative
attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un
commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito
un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione
dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma
del citato
regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto contributo
sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi
proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine
e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione
geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate».
Art. 149.
(Enti irrigui).
1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti,
i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti alle regioni Puglia e
Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni
limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli
usi delle acque.
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni,
le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». L’onere per
l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 è pari a euro 271.240.
3. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano
alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini
della sua distribuzione.
4. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Art. 150.
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).
1. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro
80.000»;
b) le parole: «lire 2 miliardi», sono sostituite dalle seguenti: «due
milioni di euro».
2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di
detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori
agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le
condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione
in materia.
Art. 151.
(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro
50.000»;
b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro
300.000».
Art. 152.
(Interventi per il settore agricolo).
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese
giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria
di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le
procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
3. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, è abrogato.
4. All’onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio
2007 – 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche
e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo
per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo
1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data
del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative
di funzionamento del Fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
7. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi
2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».
8. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi
nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n., 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le
regioni.
9. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di
euro.
Art. 153.
(Rifinanziamenti nel settore agricolo).
1. Al fine di consentire l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale
dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è assegnato
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo
straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di 800.000 euro per l’anno
2008.
2. Al fine di consentire all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)
lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall’attuazione del decreto-legge
16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall’anno 2007 il contributo ordinario
annuo è incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 154.
(Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare).
1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per
cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria
realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi
di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti
realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. La misura di cui al comma 1 dell’esclusione del valore è elevata
al 35 per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui
mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti
in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli
investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a
indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese
di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese
in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
se con un’attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre
anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a
quello successivo.
4. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile
del centro di assistenza fiscale.
5. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto
non previsto dal presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 155.
(Sviluppo della forma societaria in agricoltura).
1. Le società di persone e le società a responsabilità limitata,
che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal
comma 3 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi
ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate
le modalità applicative del comma 1.
3. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppresso
il secondo periodo.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 154 e al presente articolo
resta subordinata all’emanazione di un apposito regolamento da adottare con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenere il relativo
onere nel limite di 1 milione di euro annui.
Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).
1. Al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 421 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate»,
sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 250.000 tonnellate,
da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti
di programma agroenergetico, nonché dell’occupazione diretta ed indiretta
coinvolta, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dello sviluppo economico»;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di
biodisel non utilizzate nell’anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250.000
tonnellate previsto per l’anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto
anche il quantitativo derivante dall’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato».
2. Per l’anno 2007, il decreto previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da
ultimo modificato dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione,
l’Agenzia delle dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui al terzo
periodo del medesimo comma 6 dell’articolo 21, attribuisce in via provvisoria
quote fino ad un massimo mensile di 15.000 tonnellate.
3. Il comma 422 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito
dal seguente:
«422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato
negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito
Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche
attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione
e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando l’importo di 15 milioni
di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico».
4. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Per gli esercizi
2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal 1o aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina
sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in
misura dell’1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo
nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata
annualmente di 1 punto percentuale dal 1o gennaio 2008 fino all’anno 2012»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite
le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel
e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all’immissione al consumo
di biocarburante di origine agricola, riferiti all’anno in corso ed all’anno
precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le
sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2. Gli importi
derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo
di cui al comma 422 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo
di biodisel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o
in aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del consumo di bioetanolo»;
d) al comma 5, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».
5. Al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, dopo le parole: «agroforestali e fotovoltaiche»,
sono inserite le seguenti: «nonché di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli».
Capo V
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Art. 157.
(Interventi per la difesa del mare).
1. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del
mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi
della Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dalle
azioni di inquinamento del 16 febbraio 1976, ratificata con legge 25 gennaio
1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 158.
(Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino).
1. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela
dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 12 legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
2. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito
dal seguente:
«Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di
difesa del mare dagli inquinamenti».
Art. 159.
(Contrasto all’abusivismo).
1. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi
di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive
di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di
gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati
gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare degli accertamenti , delle ingiunzioni alla demolizione e degli
eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e modalità di
demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a Statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
la materia di cui ai commi 1 e 2 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
Art. 160.
(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione
delle immissioni dei gas ad effetto serra).
1. Per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
ratificato con legge 2 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n.
123 del 19 dicembre 2002, e successivi aggiornamenti, è istituito un
Fondo rotativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, individua
le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della
durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello
stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato
il tasso di interesse da applicare.
3. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di
seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle
fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a
45 Kw con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nel settori civile
e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l’incremento
del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dismesse,
facilitazioni per l’accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso
contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;
g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti
di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni
di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate,
in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno
2002, n. 120.
5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento
delle risorse a disposizione del Fondo.
6. Il Fondo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con
apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa
depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione
e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno
o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo
da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
Art. 161.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile).
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile,
allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di
settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e informazione
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo risorse
per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economie
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuate annualmente
le misure prioritarie da finanziare con il fondo di cui al presente articolo.
Art. 162.
(Piano d’azione nazionale sugli «acquisti verdi»).
1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica,
nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche
tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate
in proposito dalla Commissione europea nell’ambito della Politica integrata
di prodotto, adotta, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il «Piano
d’azione nazionale sugli acquisti verdi» da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 163.
(Disposizioni in materia di beni culturali).
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma
596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre
2007.
2. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali
svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per
i beni e le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi
di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti
per la loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare, sentito
il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
6. Al Fondo cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato
a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonché ulteriori
esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo
12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.
7. Al comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono
soppresse.
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito
dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso
il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto
di prestito pubblico, con una dotazione di 3 milioni di euro.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis è ripartito dalla Società italiana
autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi
stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria
interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione,
in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente
sulle risorse del medesimo.
1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti
presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad
eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti
e scuole di ogni ordine e grado».
9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, nonché per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria
per ipovedenti e non vedenti di cui all’articolo 1, comma 1, tabella A, n.
86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati di un importo pari
a 10
milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 164.
(Accademie).
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a
favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e
per le industrie artistiche, di cui 10 milioni di euro per l’ampliamento, la
ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili
e 10 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico.
Art. 165.
(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo).
1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa,
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli
III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione
di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio
dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno
in materia di sicurezza.
2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia
di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti
del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non regolamentare
sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono
disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni
consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali.
Fino all’adozione
dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l’articolo
1, commi 59, 60, 61, 62 e 63, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e gli articoli 8,
9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
3. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito
dal seguente:
«Art. 24. – (Contributi dello Stato) – 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
avente natura non regolamentare. Tali criteri sono determinati sulla base degli
elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono contro
degli interventi di riduzioni delle spese».
4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione
nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « In tale convenzione,
sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali
ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005,
per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato
e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall’istituto gestore del
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004,
n. 28, le modalità per pervenire all’estinzione del debito maturato,
per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro,
l’attribuzione della totalità dei diritti del film in capo,
alternativamente, all’impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni
e le attività culturali, per conto dello Stato».
5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione e
l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita
dalla seguente: «sostegno»;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti
e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei
contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite
dalle seguenti:«contributi concessi»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Disposizioni per le attività di produzione). – 1.
A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi
indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura
non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale
massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma
5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata
fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al
100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite
le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall’erogazione
del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita
al Ministero per i beni e le attività culturali,
per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata,
la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del
film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti
per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate
ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque
anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo,
non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono
soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali,
di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato
in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro
due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione
dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma,
definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata
all’autore della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della
cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di
cui all’articolo 17».
Capo VI
INTERVENTI A TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Art. 166.
(Interventi a carico del Fondo per l’occupazione).
1. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti
degli importi
rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di
cui al comma 2:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita
la Conferenza unificata e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi
e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo
sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione
del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia, un apposito Fondo per l’emersione
del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni
e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese
che attivino i processi di emersione di cui all’articolo 177 della presente
legge. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici
dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale
di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende
interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti criteri
e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera.
Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro
per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nuove convenzioni
per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi
volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale
e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione
sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al
presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 167.
(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1o gennaio 2007.
Art. 168.
(Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto
del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva).
1. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso
ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle
società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite
da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anche mediante collegamenti telematici.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per
la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 169.
(Istituzione di indici di congruità).
1. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito
per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno
o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di
cui al comma 2 e delle relative procedure applicative, articolati per settore,
per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati
e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano maggiormente
elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni
contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto
tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle
ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall’indice
da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche
produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.
Art. 170.
(Documento unico di regolarità contributiva).
1. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva
di cui al comma 1, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di
natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva
nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Art. 171.
(Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro
e legislazione sociale e documentazione obbligatoria).
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga di
cui agli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di
cui all’articolo
134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione
amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni
di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo integrano,
a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 172.
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).
1. Il comma 2 dell’articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli,
gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore,
la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale
e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,
al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro
sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei
assunti nel mese precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici
e privati si avvalgono dei moduli previsti dall’articolo 4-bis, comma 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In
caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al
comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione
del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente, anche in via telematica, al Servizio competente, mediante documentazione
avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del
lavoratore e del datore di lavoro».
2. Il comma 2 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento
dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito
dai seguenti:
« 6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con
i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.
6-bis. Sono abrogati l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi
causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».
Art. 173.
(Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza
del lavoro).
1. Alla lettera c) del comma secondo dell’articolo 197 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionale
ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della
legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui
a decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei
criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale».
Art. 174.
(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato.).
1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
Art. 175.
(Mobilità lunga).
1. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni
di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche
riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi
o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000
unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione
delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28
febbraio 2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi
quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese
per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e della tabella A ad essa allegata, nonché le disposizioni
di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della
presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di
59 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
Art. 176.
(Proroga di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui
al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Art. 177.
(Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare).
1. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi
dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del presente articolo.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente
dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione
dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell’istanza il datore di lavoro
indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi
periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni
precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
3. L’accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all’istanza, disciplina
la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti
di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale
che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva,
contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione quinquennale
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione
di cui al comma 2. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita
anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere
contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
5.
5. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative
ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento
all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b)
per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza
interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa
ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione
alle quote contributive effettivamente versate.
6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi,
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nonché all’articolo
18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione
di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione,
sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo
e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza
di regolarizzazione di cui al comma 1, i datori di lavoro debbono completare
gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia
estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli
obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza
del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende unità sanitarie
locali.
8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese
nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni
anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma
3.
9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione
del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per
giusta causa.
Art. 178.
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).
1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso
a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti
datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi
aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali
aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative
conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante
la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori
interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici
previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione
coordinata a progetto, le parti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo
63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto
utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni
più favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato
al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti
di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con
ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma
pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro
sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei
ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approvano i relativi
accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione
separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella
misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo
previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l’effetto di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti
di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e
di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative
e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei
contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli
atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale
e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati
dalle trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto
di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 179.
(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti).
1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni
di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «e di 37 milioni
di euro per il 2007».
Art. 180.
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti
nella disciplina dei contratti di solidarietà).
1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell’attuazione del presente
comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro
a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Capo VII
INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI
Art. 181.
(Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui
agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea
o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni,
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano
responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria
o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi
e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma
1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate
a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli
altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni
degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
di condanna rese dalla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 228, comma
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali, degli oneri
finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza
delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi
della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici,
diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria
unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed
in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e
b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e
5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato
nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento,
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministero dell’economia
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero
con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di
quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito
dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese
dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In
caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento
esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri,
nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del
Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Le controversie relative all’esercizio del diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 5 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 182.
(Interventi a sostegno del settore turistico).
1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede all’attuazione
del presente comma.
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione
alla necessità di incentivare l’unicità della titolarità tra
la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di
gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata
la somma di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie
di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
Art. 183.
(Rifinanziamento del trasporto pubblico locale).
1. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto
pubblico locale, delegati alle regioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall’anno
2007, la spesa di 60 milioni di euro ad integrazione delle risorse già attribuite
alle regioni ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il trasferimento delle
risorse deve garantire, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli accordi
di programma stipulati ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo
n. 422 del 1997. Conseguentemente, all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo
n. 422 del 1997 è soppresso il secondo periodo del comma 2 ed è abrogato
il comma 6.
Art. 184.
(Agenzie fiscali).
1. Al comma 74 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia
delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per
cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia
del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668
per cento».
Art. 185.
(Debiti pregressi).
1. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di
100 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 186.
(Norma di ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato
allo Stato).
1. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito
dal seguente:
«69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo
Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta
di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
Art. 187.
(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia
per le esigenze delle Forze armate).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito
un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2007 e 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare,
mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli
di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle
operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali,
ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito
delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati
a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato
con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia
e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario
di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per
il personale volontario delle Forze armate.
Art. 188.
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali).
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa
di 1 miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. A tale fine è istituito un apposito
fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e
dell’economia e delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse
di cui al comma 1 tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio
dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente
della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la prosecuzione delle
missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo
semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero
dell’economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri
decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni di
cui al presente comma, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma
1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, l’articolo 2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto 2006,
n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253.
4. Per la realizzazione degli intereventi umanitari e di ricostruzione previsti
nell’ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n.
247; si applicano altresì l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 3, commi
1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Per l’affidamento degli incarichi e la
stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 247, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l’articolo
1, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Lo stanziamento di cui all’articolo
9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di 200.000 euro per
l’anno 2007 e quantificato in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. Non si applica l’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Alla
data di entrata in vigore della presente legge, le missioni cui si applica
del presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione di cui all’articolo
2, comma 1, della citata legge n. 247 del 2006, le cui autorizzazioni di spesa
per le singole esigenze sono prorogate secondo limiti d’importo stabiliti in
sede di ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il trattamento
economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni
interessate.
Art. 189.
(Centro di produzione Spa).
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
Art. 190.
(Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie).
1. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione
per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa
a decorrere dall’anno 2007.
Art. 191.
(Contributo all’emittenza locale).
1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004,
n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 192.
(Politiche per la famiglia).
1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza
il
fondo per istituire e finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia quale
ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il
concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, degli enti locali, dell’associazionismo e del terzo settore; finanziare
le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo
9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore
a quattro; sostenere l’attività dell’Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le
migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali
e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali.
2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del
fondo al fine di:
a) finanziare la elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni
statali competenti e con la Conferenza unificata, di un piano nazionale per
la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo
degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;
b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie,
elaborato d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d’intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica
istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi
di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione
amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con
regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle
azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell’articolo 9 della citata legge n.
53 del 2000 è abrogato.
Art. 193.
(Piano servizi socio-educativi).
1. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti
e le pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata,
avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili
nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali,
di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi
di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere
entro il 2010 l’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento
fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata
una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse
stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo
192.
Art. 194.
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 195.
(Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti
delle donne e per ragioni di orientamento sessuale).
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, l’«Osservatorio
per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di
orientamento sessuale», con il compito di acquisire e monitorare i dati
e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne
e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.
A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una
banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni,
tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo
Osservatorio è costituito un registro ove sono iscritti i centri antiviolenza
accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime
della violenza, ovvero di informazione, assistenza
psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito
giudiziario, appoggio educativo all’unità familiare, formazione preventiva
ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione
non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all’inserimento o reinserimento
lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono
definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
2. Per l’istituzione e l’avvio delle attività dell’Osservatorio e della
banca dati di cui al presente articolo e per il coordinamento dei centri antiviolenza è istituito
un fondo di 3 milioni di euro annui.
3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 196.
(Anno europeo per le pari opportunità).
1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di pari opportunità,
dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell’azione
svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per
la comunicazione istituzionale connessi all’Anno europeo per le pari opportunità per
tutti, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità è autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l’anno 2007.
Art. 197.
(Prevenzione delle mutilazioni genitali).
1. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge
9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro
annui.
Art. 198.
(Fondo per le non autosufficienze).
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare
il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo
per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di
50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
2. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.
Art. 199.
(Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati).
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare
situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo
alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso
il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo
per l’inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata
la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità per le materie di cui all’articolo 42 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
e agli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati
dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.
Art. 200.
(Interventi di solidarietà sociale).
1. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro annui per l’anno 2006 e
750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli
anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «Istituto
per il lavoro», istituita con legge della regione Emilia-Romagna 6 aprile
1998, n. 10, il Ministero della solidarietà sociale assegna un contributo
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tale fine, per gli anni
2007 e 2008, è corrisponden- temente ridotta l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 201.
(Fondo per la montagna).
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo
2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per l’anno 2007.
Art. 202.
(Reddito minimo di inserimento).
1. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2007».
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 203.
(Non ripetibilità di somme erogate).
1. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza
italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili.
2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1
sono estinti.
Art. 204.
(Fondo per le politiche giovanili).
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 205.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale
per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma 556, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 206.
(Disposizioni concernenti l’Istituto per il credito sportivo).
1. È assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare
il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Il contributo di cui al comma 1 concorre ad incrementare il Fondo speciale
di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179.
4. Entro trenta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie di cui
all’articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli
organi dell’Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.
Art. 207.
(Contributo al Comitato italiano paraolimpico).
1. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato
italiano paraolimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di
2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paraolimpico è concesso,
per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
Art. 208.
(Contributo al Club alpino italiano).
1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo
Corpo.
Art. 209.
(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia).
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito
un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di
beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate
del medesimo stato di previsione.
Art. 210.
(Crediti d’aiuto per catastrofi e crisi internazionali).
1. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal
seguente:
«Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative
della comunità internazionale). – 1. – I crediti d’aiuto accordati dall’Italia
al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al
fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di
sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative».
Art. 211.
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero).
1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per
la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla
relativa
ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci,
alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
2. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del Piano,
individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del
demanio.
3. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica
la compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una quota non
inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione
cui al comma 2, può essere destinata al rifinanziamento della legge
31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili ubicati all’estero.
Art. 212.
(Adeguamento della tariffa per i visti nazionali).
1. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi, dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione del Consiglio dell’Unione
europea del 1o giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data
di entrata in vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo 26 della Tabella
dei diritti consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n.
185, è determinato nell’importo di euro 75,00.
2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione
delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e
di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma 1, è conseguentemente
aumentato di euro 15 rispetto alla tariffa prevista per i visti in area Schengen.
Art. 213.
(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito
un «Fondo speciale» destinato a finanziare le seguenti tipologie
di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica
o dell’ufficio consolare interessati.
2. Al «Fondo speciale» affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti
pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di
interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento
e la rendicontazione del fondo speciale di cui al presente articolo.
Art. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).
1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi,
negli aeroporti l’addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata
a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato.
Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali
in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni
di euro annui.
Art. 215.
(Procedure di indennizzo).
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato
a rinnovare, sino al 30 giugno 2007, gli accordi di cui all’articolo 3, comma
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 216.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007
e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese
di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente
legge.
8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
Art. 217.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.